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Ordinanza benessere degli animali prot. 2787/99
Testo coordinato ordinanza benessere animale prot.n.6250/98
del 12/9/98 modificata dalla successiva ordinanza prot.2785 del 16/4/99
IL SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza prot.
N. 6250/98 del 12/9/98 che disciplina alcuni comportamenti che influiscono sul
benessere animale;
Ritiene opportuno apportare alcune
integrazioni che si rendono necessarie a seguito di difficoltà riscontrate
nell’esecuzione dell’ordinanza prot. N. 6250/98;
Visto l’art.36 della Legge n. 142 del
08.06.1990;
su proposta dell’Ufficio Diritti Animali,
sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ AUSL di Modena
ORDINA
1. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei
confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi,
fatiche e rigori climatici ingiustificati per l’impiego, la specie o l’età;
2. È fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del
Comune;
3. È fatto divieto addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze
fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietate le lotte tra animali;
4. È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi
e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle
Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
5. È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con
condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti
essenziali tipici della specie e privandoli altresì delle condizioni di vita
idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite;
6. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia
il possesso anche temporaneo in buone condizioni igienico- sanitarie e dovrà
essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene a
qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché
della custodia, salute e del benessere della prole;
7. Ai cani costantemente tenuti alla catena deve essere garantita una
adeguata libertà di movimento, nonché di poter raggiungere agevolmente i
contenitori dell’acqua e del cibo e un ricovero;
8. È fatto assoluto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo
rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto dove gli animali
possano proteggersi dalle intemperie. La cuccia deve essere di dimensioni
adeguate alla mole dell’animale, in materiale impermeabile alla pioggia con
un’idonea apertura per l’ingresso. Non deve essere umida né posta in luoghi
soggetti ad allagamenti e in ambienti che possano risultare nocivi alla salute
dell’animale;
9. È vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro
habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole del
Servizio Veterinario;
10.
È fatto assoluto divieto tenere gatti legati. E’ consentito l’uso del
guinzaglio per il movimento e il trasporto;
11.
Le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie e per mostre
ornitologiche, devono avere dimensioni minime pari all’apertura alare delle
specie detenute;
12.
È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di
ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze
fisiologiche della specie. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere
inferiore ai 10 litri d’acqua;
13.
È vietata la spellatura degli animali vivi;
14.
È vietata l’esposizione degli animali familiari nelle vetrine dei negozi
o all’esterno degli stessi;
15.
È vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra
essi incompatibili;
16.
È vietato tenere in isolamento animali che per loro natura amano vivere
in gruppo;
17.
È vietato la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;
18.
E vietata ogni forma di gioco lotteria o intrattenimento anche in
occasione di fiere, mercati ecc. la cui vincita, dono o omaggio sia costituita
da animali;
19.
È vietato trasportare animali familiari in condizioni e con mezzi tali da
procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i mezzi di
trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l’adeguato apporto
idrico;
20.
È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.
DISPONE
- che
le violazioni alla presente ordinanza, se non punite più severamente da altre
normative regolamentarie o legislative e fatta salve comunque la normativa
penale, saranno accertate dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti
per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno
sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e saranno punite con una
sanzione amministrativa da € 77.00 a € 464.00
- che
la presente ordinanza entri in vigore il 16/4/98
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