Geom.AngeloMazza
amministrazione condomini-servizi all'abitare
 p.iva:02050360367 REA: MO-261776

2009 04 04 l' inaugurazione dell'ufficio in Modena al civ 219 di via Pelusia

2005 04 09  Taglio del nastro per l'inaugurazione dell' ufficio in franchising concesso da  Resident®  all'affiliata Setti Edi in Modena al civico 150/M di via Fratelli Rosselli.

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Manutenzioni straordinarie
Diritti doveri
Riforma locazioni
L 8 gen 2002 n 2
L 8 feb 2001 n 21
DL 18 feb 2000 n 47
L 9 dic 1998 n 431
L 27 lug 1998 Equo canone
L 8 ago 1992 n 359
Sentenza 482
Sentenza 333

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ResidenT®  è stata fondata il 5 luglio 2007 da Angelo Mazza, Claudio Ferrari, Gabriella Artioli e Mirella Gardosi
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Indicazioni per la stipula

Per questo tipo di contratti vige la libera determinazione del canone, ma saranno nulli ed impugnabili tutti quei patti volti ad aggirare in vario modo questi principi di certezza, determinatezza e trasparenza del corrispettivo.

il contratto deve essere obbligatoriamente scritto e registrato presso l'Ufficio del registro atti privati entro venti giorni dalla data di stipula.

L'inquilino può impugnare il contratto qualora il canone sia superiore a quello registrato; 

La durata non può essere inferiore a quattro anni, rinnovabili automaticamente per altri quattro: non è possibile, con i contratti di affitto "liberi", prevedere contratti transitori di nessun tipo; il canone di locazione deve essere certo e determinato. 

Oltre alla somma indicata e registrata non si devono prevedere aumenti, indicizzazioni, frazionamenti di canoni crescenti (vanno in particolare respinte proposte di indicizzazione ancorate a particolare indici estranei alla locazione, quali tassi di sconto bancario ecc.); 

Nel contratto e nell'affitto vanno compresi tutti gli accessori e le pertinenze, non vanno cioè mai accettati contratti separati per cantine, box, posti auto, soffitte, mobili e suppellettili presenti in alloggi ammobiliati; 

Va respinta perché illegittima ogni richiesta di somma a titolo di "buona entrata"; 

Va previsto nel contratto il pieno riconoscimento delle garanzie previste dalla legge. 392, in particolare: 

  • Il deposito cauzionale nella misura massima di tre mensilità e produttivo di interessi; 
  • La ripartizione delle spese condominiali, degli oneri accessori e del riscaldamento secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 392/78,

               legge 392/78, Art.9  Oneri accessori.

  1. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
  2. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
  3. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione.
  4. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 5 Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b).
  5. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi
Se l'appartamento ha il riscaldamento centralizzato, va inserito il diritto di voto all'assemblea condominiale sul riscaldamento. 

Prevedere nel contratto gli obblighi del proprietario in materia di lavori, riparazioni e manutenzioni straordinarie e i diritti dell'inquilino in caso di riparazioni;

Prevedere per l'inquilino la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il contratto con preavviso e indipendentemente dai motivi;

Prevedere l'obbligo per il proprietario di dotare l'appartamento dell'impianto di riscaldamento autonomo, quando l'assemblea condominiale deliberi la soppressione di quello centralizzato funzionante al momento della stipula del contratto;

Prevedere un verbale di consegna dell'immobile ed una serie di certificazioni che il proprietario deve fornire all'inquilino (sicurezza degli impianti, dotazioni tecniche degli impianti, regolamento condominiale, regolarità urbanistica e stabilità dell'edificio);

Prevedere la possibilità per l'inquilino di effettuare direttamente lavori urgentissimi e improrogabili quando il proprietario non soddisfi la richiesta nei termini dell'art. 1577 del Codice Civile, dando la possibilità all'inquilino stesso di compensare con gli affitti a scadenza gli importi delle spese anticipati;

Prevedere il diritto di prelazione per l'inquilino in caso di vendita;

Prevedere una clausola conciliativa che impegni le parti, prima di ricorrere al Magistrato, a tentare una possibile conciliazione extragiudiziale per risolvere controversie e contrasti sull'applicazione e l'esecuzione del contratto;

Prevedere che le migliorie e le trasformazioni apportate all'alloggio dall'inquilino, se autorizzate, e comunque se vantaggiose per il proprietario, diano diritto al momento della riconsegna ad un risarcimento degli importi spesi.


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