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Uso di parti comuni e installazione di antenne telefoniche

Capita molto spesso che si decida di locare una parte del lastrico solare del condominio per installare un’antenna per la telefonia mobile. I condomini contrari a essa quasi sempre fanno riferimento alla pericolosità dell’impianto a causa dell’emissione di onde elettromagnetiche, ma dimenticano che, in realtà, l’assemblea non dispone del potere illimitato di locare, senza l’unanimità dei condomini, il lastrico solare per questi scopi. Una recentissima sentenza del Tribunale di Genova (a pag. 1217) ricostruisce la disciplina vigente per questi problemi.

[a cura di Ettore Ditta Avvocato]

 

Le questioni relative all’installazione delle antenne telefoniche vengono prese in considerazione prevalentemente dal punto di vista dell’emissione delle onde elettromagnetiche e della normativa in proposito vigente.

Alcune decisioni giurisprudenziali, poche finora, hanno però preso in esame anche gli aspetti dei limiti all’uso delle parti condominiali per l’installazione delle antenne e una recente sentenza del Tribunale di Genova (n. 1385 del 12 aprile 2006) ha avuto modo di affrontare questi problemi in una vicenda che aveva per oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale relativa alla locazione, decisa dalla maggioranza, di una porzione del lastrico solare per l’installazione di una stazione radio per telefonia mobile cellulare.

A tal proposito il Tribunale di Genova ha deciso che una simile delibera è nulla.

La sentenza del Tribunale di Genova

Nella vicenda che ha dato origine alla sentenza del Tribunale di Genova una condomina ha impugnato la delibera con cui il condominio aveva approvato la locazione di una porzione di 40 metri quadrati del lastrico solare di proprietà comune a una società di telefonia mobile cellulare per l’installazione di una stazione radio per la durata di 6 anni, con rinnovazione tacita di altri 3 anni.

Nella sua motivazione il Tribunale ha innanzitutto richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui quando è impossibile o irragionevole il ricorso all’uso diretto della parte comune a opera di tutti i partecipanti, promiscuamente oppure con turni temporali o frazionati degli spazi, ai condomini è consentito deliberare a maggioranza l’uso indiretto della cosa stessa; qualora, invece, non sussista l’impossibilità diretta del godimento, la deliberazione che adotti l’uso indiretto è nulla, perché viene a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino sul bene, a meno che non sia stata votata da tutti i condomini all’unanimità. Fatta questa precisazione, il Tribunale ha poi evidenziato che il lastrico solare è un bene comune ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. e che, nel caso concreto, era suscettibile di godimento diretto da parte dei singoli condomini, in quanto era già stato accertato – mediante consulenza tecnica d’ufficio emessa fra le stesse parti in un altro procedimento giudiziario – che, per le sue caratteristiche costruttive (pavimentazione con piastrelle, presenza di ringhiera, accesso diretto dal vano scale tramite porta di dimensioni regolari), la destinazione principale del lastrico era anche quella di terrazzo e che la sua fruizione diretta ne rappresentava l’uso normale.

In una simile situazione (caratterizzata quindi dalla possibilità di fruire direttamente del bene comune), secondo il Tribunale, mancava il presupposto necessario affinché sorga il potere assembleare di deliberare forme di godimento indiretto del bene; né si poteva sostenere che possono coesistere la fruizione sia diretta sia indiretta, dal momento che i manufatti necessari per l’installazione di una stazione radio per telefonia cellulare, costituendo un ostacolo al normale camminamento, rendono insufficiente, per quanto riguarda la sicurezza, l’altezza della ringhiera. Inoltre, il Tribunale di Genova ha osservato che comunque la sottrazione di una rilevante porzione del terrazzo, prima liberamente fruibile da tutti i condomini, costituisce una compromissione del diritto di comproprietà spettante ai condomini sul bene comune, che è legittima soltanto in presenza di una delibera assunta all’unanimità dei condomini.

Di conseguenza, la delibera impugnata è stata ritenuta nulla in quanto diretta a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino; ma il Tribunale ha aggiunto che una simile delibera deve essere ritenuta pure annullabile sotto un diverso profilo, relativo al divieto di eseguire innovazioni sulle parti comuni che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; infatti l’installazione degli apparati radio o dei supporti di antenna unitamente all’esecuzione sull’immobile di tutti i lavori necessari per il passaggio di cavi di alimentazione o di telefonia e di ogni altro tipo di apparecchiatura necessaria per il regolare funzionamento dell’impianto o per l’aggiornamento tecnologico dello stesso, configura una innovazione e non una semplice modificazione, perché incide in maniera notevole sulla cosa comune dato che altera la funzione originaria (di copertura e di terrazzo calpestabile) del lastrico solare.

