| La legge 20 marzo 2001
n° 66
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 2001, modifica le maggioranze preesistenti in materia.
Tale
legge dispone che entro il 2006 tutte la le trasmissioni su frequenze terrestri
e da satellite, televisive e multimediali potranno essere realizzate solo con la
nuova tecnologia digitale e pertanto si è sin da ora in presenza di una
innovazione necessaria (art.1120 c.c.), o meglio di una necessità delle
installazioni.
da
http://it.wikipedia.org/wiki/Televisione_digitale_terrestre_in_Italia
Per l'Italia il termine ultimo previsto per la
conversione da televisione analogica terrestre a televisione digitale
terrestre (il cosiddetto switch-off),
e quindi il termine ultimo per aggiornare gli impianti, era il
31 dicembre
2006,
ma il
Consiglio dei Ministri
nel dicembre
2005 ha
rinviato la cessazione del servizio analogico alla fine del
2008.
Il 15 luglio 2006, durante la seconda Conferenza Nazionale sul Digitale
Terrestre svoltasi a Napoli,
Rai,
Mediaset e
Telecom Italia
Media hanno presentato "Tivù", la piattaforma unica per il digitale
terrestre, un progetto con cui i tre maggiori concorrenti del settore si
impegnano a fornire nuovi contenuti gratuiti su piattaforma digitale.
Il ministro delle comunicazioni Gentiloni ha anche indicato come
data realistica per la chiusura della tv analogica il 2012, data ultima
imposta dall'Unione Europea per il passaggio definitivo al digitale.
Il dettato normativo: "Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Di conseguenza cade la distinzione tra Installazione in caso di impianto
centralizzato esistente
e installazione in caso di impianto centralizzato inesistente.
Da oggi in poi : per la votazione in assemblea, si
applica l’art. 1136 terzo comma 1/3 dei partecipanti al condominio + 1/3 dei
millesimi.
Il raggiungimento di tali maggioranze non costituisce titolo per il
riconoscimento dei benefici fiscali.
Trattandosi di impianto non suscettibile di utilità separata, (se non viene
realizzato sarai escluso dalle informazioni) la maggioranza vincola la minoranza
senza che questa possa essere esclusa dalle spese e dalle opere.
da:
http://urbanistica.comune.modena.it
Testo coordinato delle norme
di PSC (Piano Strutturale Comunale) - POC (Piano Operativo
Comunale) - RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)
ART.22.11 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (RUE)
5. Per quanto attiene alla posa in
esterno di antenne e parabole per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive terrestri e satellitari in edifici costituiti da più unità
immobiliari, devono essere adottate soluzioni di tipo centralizzato
(condominiali).
Devono altresì essere osservate le seguenti norme: a gli apparati di ricezione
installati all’esterno degli edifici dovranno essere collocati esclusivamente
sulla copertura a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva
altezza emergente dal tetto.
Sono vietate le installazioni su balconi o terrazze non di copertura; b
l’ingombro degli apparati dovrà essere il più ridotto possibile, presentare una
colorazione mimetica, essere privo di logotipi; c nella zona omogenea A e sugli
edifici assoggettati a vincolo conservativo, è vietata la posa di impianti
ricetrasmittenti sulle facciate, sui prospetti visibili da spazi pubblici e sui
balconi, sotto i portici e bow windows.
Ove possibile, è preferibile la posa nei cavedi e sulle coperture, utilizzando,
ove possibile, la falda del tetto meno visibile dagli spazi pubblici e soluzioni
centralizzate.
6. L’adeguamento alle previsioni
di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio nel caso di interventi di nuova costruzione
ed inoltre nel caso di interventi di: a restauro scientifico e restauro e
risanamento conservativo; b ristrutturazione; c riqualificazione e
ricomposizione tipologica; d ripristino tipologico qualora riguardino intere
unità tipologiche.
Nel caso di interventi parziali, o riguardanti la singola unità immobiliare,
l’adeguamento è obbligatorio per l’ambito di intervento.
7. Per quanto attiene alle norme
sulle antenne e parabole per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
terrestri e satellitari l’adeguamento è altresì obbligatorio nei seguenti casi:
- rifacimento totale
dell’impianto
- manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio.
8. Qualora l’installazione degli impianti
tecnologici avvenga in contrasto con le previsioni della presente norma è
possibile, per ragioni di decoro, l’adozione di ordinanza del sindaco, ai sensi
dell’art. 35.2, comma 1, della presente normativa. |