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2009 04 04 l' inaugurazione dell'ufficio in Modena al civ 219 di via Pelusia

2005 04 09  Taglio del nastro per l'inaugurazione dell' ufficio in franchising concesso da  Resident®  all'affiliata Setti Edi in Modena al civico 150/M di via Fratelli Rosselli.

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abstract da http://www.anaci.piemonte.it/    del 2 maggio 2008


Risparmio, certificazione energetica e sicurezza impianti  Scritto da Centro Studi Nazionale ANACI   Mercoledì 14 Maggio 2008 13:27.

La normativa finalizzata alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che per gli edifici in condominio è affidata alla tutela dell’amministratore di condominio (Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002, D.Lgs. attuativo 19/8/2005, n. 192 e D.Lgs integrativo 29/12/2006, n. 311) individua un ruolo sociale delicato ed impegnativo con attribuzioni intese al conseguimento di interessi di natura pubblicistica che richiedono un’opera di formazione ed informazione culturale a beneficio generale del Paese e dell’intero pianeta.

L’amministratore di condominio diventa, pertanto, un interlocutore privilegiato per l’effettivo contenimento energetico negli edifici, in quanto è il soggetto che, mediante le operazioni preparatorie (informazione) ed esecutive (proposte di delibere assembleari), indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comunitari, rappresenta il naturale intermediario di tale politica.

Tutti gli edifici (tranne alcune marginali eccezioni) di nuova costruzione e di vecchia costruzione devono fin da ora essere dotati di un «attestato di certificazione energetica», che deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all'atto di compravendita dell'intero edificio o di una sua singola unità immobiliare.

Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del conduttore oppure al medesimo consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

 L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Considerato che, a decorrere dal primo luglio 2009 l’indicazione delle caratteristiche energetiche sarà obbligatoria per consentire il valido trasferimento a titolo oneroso e la locazione di tutte le unità immobiliari (acquirente e condut-tore potranno far valere la nullità dei rispettivi contratti in assenza di tale documentazione), l’amministratore, pertanto, ha il dovere professionale di informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni con proposte che consentano l’adozione di nuove tecnologie, da formulare in sede assembleare, curandone una opportuna registrazione a verbale in caso di un possibile rinvio decisionale, evidenziando i vantaggi ed i pregiudizi connessi all’osservanza o meno delle prescrizioni, ai fini della conservazione del valore economico delle rispettive unità immobiliari.

Gli esperti del settore si apprestano a verificare come i nuovi certificati energetici incideranno sui prezzi con possibili modifiche delle valutazioni degli immobili meno pregiati (introduzione di categorie di edifici dalla lettera A alla G con parametri differenziati per consumi energetici in kWh per mq).

Le istruzioni dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 marzo 2008 hanno chiarito la possibilità delle parti di una compravendita immobiliare di derogare concordemente all’obbligo (art. 13) della garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti individuali e comuni (anche se questi ultimi non sono e-spressamente citati nel decreto).

Il Consiglio nazionale del Notariato, in data 17 marzo 2008, ha però evidenziato, in considerazione della circostanza che la verifica sulla sicurezza degli impianti è presupposto per il rilascio dell’agibilità dell’edificio, che il trasferimento di immobili privi di tale requisito determina il risarcimento del danno a carico del venditore.

 Centro Studi Nazionale ANACI               Roma, 2 maggio 2008 

 
da http://www.ilsole24ore.com del 20 marzo 2008

Immobili, la sicurezza degli impianti ingabbia i rogiti futuri di Angelo Busani

Con le risposte fornite dal l'ufficio legislativo dello Sviluppo economico alle domande poste dal «Sole 24 Ore si comprende un po' meglio quale potrà essere l'applicazione concreta immaginata dal ministero per il Dm 37/08. Ma, rispetto a quanto operatori e professionisti avevano indicato in questi giorni, la questione dell'influenza della regolarità degli impianti sulla contrattazione immobiliare compie un passo indietro.