Secondo il Tribunale si trattava inoltre di una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, cod. civ., perché:
in relazione alle caratteristiche strutturali dell’edificio, l’installazione degli apparati radio o dei supporti di antenna non presentava alcuna caratteristica di stile in comune col resto dell’immobile e quindi comportava una disarmonia e una alterazione del decoro architettonico;

in relazione all’utilizzazione della cosa comune, l’opera ne comportava non solo una riduzione quantitativa (conseguente all’occupazione di una porzione del lastrico solare da parte dell’impianto di telefonia), ma anche un pregiudizio non tollerabile, in quanto non temporaneo (destinato infatti a perdurare complessivamente per 9 anni) e neppure saltuario. Infine, il Tribunale ha rilevato che la nullità della delibera impugnata derivava, dal momento che era mancato il voto unanime dei condomini, anche dalla sussistenza di un contrasto fra la delibera impugnata e il regolamento contrattuale di condominio contenente il divieto di occupare, anche provvisoriamente, con costruzioni od oggetti gli androni, la scala e in generale tutti i locali e gli spazi di proprietà e uso condominiale. E così ha dichiarato la nullità della delibera impugnata.

I limiti all’uso del lastrico solare

Come si è appena visto, il giudice genovese ha risolto la controversia richiamando semplicemente la disciplina vigente in generale sull’uso delle parti condominiali, sulle innovazioni e sui divieti previsti dal regolamento contrattuale di condominio; e non ha fatto alcun riferimento alla eventuale pericolosità, per quanto riguarda l’emissione di onde elettromagnetiche, delle antenne in questione (così come del resto anche la condomina ricorrente aveva evitato di lamentare il timore di danni di questo tipo). Infatti l’impugnazione della delibera era stata opportunamente impostata senza fare alcun riferimento alla possibilità che le antenne causassero danni e così, applicando soltanto i principi generali, la delibera approvata dalla maggioranza dell’assemblea è risultata illegittima.

La decisione del Tribunale di Genova merita approvazione perché applica in modo rigoroso la normativa vigente in tema di condominio, normativa che risponde all’esigenza di una gestione «non necessariamente dinamica» delle questioni condominiali e che tutela tutti i condomini, senza ammettere eccezioni, dalla eventualità di essere sottoposti a restrizioni immotivate dall’uso delle parti comuni oppure di dovere sostenere la propria quota relativamente a spese comuni non strettamente indispensabili. Non bisogna mai dimenticare che istituti come quello della «doppia maggioranza (costitutiva e deliberativa)» e quello delle «innovazioni» dimostrano come lo scopo del legislatore sia stato di tutelare anche il condomino che è titolare di una modesta quota millesimale e che quindi è destinato a un ruolo poco incisivo in sede di delibera assembleare, se riferito soltanto ai millesimi di cui dispone.

L’abitudine ormai diffusa all’utilizzo degli strumenti che la moderna tecnologia ci offre e di cui facciamo uso (e anche abuso) quotidiano, può spingere a trascurare i dubbi e le obiezioni sollevati dai condomini che non sono favorevoli a locare le parti comuni per l’installazione di antenne telefoniche, a fronte, peraltro, della prospettiva di un consistente guadagno che si può ottenere grazie al canone versato dalla società conduttrice; a parte il fatto che forse non molti condomini si rendono conto che, in qualunque caso di locazione di parti condominiali, il canone ricavato e distribuito fra di loro dall’amministratore entra a fare parte del reddito imponibile di ciascuno di loro e non può essere imputato semplicemente al fondo comune, si deve tenere conto che la maggioranza dell’assemblea condominiale non può abusare del proprio potere per imporsi in tutte le occasioni, perché la legge non ammette il sacrificio ingiustificato delle aspettative anche di un singolo condomino.

