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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre
2002 il Decreto Ministeriale sul parcamento sotteraneo dell autovetture munite
di impianto GPL.
E' possibile il parcamento nel primo piano interrato delle auto a GPL con
impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento
ECE/ONU 67-01
Per verificare se l'auto è dotata di un impianto GPL conforme al Regolamento
ECE/ONU 67-01 e quindi abilitata al parcamento nel primo piano interrato, sulla
carta di circolazione della vettura, in corrispondenza del collaudo
dell'impianto GPL, deve essere trascritta la dicitura '67-01'.
I mezzi alimentati a GPL con impianto NON DOTATO di sistemi di sicurezza
conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01 ( la maggior parte di quelli montati prima
dell'1/1/2001), continueranno ad essere soggetti a quanto stabilito dalla
normativa attualmente in vigore: il loro parcamento nelle autorimesse è
consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
Le auto con impianto a gas, munite dei dispositivi di sicurezza previsti
dalla normativa europea, potranno accedere ai garage pubblici. Il parcheggio sarà consentito dal piano terra in su e al
primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani
interrati. I gestori delle autorimesse dovranno collocare all'ingresso dei
cartelli informativi, per evitare che le autovetture a gas vengano parcheggiate
dove non è consentito. (5 dicembre 2002)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22
novembre 2002 : Disposizioni in materia di
parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n 283 del 3 dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n.
966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986
recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili»;
Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante «Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di
dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio
liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne
l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto»;
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e
della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative,
rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al
regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di
applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un
aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le
autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell'impianto;
Acquisito il parere espresso dal Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base
dell'attività di sperimentazione e dei documenti
di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;
Decreta:
Art. 1 - Parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse
in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a
gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme
al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo
piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano
fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale
1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della
lettera b).
Art. 2 - Condizioni di
sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1
sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse
soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
2. All'ingresso dell'autorimessa è installata
cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle
limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002 Il Ministro: PISANU
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