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2009 04 04 l' inaugurazione dell'ufficio in Modena al civ 219 di via Pelusia

2005 04 09  Taglio del nastro per l'inaugurazione dell' ufficio in franchising concesso da  Resident®  all'affiliata Setti Edi in Modena al civico 150/M di via Fratelli Rosselli.

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da :  http://www.regione.emilia-romagna.it/  integrato con il contributo della locale Azienda USL

La Regione Emilia-Romagna ha prodotto un PIANO che si pone l'obiettivo
di proteggere la popolazione dai rischi legati alla presenza dell'amianto.

 

Come è noto, questa sostanza per inalazione provoca gravi danni alla salute tra i quali anche il cancro.

Per tenere sotto controllo questo materiale e proseguire nelle azioni di bonifica finalizzate alla eliminazione o riduzione al minimo della esposizione dei cittadini, è di particolare importanza una conoscenza approfondita del rischio sul proprio territorio.

Per quanto riguarda gli edifici, il censimento coinvolge quelli con presenze di materiali friabili.

Viene considerato friabile il materiale contenente amianto che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.

Esso deve essere distinto dal cemento-amianto e dal vinil-amianto in cui l'amianto è inglobato o in una matrice cementizia o in una polimerica che se non degradate non rilasciano fibre.

I materiali in cemento-amianto (quali coperture in eternit, tubi e condotte, canne fumarie, serbatoi per l'acqua) e quelli in vinil-amianto (quali mattonelle e pavimenti vinilici, guaine bituminose) non sono oggetto di censimento, ma rientrando nei casi previsti dal  Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 e dopo aver contattato in merito la AUSL competente, si reputa necessario attuare un programma di controllo e manutenzione per :

  1. mantenere i materiali in buone condizioni
  2. prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre
  3. intervenire correttamente se si verifica un rilascio
  4. verificare periodicamente le condizioni dei materiali

In particolare per l'applicazione del programma, il proprietario dell'immobile o l'amministratore dovrà:

  • designare un responsabile / Tecnico con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
  • tenere la documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali, porre sulle installazioni soggette a frequenti interventi (caldaie tubazioni ...) avvertenze per evitare il disturbo dell'amianto
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza, in occasione di interventi manutentivi, pulizia ed in qualsiasi altro evento che possa portare al disturbo dell'amianto
  • predisporre una procedura specifica di autorizzazione delle attività di manutenzione
  • per tutti gli interventi dovrà essere tenuta una documentazione verificabile
  • fornire una corretta informazione agli abitanti dell'edificio sulla presenza dell'amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
  • provvedere a fare ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un rapporto corredato di documentazione fotografica
  • copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla AUSL competente la quale potrà prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse nell'interno dell'edificio
  • Trasferire la responsabilità con documento scritto ai responsabili che nel nostro caso sono i tecnici abilitati, i manutentori egli ascensori e delle c.termiche.

I locali in cui è più probabile la presenza di amianto friabile sono: cinema, teatri, biblioteche, palestre, piscine, sale da ballo ed altri in cui tale materiale, utilizzato prevalentemente a fini ignifughi e isolanti, può essere presente spruzzato su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili o in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma, nelle guarnizioni

Si ritiene necessario, inoltre, richiamare l'attenzione sull'obbligo posto in capo ai proprietari di edifici civili, industriali e artigianali ed agli amministratori condominiali e sanzionato dalla  Legge 257 del 27 marzo 1992 ,  per l'ammontare da  2.582,28 €  a  5.164,57  €,  di comunicare ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL la presenza di amianto friabile nei loro edifici.

I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL hanno istituito un registro per la raccolta di tali comunicazioni.


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