La contrarietà dei condomini nei confronti dell’installazione di un impianto di antenna per telefonia mobile sul lastrico solare dell’edificio, causata dal desiderio di mantenere inalterata la precedente disponibilità delle parti comuni, ma soprattutto dal comprensibile timore di emissioni di onde elettromagnetiche dannose per l’organismo, può trovare idonea tutela giuridica senza che si debba necessariamente dimostrare prima la effettiva pericolosità delle emissioni stesse, ma semplicemente applicando i principi vigenti in generale in materia di condominio, come è stato fatto dal Tribunale di Genova con la sentenza in commento; la dimostrazione della pericolosità delle emissioni e il superamento dei limiti legali può essere motivo semmai di lagnanza da parte degli abitanti degli edifici circostanti. Probabilmente arriveremo ben presto a una situazione in cui mentre negli edifici abitati dai soggetti maggiormente benestanti non si riuscirà a ottenere l’unanimità dei consensi per l’installazione delle antenne telefoniche, nonostante gli allettanti canoni proposti dai gestori, invece negli edifici abitati dai soggetti di condizione economica più modesta sarà più facile raccogliere il consenso di tutti gli interessati, convinti dalla prospettiva del guadagno; e con buona pace della tutela del diritto alla salute questi edifici diventeranno veri e propri condomini di “serie B”, ancora più deprezzati rispetto agli altri (che potremmo classificare allora come condomini di “serie A”) non solo per la zona in cui si trovano e per il minor pregio che l’immobile presenta, ma anche per l’esistenza di un impianto la cui presenza nell’immediato sembra garantire soltanto un interessante guadagno economico (in cambio dell’accettazione unicamente di qualche limitazione in relazione all’uso delle parti comuni), ma che in breve tempo è destinata invece a svalutare il valore complessivo dell’edificio e quindi anche delle singole unità immobiliari che ne fanno parte.

Un altro caso in cui è facile immaginare che possano essere stipulati i contratti di locazione del lastrico solare per l’installazione delle antenne telefoniche è quello degli edifici di proprietà di un unico soggetto; qualora però in questi ultimi vi siano unità immobiliari locate a terzi, i conduttori hanno diritto di opporsi alla occupazione, anche parziale, di una porzione del lastrico solare che, assieme a tutte le altre, fa parte delle parti comuni di cui il conduttore ha diritto di godere assieme all’immobile che gli è stato specificamente locato. Ovviamente, al di là degli aspetti civilistici relativi alla locazione, sussiste anche per i conduttori la possibilità di fare valere il proprio diritto alla tutela della salute nei confronti del locatore.

GIURISPRUDENZA

Condominio, terrazze a livello e lastrici solari; lastrico solare; locazione per l’installazione di una stazione radio per telefonia mobile cellulare; natura di innovazione; delibera assembleare; maggioranza richiesta; unanimità; necessità

Trib. Genova, sent. n. 1385, 12.4.2006, Sez. III, Giudice monocratico Vinelli
 

Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dal condominio convenuto nella comparsa conclusionale, relativo alla carenza di interesse ad agire dell’attrice, che non avrebbe impugnato la delibera assunta dal condominio in data 26 settembre 2001 con la quale era stata approvata la sottoscrizione «di un contratto preliminare con il quale ... e il condominio di via Bu. si impegnano per l’installazione di una base per telefonia mobile sul terrazzo alle stesse condizioni del contratto sottoscritto e da integrarsi con la Er. (30 milioni di lire annui, aggiornamento annuale ISTAT, oneri legali eventuali da risolvere in base all’art. 11 del precedente contratto) subordinatamente alla presentazione del progetto tecnico particolareggiato e conseguente approvazione dei condomini in apposita assemblea straordinaria» (verbale assembleare 26 settembre 2001 produzione 3 fascicolo att.).
In proposito va rilevato, in primo luogo che, contrariamente a quanto assunto nella comparsa conclusionale, l’attrice non ha approvato la delibera in oggetto, non essendo presente alla relativa assemblea, come si evince chiaramente dal verbale assembleare prodotto sub 3 ove, accanto al nome dell’attrice, risulta barrata la relativa quota millesimale.
In secondo luogo detta delibera non può essere considerata immediatamente vincolante per il condominio, con la conseguenza che quella adottata in data 27 dicembre 2001 sarebbe meramente esecutiva del vincolo con essa già assunto dal condominio, attesa la riserva, contenuta nella prima, di approvare il contratto solo all’esito della presentazione del progetto tecnico particolareggiato e conseguente approvazione dei condomini in apposita assemblea straordinaria.

