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Parrebbe
infondata la tesi sostenuta dall’A.N.A.C.I.
Potabilità acque:
nessuna responsabilità a carico degli amministratori condominiali
Sulla necessità la Federamministratori
aveva già sollevato riserve
Pare proprio che non esistessero responsabilità in capo
agli amministratori condominiali per il controllo della potabilità delle
acque dei condomini, per il quale l’ultima scadenza di legge era il 15/12/2003.
Tale è almeno la tesi sostenuta dalla A.S.L. Lombardia, in
contrasto con quella dell’A.N.A.C.I. , che aveva lanciato una campagna per le
verifiche, a carico dei condomini.
La verifica avrebbe dovuto coinvolgere la potabilità nel
tratto dai contatori alle utenze finali (essendo ovviamente di competenza delle
aziende fornitrici quella fino al contatore), cosa che oggi parrebbe non
necessaria.
Sull’argomento la Fna-Federamministratori aveva
sostenuto un’ipotesi assai più prudente, in attesa di chiarimenti, anche perché
non sembrava che il decreto legislativo 31/2001, privo di decreti attuativi,
potesse essere vigente.
Ecco la circolare citata
Cir_Asl_16_12_03_10774
A.S.L.
Dipartimento di prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione Ufficio
Centrale Acque potabili Via Spagliardi 19, Parabiago
Prot. N. 10774, prot int. 0978/AB
Ai Si.g.ri Sindaci dei comuni dell'ASL Provincia di Milano
loro sedi
P.c.: Direzione Generale Sanitaria Regione Lombardia
oggetto: D.Lgs. 31/2001: attuazione della Direttiva
98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
In questo periodo numerosi amministratori di condominio si
sono rivolti al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione segnalando
di avere ricevuto circolari che li informavano dell'obbligo di effettuare
l'analisi dell'acqua per verificarne la potabilità.
Lo scrivente Servizio ha avuto modo di verificare la
veridicità della segnalazione.
Sul sito web dell'ANACI Lombardia (www.anacilombardia.net)
si legge: "...Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto, occorre che
l'amministratore dia incarico a qualificato laboratorio di analisi che provveda
ad effettuare un prelievo di acqua potabile con successiva analisi di carattere
sia chimico che batteriologico ...".. In un'altra lettera, questa volta di un
certo CSDM di Milano, si legge: "... A partire dalla data di cui sopra (n.d.r.:
il 25/12/2003) in caso di controllo effettuato dall'autorità competente ASL, che
dimostri la non potabilità delle acqua verificata secondo i parametri del
D.Lgs.31/01, sono previste pesanti sanzioni amministrative.. .".
Alla luce di quanto sopra riteniamo necessario
precisare che le notizie di cui sopra sono prive di fondamento, dal momento che
il
Decreto Legislativo 31/2001
non prevede alcun obbligo, per gli amministratori di condominio, di effettuare
quelli che tecnicamente si chiamano controlli interni di qualità.
Tale obbligo sussiste infatti solo ed
esclusivamente per coloro che forniscono l'acqua destinata al consumo umano,
vale a dire per i gestori degli acquedotti.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio, il
D.Lgs.31/2001 si limita a ribadire che i requisiti di qualità (cioè di
potabilità) delle acque destinate al consumo umano devono sussistere al punto
d'uso, cioè dove l'acqua è resa disponibile per il consumo.
La norma precisa poi che la responsabilità di garantire i
requisiti di potabilità spetta al gestore dell'acquedotto fino al punto di
consegna (di regola il contatore), mentre l'amministratore del condominio ha la
responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino
ai rubinetti (o, per meglio dire, siano mantenuti lungo tutta la rete idrica
condominiale: se un condomino modifica le caratteristiche dell'acqua che gli
viene fornita installando, ad esempio, un impianto di trattamento che non
funziona come dovrebbe, questa non è certo responsabilità dell'amministratore).
Ribadiamo che tale responsabilità sussisteva
implicitamente già nella precedente normativa (il D.P.R.236/88), e che il
D.Lgs.31/2001 si limita ad una più chiara esplicitazione del concetto.
Ma affermare una responsabilità è una cosa, affermare che
sussiste l'obbligo di fare i controlli analitici è un'altra cosa.
È sottinteso che un amministratore, i controlli, è libero
di farli se lo ritiene opportuno, come è ovvio che, qualora vi sia motivo di
ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all'utenza le caratteristiche
dell'acqua possano essere alterate, l'amministratore non solo è tenuto a fare le
verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti
necessari a ristabilire i requisiti di potabilità.
Solo in caso di mancata adozione di questi provvedimenti
l’amministratore condominiale è passibile di sanzioni.
A parere dello scrivente Servizio sarebbe opportuno che le
SS.LL. provvedano ad informare la cittadinanza, nelle forme e nei modi che
riterranno adeguati.
La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza e per
gli eventuali provvedimenti del caso anche alla Direzione Generale Sanità della
Regione Lombardia.
A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per
la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.
Il Referente A.T. Acque ad Uso Umano
Il Responsabile del Servizio
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