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Riforma della disciplina fiscale
della previdenza complementare,
a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133
omissis
Art. 7
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
- Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è
inserito il seguente:
“Art.
14-ter
(Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili).
- Fino a quando non si saranno adeguati
alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito
in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori
risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo
pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di
locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta
sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per
cento.
- I fondi pensione di cui al comma 1 sono
altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai
sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.
- Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, commi da 3 a 7
”.
Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
L'articolo 9 della Legge
9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.
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