Correttamente pertanto è stata impugnata la delibera assunta in data 27 dicembre 2001 con la quale viene definitivamente approvata la locazione del lastrico solare con la ..., essendo a detta assemblea, e non alla precedente, riferibile la definitiva statuizione oggetto di doglianza da parte dell’attrice.
Per completezza espositiva, va comunque rilevato che, anche se – contrariamente all’avviso dell’odierno giudicante – dovesse ritenersi che la seconda delibera sia meramente attuativa della prima, entrambe potrebbero tuttavia essere oggetto di declaratoria di nullità. L’attrice, infatti, in atto di citazione, ha digesto di dichiararsi la nullità (che come noto è deducibile in ogni tempo essendo svincolata dal rispetto dei termini di cui all’art. 1137 cod. civ.) non solo della delibera assunta nel dicembre 2001 ma anche della delibera 26 settembre 2001.

Sotto altro profilo il convenuto (v. comparsa conclusionale pag. 3 ultimo capoverso e pagg. 5-6) ha rilevato la carenza di interesse a impugnare atteso che «non ha senso che il giudice accerti l’invalidità della delibera impugnata in quanto l’attrice non potrà comunque impedire che il lastrico venga destinato a ospitare una stazione radio base» come peraltro avrebbe già evidenziato lo stesso giudicante con ordinanza del 3 maggio 2002 laddove, «nel respingere l’istanza di sospensione della delibera proposta dall’attrice, rilevava che oggetto dell’impugnata delibera era il contratto di locazione e non l’installazione della stazione radio base. Dunque alla sospensione della delibera non sarebbe comunque conseguito l’effetto preteso dalla ricorrente, ovvero la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di locazione».

L’assunto non è condivisibile. Come precisato nell’ordinanza sopra menzionata, la sospensione delle prestazioni dedotte in contratto può conseguire unicamente all’eventuale annullamento della delibera e alle conseguenti determinazioni adottate dall’assemblea per regolare i rapporti con il conduttore (v. ordinanza depositata il 4 maggio 2002), onde sul punto è pacifico l’interesse dell’attrice all’annullamento/declaratoria di nullità della delibera (come peraltro pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza unanime che ravvisa l’interesse ad agire e ammette l’impugnazione di delibere che locano a condomini o terzi spazi condominiali).
Passando ai profili di merito, la soluzione della controversia richiede il previo richiamo del noto orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, secondo cui quando è impossibile o irragionevole il ricorso all’uso diretto della parte comune a opera di tutti i partecipanti, promiscuamente, oppure con turni temporali o frazionati degli spazi, ai condomini è consentito di deliberare a maggioranza l’uso indiretto della stessa.

Presupposto di ammissibilità dell’uso indiretto e dell’insorgenza del correlato potere assembleare è dunque l’impossibilità diretta del godimento: in mancanza di siffatto presupposto la deliberazione che adotti l’uso indiretto è nulla, andando a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino sul bene, a eccezione dell’ipotesi di assunzione unanime (Cass. n. 15460 del 5 novembre 2002; Cass. n. 4131 del 22 marzo 2001; Cass. n. 8528 del 19 ottobre 1994).
L’assemblea condominiale ha quindi la possibilità di concedere, anc
he a terzi, il godimento di beni comuni, realizzando quindi per i condomini una forma di «godimento indiretto» derivante dalla percezione del relativo canone: tale possibilità tuttavia è subordinata all’impossibilità dell’uso diretto, anche in via ternaria, del bene comune (Cass. n. 10446 del 21 ottobre 1998).

Nel caso di specie con la delibera impugnata è stata assunta a maggioranza la decisione di locare una porzione del lastrico solare.
In proposito va evidenziato, da un lato, che il lastrico solare è certamente un bene comune, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., dall’altro che detto bene è suscettibile di godimento diretto da parte dei singoli condomini. Come risulta infatti accertato a seguito della CTU (prod. 17 fascicolo attore) resa tra le medesime parti nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 3364/2005, passata in giudicato, il «tipo di pavimentazione scelto (piastrelle in luogo del manto di catrame), la presenza della ringhiera (riscontrabile in altri edifici coevi e associata alla calpestabilità della terrazza – v. pag. 4 CTU), l’accesso diretto dal vano scale tramite porta di dimensioni regolari, consentono di ritenere che la destinazione principale del lastrico fosse anche quella di terrazzo» (cfr. sentenza citata) destinato pertanto, in via principale alla fruizione diretta, che rappresenta peraltro l’uso regolare della cosa comune della quale i singoli condomini sono comproprietari.

