|
Risparmio, certificazione energetica e sicurezza
impianti
Scritto da Centro Studi
Nazionale ANACI
Mercoledì 14 Maggio 2008 13:27.
La normativa finalizzata alla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che per gli
edifici in condominio è affidata alla tutela
dell’amministratore di
condominio (Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002, D.Lgs. attuativo
19/8/2005, n. 192 e D.Lgs integrativo 29/12/2006, n. 311) individua un
ruolo sociale delicato ed impegnativo con attribuzioni intese al
conseguimento di interessi di natura pubblicistica che richiedono
un’opera di formazione ed informazione culturale a beneficio generale
del Paese e dell’intero pianeta.
L’amministratore di condominio diventa, pertanto, un interlocutore
privilegiato per l’effettivo contenimento energetico negli edifici, in
quanto è il soggetto che, mediante le operazioni preparatorie
(informazione) ed esecutive (proposte di delibere assembleari),
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comunitari,
rappresenta il naturale intermediario di tale politica.
Tutti gli edifici
(tranne alcune marginali eccezioni) di nuova costruzione e di vecchia
costruzione devono fin da ora essere dotati di un «attestato di
certificazione energetica», che deve essere allegato, in originale o in
copia autenticata, all'atto di compravendita dell'intero edificio o di
una sua singola unità immobiliare.
Nel caso di locazione,
l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a
disposizione del conduttore oppure al medesimo consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
Considerato che, a
decorrere dal primo luglio 2009 l’indicazione delle caratteristiche
energetiche sarà obbligatoria per consentire il valido trasferimento a
titolo oneroso e la locazione di tutte le unità immobiliari (acquirente
e condut-tore potranno far valere la nullità dei rispettivi contratti in
assenza di tale documentazione), l’amministratore, pertanto, ha il
dovere professionale di informare adeguatamente i partecipanti al
condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni con
proposte che consentano l’adozione di nuove tecnologie, da formulare in
sede assembleare, curandone una opportuna registrazione a verbale in
caso di un possibile rinvio decisionale, evidenziando i vantaggi ed i
pregiudizi connessi all’osservanza o meno delle prescrizioni, ai fini
della conservazione del valore economico delle rispettive unità
immobiliari.
Gli esperti del
settore si apprestano a verificare come i nuovi certificati energetici
incideranno sui prezzi con possibili modifiche delle valutazioni degli
immobili meno pregiati (introduzione di categorie di edifici dalla
lettera A alla G con parametri differenziati per consumi energetici in
kWh per mq).
Le istruzioni
dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico in data
26 marzo 2008 hanno chiarito la possibilità delle parti di una
compravendita immobiliare di derogare concordemente all’obbligo (art.
13) della garanzia del venditore in ordine alla conformità degli
impianti individuali e comuni (anche se questi ultimi non sono
e-spressamente citati nel decreto).
Il Consiglio nazionale
del Notariato, in data 17 marzo 2008, ha però evidenziato,
in considerazione della circostanza che la verifica sulla sicurezza
degli impianti è presupposto per il rilascio dell’agibilità
dell’edificio, che il trasferimento di immobili privi di tale requisito
determina il risarcimento del danno a carico del venditore.
Centro
Studi Nazionale ANACI
Roma, 2 maggio 2008
|