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Come è noto, questa sostanza per inalazione provoca gravi danni alla salute tra
i quali anche il cancro.
Per tenere sotto controllo questo materiale e proseguire nelle azioni di
bonifica finalizzate alla eliminazione o riduzione al minimo della esposizione
dei cittadini, è di particolare importanza una conoscenza approfondita del
rischio sul proprio territorio.
Per quanto riguarda gli edifici, il
censimento coinvolge quelli con presenze di materiali friabili.
Viene considerato friabile il materiale contenente amianto che può essere
facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.
Esso deve essere distinto dal cemento-amianto e dal vinil-amianto in cui
l'amianto è inglobato o in una matrice cementizia o in una polimerica che se
non degradate non rilasciano fibre.
I materiali in cemento-amianto (quali coperture in
eternit,
tubi e condotte, canne fumarie, serbatoi per l'acqua) e quelli in vinil-amianto
(quali mattonelle e pavimenti vinilici, guaine bituminose) non sono oggetto di
censimento, ma rientrando nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 06 settembre
1994 e dopo aver contattato in merito la AUSL
competente, si reputa necessario attuare un programma di controllo e
manutenzione per :
- mantenere i materiali in buone condizioni
- prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di
fibre
- intervenire correttamente se si verifica un rilascio
- verificare periodicamente le condizioni dei materiali
In particolare per l'applicazione del programma, il
proprietario dell'immobile o l'amministratore dovrà:
- designare un responsabile /
Tecnico con compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività
- tenere la documentazione da cui risulti l'ubicazione dei
materiali, porre sulle installazioni soggette a frequenti interventi
(caldaie tubazioni ...) avvertenze per evitare il disturbo dell'amianto
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza,
in occasione di interventi manutentivi, pulizia ed in qualsiasi altro evento
che possa portare al disturbo dell'amianto
- predisporre una procedura specifica di autorizzazione
delle attività di manutenzione
- per tutti gli interventi dovrà essere tenuta una
documentazione verificabile
- fornire una corretta informazione agli abitanti
dell'edificio sulla presenza dell'amianto nello stabile, sui rischi
potenziali e sui comportamenti da adottare
- provvedere a fare ispezionare l'edificio almeno una
volta all'anno da personale in grado di valutare le condizioni dei
materiali, redigendo un rapporto corredato di documentazione fotografica
- copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla AUSL
competente la quale potrà prescrivere di effettuare un monitoraggio
ambientale periodico delle fibre aerodisperse nell'interno dell'edificio
- Trasferire la responsabilità con documento scritto
ai responsabili che nel nostro caso sono i tecnici abilitati, i manutentori egli
ascensori e delle c.termiche.
I locali in cui è più probabile la presenza di amianto friabile sono: cinema,
teatri, biblioteche, palestre, piscine, sale da ballo ed altri in cui tale
materiale, utilizzato prevalentemente a fini ignifughi e isolanti, può essere
presente spruzzato su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco,
sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di
controsoffittature friabili o in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli
impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma, nelle guarnizioni
Si ritiene necessario, inoltre, richiamare l'attenzione sull'obbligo posto in
capo ai proprietari di edifici civili, industriali e artigianali ed agli
amministratori condominiali e sanzionato dalla Legge 257 del
27 marzo 1992 , per l'ammontare da 2.582,28
€ a 5.164,57 €, di comunicare ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende
USL la presenza di amianto friabile nei loro edifici.
I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL hanno istituito un registro
per la raccolta di tali comunicazioni.
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