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DECRETO LEGISLATIVO
2 febbraio 2001,n.31 (in Suppl.
ordinario alla Gazz.Uff.,3 marzo,n.52.-Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre
1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999,n.526,recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee"(legge comunitaria 1999),e in
particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988,n.236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999,n.152,e
successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato- città ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e
per gli affari regionali.
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità)
1.Il presente decreto disciplina la qualità delle acque
destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità
e la pulizia.
Articolo 2
(Definizioni)
1.Ai fini del presente decreto, si intende per:
a)"acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile; per la
preparazione ,di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi
dell'articolo 11,comma 1,lettera e),la cui qualità non può avere conseguenze
sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
b) "impianto di distribuzione domestico":
le condutture, i
raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati
per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di
distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico
e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del
contratto di somministrazione;
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come
definito dall'articolo 2,comma 1,lettera o- bis)del decreto legislativo 11
maggio 1999,n.152,e successive modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a
terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;(1)
d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e
province ai sensi dell'articolo 9,comma 2,della legge 5 gennaio 1994,n.36,e,fino
alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione
pubblica titolare del servizio". (1)Lettera modificata dall'art.1,d.lg.2
febbraio 2002,n.27.
Articolo 3
(Esenzioni)
1.La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità
delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei
consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di
concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.
Articolo 4
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1,le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in
quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la
salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16,devono soddisfare i
requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 14,comma 1.
3.L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere
l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità
delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela
della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla
produzione di acqua potabile.
Articolo 5
(Punti di rispetto della conformità)
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei
seguenti punti:
- per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione,nel punto di
consegna
ovvero,
ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del
campione,in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e
nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano;(1)
per le acque fornite da una cisterna,nel punto in cui fuoriescono dalla
cisterna;
per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per
il consumo umano,nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di
messa a disposizione per il consumo;(1)
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari,nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1,lettera a),si considera che il gestore
abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di
parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna,
indicato all'articolo 2,comma 1,lettera b). Per
gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico,il titolare ed
il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare
che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di
consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.(2)
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2,qualora sussista il rischio che
le acque di cui al comma 1,lettera a),pur essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto,l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore
adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i
valori di parametro dopo la fornitura.
L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di
competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente
informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.(3)
(1) Lettera modificata dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
(2) Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
(3) Comma sostituito dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27
Articolo 6
(Controlli)
1.I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a
garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati
nell'articolo 5,comma 1,i requisiti del presente decreto,devono essere
effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare
al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i
controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo
di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al
comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la
contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al
livello più basso possibile senza compromettere la
disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei
parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire
procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al
controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanità. Il controllo Ë svolto nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta
all'azienda U.S.L. territorialmente competente. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 27.
Articolo 7
(Controlli interni)
1. Sono controlli interni i controlli che il gestore
è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua ,destinata al
consumo umano.(1)
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni
possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.(1)
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di
laboratori di analisi interni ,ovvero stipula apposita convenzione con altri
gestori di servizi idrici.(1)
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un
periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte
dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere
effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8,comma 7.
(1) Comma sostituito dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 8
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente ,per verificare che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto ,sulla
base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in
ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei
campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione
domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la
significativa rappresentatività della qualità delle acque
distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito
dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo
6,comma 1,lettera a) l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati
del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'articolo 43
del decreto legislativo 11 maggio 1999,n.152,e successive modificazioni, e, in
particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati
secondo le modalità previste nell'allegato 2,sezione A, del citato decreto
legislativo n.152 del 1999.(1)
3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca
supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non
sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato 1, qualora vi sia
motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana ricerca dei parametri
supplementari Ë effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di
sanità.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di
competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può
individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di
controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di
controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di
prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli
eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al
Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e
sulle quali la Conferenza Stato- regioni esprime intesa entro il 31 dicembre
2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle
variazioni apportate.(1)
7. Per le attività di laboratorio le aziende unità
sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente,ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992,n.502,e successive modificazioni o di propri laboratori secondo il
rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi
mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della
sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità.(1)
(1) Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 9
(Assicurazione di qualità del trattamento,delle attrezzature
e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi
impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano,o impurezze associate a
tali sostanze o materiali,deve essere presente in acque destinate al consumo
umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono
impiegati e non debbono ridurre,direttamente o indirettamente, la tutela della
salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità,da emanare di
concerto con i Ministri dell'industria,del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente,
sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini
dell'osservanza di quanto disposto dal comma I. Rubrica modificata
dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 10
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1.Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16,nel
caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di
parametro fissati a norma dell'allegato "I",l'azienda unità sanitaria
locale interessata,comunica al gestore l'avvenuto superamento e,effettuate le
valutazioni del caso,propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti
cautelativi a tutela della salute pubblica,tenuto conto dell'entità del
superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la
salute umana nonchè dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione
dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e
l'Autorità d'ambito,individuate tempestivamente le cause della non
conformità,attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato
ripristino della qualità delle acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta
in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che
possono determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco,l'azienda unità sanitaria locale,l'Autorità
d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti
adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.