La prima lettura
A una prima lettura del provvedimento, infatti, si era temuto che l'obbligo di garanzia prescritto dall'articolo 13 del decreto comportasse un blocco quasi totale dei rogiti, in quanto l'esperienza quotidiana della contrattazione di fabbricati non nuovi insegna che le vendite si fanno per lo più «nello stato di fatto» in cui l'immobile si trova, quindi a prescindere dalla conformità degli impianti (che spesso per la verità non sono a norma).
Ma questo scenario era poi stato scongiurato in forza di diverse considerazioni. In particolare:
- l'obbligo di garanzia del decreto 37 altro non sarebbe che quello già previsto dall'articolo 1490 del Codice civile, ampiamente derogabile dai contraenti;
- la contrattazione immobiliare (quindi le garanzie che il venditore deve all'acquirente) non può essere influenzata da una norma di rango regolamentare, la quale non può prevalere su quanto dispone il Codice civile.
Si era quindi giunti alla conclusione che, a parte gli immobili venduti nuovi di fabbrica (ipotesi nella quale la conformità degli impianti è requisito scontato), negli altri casi il problema fosse consegnato alla contrattazione del caso concreto: il venditore "virtuoso" avrebbe garantito l'immobile a norma e avrebbe così potuto cercare di percepire un prezzo corrispondente al maggior livello qualitativo del bene venduto; il venditore che si fosse invece accontentato di posizionarsi in una fascia di mercato con minori pretese avrebbe potuto cercare un acquirente disposto a comprare l'immobile «nell'attuale stato di fatto». Con ribaltamento su quest'ultimo del problema della messa a norma.

L'indicazione del ministero
Nelle risposte che riportiamo qui accanto, l'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico svolge invece il seguente ragionamento:
- il decreto 37 richiede che il venditore garantisca la conformità degli impianti alle norme vigenti all'epoca in cui essi furono realizzati;
- l'obbligo di garanzia «non è mai derogabile» e «prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti».
Questa posizione non appare condivisibile. A parte gli argomenti ricordati in precedenza (dei quali il ministero non fa cenno) la posizione dello Sviluppo economico comporta che, nella contrattazione quotidiana, ogni venditore, dal 27 marzo in poi dovrebbe:
- far analizzare lo stato degli impianti da un tecnico;
- affidarsi alle doti di indagine del tecnico nell'individuare l'epoca di costruzione o di ampliamento o di modificazione dell'impianto e nel determinare se lo stato attuale dell'impianto risponda alle norme tecniche vigenti all'epoca di tali interventi impiantistici;
- naturalmente farsi carico delle relative spese di indagine tecnica.
In altri termini, secondo l'ufficio legislativo dello Sviluppo economico l'acquirente non può in alcun caso esprimere la volontà di comprare il fabbricato a prescindere da tutte queste attività di verifica e quindi esimere il venditore dal compierle.

I punti critici
Un simile approccio appare impercorribile nella pratica contrattuale quotidiana. Inoltre, il ministero non sembra considerare che, se l'obbligo di garanzia è «sanzionato» (come spiegano le risposte) con un obbligo di risarcimento, non si può pretendere di rendere inderogabile la garanzia quando resta rinunciabile l'azione risarcitoria. È infatti implausibile pretendere che il venditore garantisca, quando l'acquirente può benissimo rinunciare ad agire in giudizio per il risarcimento.
Se, per orientare il contenuto dei contratti, si sceglie il sistema della nullità (ma ciò comunque non potrebbe accadere con un regolamento ministeriale), lo scopo perseguito dal legislatore viene senz'altro raggiunto, perché o c'è il contratto con il contenuto voluto dalla legge o non c'è nulla. Ma se si segue il sistema dalla garanzia e non quello della nullità, non si può pensare che la garanzia sia inderogabile, in quanto la «sanzione» del risarcimento presuppone che l'acquirente si attivi in giudizio, situazione che è nella sua completa disponibilità e che è tranquillamente rinunciabile.

 
da:http://www.ape.ud.it

Classi di efficienza

La Direttiva 2002/91/CE impone che i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti soddisfino determinati standard minimi relativi al fabbisogno energetico degli stessi. Fissa, inoltre, i valori minimi di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate e delle chiusure trasparenti.

Questi standard, ripresi dal D.Lgs. 192/2005 (integrato dal D.Lgs. 311/2006) sono stati definiti in base ai rapporti di forma dell’edificio S/V (dove S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume riscaldato V) ed in base alle zone climatiche.

In Italia le esperienze più significative attualmente vigenti (cioè Casaclima e Regione Lombardia) hanno adottato, per quanto concerne il fabbisogno energetico degli edifici, una classificazione più restrittiva rispetto a quella della Direttiva 2002/91/CE, sotto riportata.

Classi di efficienza energetica in base alla Dir. 2002/91/CE

Classi_energetiche

Visivamente ciò è rappresentabile con l’etichetta energetica. La lettera A indica i consumi più bassi, la lettera G i consumi più alti e le altre lettere i consumi intermedi.

Etichetta-energetica


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