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Ordinanza  benessere degli animali   prot. 2787/99

Testo coordinato ordinanza benessere animale prot.n.6250/98 del 12/9/98 modificata dalla successiva ordinanza prot.2785 del 16/4/99

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza prot. N. 6250/98 del 12/9/98 che disciplina alcuni comportamenti che influiscono sul benessere animale;

 Ritiene opportuno apportare alcune integrazioni che si rendono necessarie a seguito di difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’ordinanza prot. N. 6250/98;

 Visto l’art.36 della Legge n. 142 del 08.06.1990;

 su proposta dell’Ufficio Diritti Animali, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ AUSL di Modena

ORDINA

   1.    È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l’impiego, la specie o l’età;

2.    È fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

3.    È fatto divieto addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietate le lotte tra animali;

4.    È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

5.    È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite;

6.    Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo in buone condizioni igienico- sanitarie  e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute e del benessere della prole;

7.    Ai cani costantemente tenuti alla catena deve essere garantita una adeguata libertà di movimento, nonché di poter raggiungere agevolmente i contenitori dell’acqua e del cibo e un ricovero;

8.    È fatto assoluto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell’animale, in materiale impermeabile alla pioggia con un’idonea apertura per l’ingresso. Non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti e in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell’animale;

9.    È vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole del Servizio Veterinario;

10. È fatto assoluto divieto tenere gatti legati. E’ consentito l’uso del guinzaglio per il movimento e il trasporto;

11. Le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime pari all’apertura alare delle specie detenute;

12. È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno  e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche  della specie. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore ai 10 litri d’acqua;

13. È vietata la spellatura degli animali vivi;

14. È vietata l’esposizione degli animali familiari nelle vetrine dei negozi o all’esterno degli stessi;

15. È vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;

16. È vietato tenere in isolamento animali che per loro natura amano vivere in gruppo;

17. È vietato la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;

18. E vietata ogni forma di gioco lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati ecc. la cui vincita, dono o omaggio sia costituita da animali;

19. È vietato trasportare animali familiari in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l’adeguato apporto idrico;

20. È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

 DISPONE

-     che le violazioni alla presente ordinanza, se non punite più severamente da altre normative regolamentarie o legislative e fatta salve comunque la normativa penale, saranno accertate dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e saranno punite con una sanzione amministrativa da € 77.00 a € 464.00

-     che la presente ordinanza entri in vigore il 16/4/98


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