Geom.AngeloMazza
amministrazione condomini-servizi all'abitare
 p.iva:02050360367 REA: MO-261776

2009 04 04 l' inaugurazione dell'ufficio in Modena al civ 219 di via Pelusia

2005 04 09  Taglio del nastro per l'inaugurazione dell' ufficio in franchising concesso da  Resident®  all'affiliata Setti Edi in Modena al civico 150/M di via Fratelli Rosselli.

UNA CONTINUA EVOLUZIONE
AL SERVIZIO DEI CONDOMINI
 
www.resident.it  è il luogo dove si ritrovano
condomini e persone con interessi comuni ai nostri.
  
www.resident.it ci tiene in contatto
 
 
Animali in condominio Pronto Intervento Resident on line Reclami Chi Siamo Dove siamo Lavora con noi Ricerca Sommario
 Home |   Consulenze |   Cultura |   Ambiente |   Abitare |   Preventivi |   Richieste di pronto intervento |   Entra in ResidenT® on line |
< Indietro
Cane medicina
Benessere
Gatti a sentenza

 e mail, fax, telefoni e indirizzi
 

 
ResidenT®  è stata fondata il 5 luglio 2007 da Angelo Mazza, Claudio Ferrari, Gabriella Artioli e Mirella Gardosi
1 9 9 1  -  2 0 11

Energynet s.r.l. SERVIZI ED INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA Viale Muratori 235 – 41100 Modena Tel 059 211085 – Fax 0594394098 - P.iva 02801520368  Skype: Energynet

 

 

Gli animali possono stare nei condomini.

Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale

E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione.

L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità .

Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999 

La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”. 

La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”. 

• Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90 "

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene." 

• Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990 "

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, 

(da http://www.garzantilinguistica.it/     Dal lat. tardo dominica¯le(m), deriv. di domini°cus, che è agg. di domi°nus 'signore' 
agg
. 1 del padrone, relativamente alle sue proprietà agricole: casa, reddito dominicale)

può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..." 

• Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000 

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".

 


Home < Indietro Pronto Intervento Resident on line Reclami Chi Siamo Dove siamo Lavora con noi Ricerca Sommario     
Sito ottimizzato per risoluzione >= di 1280 x 1024 - Per informazioni:
resident@resident.it  - Creato da a.m. giovedì 14 ottobre 1999 aggiornato da a.m. il: 15 maggio 2010