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Da http://www.confappi.it del 26/01/2004

Parrebbe infondata la tesi sostenuta dall’A.N.A.C.I.

Potabilità acque: nessuna responsabilità a carico degli amministratori condominiali

Sulla necessità la Federamministratori aveva già sollevato riserve

Pare proprio che non esistessero responsabilità in capo agli amministratori condominiali per il controllo della potabilità delle acque dei condomini, per il quale l’ultima scadenza di legge era il 15/12/2003.

Tale è almeno la tesi sostenuta dalla A.S.L. Lombardia, in contrasto con quella dell’A.N.A.C.I. , che aveva lanciato una campagna per le verifiche, a carico dei condomini.

La verifica avrebbe dovuto coinvolgere la potabilità nel tratto dai contatori alle utenze finali (essendo ovviamente di competenza delle aziende fornitrici quella fino al contatore), cosa che oggi parrebbe non necessaria.

Sull’argomento la Fna-Federamministratori aveva sostenuto un’ipotesi assai più prudente, in attesa di chiarimenti, anche perché non sembrava che il decreto legislativo 31/2001, privo di decreti attuativi, potesse essere vigente.

Ecco la circolare citata

Cir_Asl_16_12_03_10774

A.S.L.

Dipartimento di prevenzione

Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione Ufficio Centrale Acque potabili Via Spagliardi 19, Parabiago

Prot. N. 10774, prot int. 0978/AB

Ai Si.g.ri Sindaci dei comuni dell'ASL Provincia di Milano loro sedi

P.c.: Direzione Generale Sanitaria Regione Lombardia

oggetto: D.Lgs. 31/2001: attuazione della Direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

In questo periodo numerosi amministratori di condominio si sono rivolti al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione segnalando di avere ricevuto circolari che li informavano dell'obbligo di effettuare l'analisi dell'acqua per verificarne la potabilità.

Lo scrivente Servizio ha avuto modo di verificare la veridicità della segnalazione.

Sul sito web dell'ANACI Lombardia (www.anacilombardia.net) si legge: "...Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto, occorre che l'amministratore dia incarico a qualificato laboratorio di analisi che provveda ad effettuare un prelievo di acqua potabile con successiva analisi di carattere sia chimico che batteriologico ...".. In un'altra lettera, questa volta di un certo CSDM di Milano, si legge: "... A partire dalla data di cui sopra (n.d.r.: il 25/12/2003) in caso di controllo effettuato dall'autorità competente ASL, che dimostri la non potabilità delle acqua verificata secondo i parametri del D.Lgs.31/01, sono previste pesanti sanzioni amministrative.. .".

Alla luce di quanto sopra riteniamo necessario precisare che le notizie di cui sopra sono prive di fondamento, dal momento che il Decreto Legislativo 31/2001 non prevede alcun obbligo, per gli amministratori di condominio, di effettuare quelli che tecnicamente si chiamano controlli interni di qualità.

Tale obbligo sussiste infatti solo ed esclusivamente per coloro che forniscono l'acqua destinata al consumo umano, vale a dire per i gestori degli acquedotti.

Per quanto riguarda gli amministratori di condominio, il D.Lgs.31/2001 si limita a ribadire che i requisiti di qualità (cioè di potabilità) delle acque destinate al consumo umano devono sussistere al punto d'uso, cioè dove l'acqua è resa disponibile per il consumo.

La norma precisa poi che la responsabilità di garantire i requisiti di potabilità spetta al gestore dell'acquedotto fino al punto di consegna (di regola il contatore), mentre l'amministratore del condominio ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai rubinetti (o, per meglio dire, siano mantenuti lungo tutta la rete idrica condominiale: se un condomino modifica le caratteristiche dell'acqua che gli viene fornita installando, ad esempio, un impianto di trattamento che non funziona come dovrebbe, questa non è certo responsabilità dell'amministratore).

Ribadiamo che tale responsabilità sussisteva implicitamente già nella precedente normativa (il D.P.R.236/88), e che il D.Lgs.31/2001 si limita ad una più chiara esplicitazione del concetto.

Ma affermare una responsabilità è una cosa, affermare che sussiste l'obbligo di fare i controlli analitici è un'altra cosa.

È sottinteso che un amministratore, i controlli, è libero di farli se lo ritiene opportuno, come è ovvio che, qualora vi sia motivo di ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all'utenza le caratteristiche dell'acqua possano essere alterate, l'amministratore non solo è tenuto a fare le verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità.

Solo in caso di mancata adozione di questi provvedimenti l’amministratore condominiale è passibile di sanzioni.

A parere dello scrivente Servizio sarebbe opportuno che le SS.LL. provvedano ad informare la cittadinanza, nelle forme e nei modi che riterranno adeguati.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti del caso anche alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Referente A.T. Acque ad Uso Umano   

Il Responsabile del Servizio   


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