Manca pertanto, in relazione al bene in oggetto, il presupposto richiesto perché sorga il potere assembleare di statuire forme di godimento indiretto del bene, essendo emersa, per i rilievi sopra esposti, la possibilità di fruire direttamente del bene comune.
Né vale sul punto obiettare la possibilità della coesistenza della possibilità di fruizione sia diretta del bene sia indiretta, in quanto la presenza di manufatti analoghi a quello cui è finalizzato il contratto di locazione con la ... costituisce ostacolo al normale camminamento, rendendo insufficiente, sotto il profilo della sicurezza, l’altezza della ringhiera (cfr. pag. 4 CTU citata).
Inoltre, la sottrazione di una rilevante porzione di terrazzo, prima liberamente fruibile dall’attrice, costituisce in ogni caso compromissione del suo diritto di comproprietà sul bene comune, possibile solo in presenza di una delibera assunta unanimemente da tutti i condomini (in tal senso v. Cass. n. 385 del 26 gennaio 1977).

In ogni caso va rilevato che la delibera in oggetto, nulla perché incidente sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino, si presenta sotto altro profilo annullabile. Il riferimento normativo in quest’ultima ipotesi è costituito dall’art. 1120 cod. civ. che vieta le innovazioni che «possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».

Costituisce innovazione, secondo un indirizzo ormai consolidato, qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, nella materia e nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo (Cass. n. 5028 del 30 maggio 1996).
Nel caso di specie con la delibera in oggetto è stata decisa l’installazione di apparati radio e supporti di antenna, con possibilità per la conduttrice di eseguire sull’immobile tutti i lavori necessari per il passaggio di cavi di alimentazione e/o telefonici e installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, al fine del corretto funzionamento dell’impianto o ai fini dell’aggiornamento tecnologico dello stesso (artt. 1 e 5 contratto di locazione, prod. 4 fascicolo attore).

Tale opera, per le dimensioni e le caratteristiche, come sommariamente specificate in contratto e suscettibile di integrazione a opera della stessa conduttrice, integra un’innovazione e non già una semplice modifica, incidendo notevolmente sulla cosa comune, alterando la funzione originaria del lastrico solare (non solo di copertura ma, per i rilievi sopra svolti, anche di terrazzo calpestabile).
Né vale sul punto obiettare che oggetto della delibera è solo la stipula del contratto di locazione e non già l’installazione dell’opera: è evidente infatti che il contratto di locazione è l’oggetto immediato della delibera, il cui oggetto mediato è, pacificamente, il consenso all’installazione dell’opera cui la locazione è finalizzata.

Chiarita quindi la natura di innovazione dell’opera in oggetto va rilevato come detta innovazione, pure adottata con le maggioranze di cui al comma 1 dell’art. 1120 cod. civ., si presenti vietata e in contrasto quindi con l’art. 1120 comma 2 cod. civ. sotto un duplice profilo.

Sotto un primo profilo, attese le caratteristiche strutturali dell’edificio, come evincibili dalla documentazione fotografica prodotta, l’opera di rilevanti dimensioni oggetto del contratto, non avendo in comune alcuna caratteristica con il resto dell’immobile, comporta evidentemente una indubbia disarmonia e di conseguenza un’alterazione al decoro architettonico.
Sotto un secondo profilo, l’innovazione in oggetto comporta non solo una riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune (parte del lastrico solare sarebbe stato occupato dall’impianto in questione), ma anche un pregiudizio non tollerabile e infatti non temporaneo (tale installazione è infatti prevista per una durata complessiva di 9 anni), né saltuario, e rientra pertanto nella fattispecie espressamente prevista dal comma 2, dell’art. 1120 cod. civ. e dunque vietata (nello stesso senso, per una fattispecie analoga cfr. Trib. Milano n. 12663 del 23 ottobre 2002).

La delibera infine si presenta in contrasto con le previsioni del regolamento contrattuale di condominio che vietano l’occupazione, anche provvisoria con costruzioni od oggetti, di androni, scala e in genere dei locali e spazi di proprietà e uso condominiale (art. 10): la deroga a tale previsione, contenuta in regolamento di tipo contrattuale, è possibile solo in presenza di una delibera unanime di tutti i condomini e non già adottata, come nel caso di specie, a semplice maggioranza, inidonea a incidere tanto sui diritti dei singoli quanto sui rispettivi diritti e doveri contrattualmente assunti.

Per tali motivi pertanto la domanda merita accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità della delibera adottata dal condominio convenuto in data 27 dicembre 2001 e imputazione delle spese di lite al condominio convenuto, in conformità al principio della soccombenza.
Si precisa che le spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, sono calcolate sul valore indeterminato minimo.
(Omissis)


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