(1) Articolo sostituito dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 11
(Competenze statali)
1. È di competenza statale la determinazione di principi
fondamentali concernenti:
a) le modifiche degli allegati
I,II e III,in relazione
all'evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche o in esecuzione di
disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non
riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute
umana in una parte od in tutto il territorio nazionale;i valori fissati
devono,al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4,comma 2,lettera
a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati
nell'allegato III, punto 1,previa verifica,da parte dell'Istituto superiore di
sanità,che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti
con i metodi specificati;di tale riconoscimento deve esserne data completa
informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione,previa predisposizione da parte dell'Istituto
superiore di sanità,dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i
parametri elencati nell'allegato III,punti 2,nel rispetto dei requisiti di cui
allo stesso allegato;(2)
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari
la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto
alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la
disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli
impianti di acquedotto,nonché per lo scavo,la perforazione,la trivellazione,la
manutenzione,la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore
delle acque
destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in
contenitori, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di
emergenza;(2)
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego
delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1,lettere
a),b),c),d),e),f),h),i)l),sono esercitate dal Ministero della sanità,di
concerto con il Ministero dell'ambiente,per quanto concerne le competenze di cui
alle lettere a)e b) ;sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici,per
quanto concerne la competenza di cui alla lettera f);di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di
cui la lettera l).Le funzioni di cui al comma 1,lettera g), sono esercitate dal
Ministero dei lavori pubblici,di concerto con i Ministeri della sanità e
dell'ambiente,sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di
sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativa 31
marzo 1998,n.112,in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del
presente decreto alle regioni e agli enti locali,s ono posti a carico dell'ente
inadempiente.
(1) Alinea modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
(2) Lettera modificata dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 12
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto
segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un
approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile
rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I,per la
quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze
locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle
autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla
tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati
all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma l, lettera
b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di
parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I,parte C,di cui
all'articolo 14;
e) adempimenti relativi si casi eccezionali per i quali Ë
necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della
qualità delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità
sanitarie locali.
Articolo 13
(Deroghe)
1.La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai
valori di parametro fissati nell'allegato I,parte B,o fissati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1,lettera b),entro i valori massimi ammissibili
stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottate di concerto con il
Ministero dell'ambiente, purchè nessuna deroga presenti potenziale pericolo per
la salute umana e semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo
umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun
altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 Ë fissato
su motivata richiesta della regione o provincia autonoma,corredata dalle
seguenti informazioni:
a)motivi della richiesta di deroga con indicazione della
causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati,i risultati dei controlli
effettuati negli ultimi tre anni,il valore massimo ammissibile proposto e la
durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica,la quantità di acqua fornita ogni
giorno,la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda,se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi
previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione
correttiva,compreso un calendario dei lavori,una stima dei costi,la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile,
comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza
di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della
sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di
quanto disposto al comma 2,nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle
acque,comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore
periodo di deroga.
4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di
concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta,
stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che
potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere
durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di
deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità
un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per
circostanze eccezionali,non sia stato possibile dare completa attuazione ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell' a cqua, la regione o la
provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo
di deroga.
6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il
Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa
acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un
valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere
superiore a tre anni.
7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto
segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati,i risultati del precedente
controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica,la quantità di acqua fornita ogni
giorno,la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d)un opportuno programma di controllo che preveda,se
necessario, ima maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori,una stima dei costi,la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f)la durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al
Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici
giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8,se la
regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di
parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma
dell'articolo
10,comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entra un
periodo massimo di trenta giorni,fissa il valore massimo ammissibile per il
parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la
conformità ai valori di parametro.La regione o la provincia autonoma trasmette
al Ministero della sanità,entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli
eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non Ë
consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un
determinato approvvigionamento d'acqua si Ë verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle
deroghe di cui al presente articolo provvede affinchè la popolazione
interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe
applicate e delle condizioni che le disciplinano.Ove occorra,la regione o
provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici
di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.Le
informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante
del provvedimento di deroga.Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati
anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo
ritenga opportuno.
12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle
deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani
di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto-legislativo
n.152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero della sanità,entro due mesi dalla loro
adozione,comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai
sensi del presente articolo e,nei casi di cui ai commi 3 e 4,i risultati
conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite
mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori,rese
disponibili per il consumo umano.(1)
(1)Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 14
(Conformità ai parametri indicatori)
1.In caso di non conformità ai valori di parametro o alle
specifiche di cui alla parte C dell'allegato I,l'autorità d'ambito,sentito il
parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per
la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle
specifiche predetti,mette in atto i necessari adempimenti di competenza e
dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle
acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.(1)
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,la regione o la
provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le
seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno
precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore,i risultati
dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi,la durata delle
situazioni di non conformità;
b) l'area geografica,la quantità di acqua fornita ogni
giorno,la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione
correttiva ritenuta necessaria,compreso un calendario dei lavori,una stima dei
costi e la relativa copertura finanziaria nonchè disposizioni in materia di
riesame.
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti,l'obbligo di
cui al comma 2 Ë assolto,mediante la trasmissione di una relazione contenente i
parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente articolo non si applica alle acque
confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e
a quelle fornite tramite
cisterna.(1)
(1)Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 15
(Termini per la messa in conformità)
1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve
essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato 1 entro il 25 dicembre
2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2,4,10 e 11 dell'allegato I,parte
B.
(1)
(1)Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 16
(Casi eccezionali)
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente
delimitate,qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al
consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato 1,con nessun
mezzo congruo, il Ministero della sanità,su istanza della regione,o provincia
autonoma,può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui
all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente
motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno
delle informazioni di cui all'articolo 13,comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga
concesso ai sensi del comma 1,la regione,o provincia autonoma,interessata
trasmette al Ministero delta sanità un'aggiornata e circostanziata relazione
sui progressi compiuti,comunicando e documentando altresì l'eventuale
necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà
incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la
concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione,o provincia autonoma,provvede affinchè la
popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente
informata del suo esito. La regione,o provincia autonoma, assicura, ove
necessario,che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i
quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia
autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative
adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite
mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori rese
disponibili per il consumo umano.(1)
(1)Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 17
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed
alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni
relative alle forniture di acqua superiori a 1000 m3 al giorno in media o
destinate all'approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in
particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3,comma
1,lettera b),4;8;10;11;13,commi 9 e 11;14;16 e all'allegato I,parte C,nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro
l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla
Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione.La prima relazione dovrà
riferirsi agli anni,2002,2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una
relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui
provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5,comma 3,ed in relazione al
valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I,parte B, nota 10.(1)
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai
sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.
(1)Comma modificato dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 18
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 19
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,camma 2,Ë punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
5,comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a
chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per
la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto
di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4,comma 2,non lo sia al punto
in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la
salubrità del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli
articoli 5, comma 3,o 10,commi 1 e 2,con i provvedimenti adottati dalle
competenti autorità punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti
milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di
acqua destinata al consumo umano.
4-bis.La violazione degli adempimenti di cui all'articolo
7,comma 4,è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a
euro 30987.(1)
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni.
5-bis.Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i
fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1,lettere f),g),h),i)ed l) sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 5165 a euro 30987.(1)
(1)Comma aggiunto dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 19 Bis
Art.19-bis.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,comma
quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117,nelle materie di
competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 98/83/CE,sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia
nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Articolo inserito dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Articolo 20
(Norme transitorie e finali)
1.Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988,n.236,cessano di avere efficacia al momento della
effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 15,fatte salve le proroghe
concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,n.236,restano in vigore, ove
compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di
diverse specifiche tecniche in materia.(1)
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana." fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
(1) Comma sostituito dall'art.1,d.lg.2 febbraio 2002,n.27.
Allegato 1
Allegato unico.
(Sono omessi gli allegati) |