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2009 04 04 l' inaugurazione dell'ufficio in Modena al civ 219 di via Pelusia

2005 04 09  Taglio del nastro per l'inaugurazione dell' ufficio in franchising concesso da  Resident®  all'affiliata Setti Edi in Modena al civico 150/M di via Fratelli Rosselli.

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da http://www.altalex.com/


A partire dal 1° gennaio 2010 la misura del saggio degli interessi legali è dell'   1%  annuo.

Misura

Decorrenza

Provvedimento

5 %

Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990

Art. 1284 codice civile

10%

Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996

Art. 1, Legge n. 353/1990

5%

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

Art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996

2,5%

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

D.M. 10 dicembre 1998

3,5%

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

D.M. 11 dicembre 2000

3%

Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003

D.M. 11 dicembre 2001

2,5%

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007

D.M. 1 dicembre 2003

3% Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 DM. 12 dicembre 2007
1% Dal 1° gennaio 2010 DM. 12 dicembre 2009
 
da: http://www.casa24.ilsole24ore.com/

IL QUESITO: Ho ricevuto dall'amministratore dello stabile in cui vivo una lettera di sollecito per il pagamento di spese condominiali da me non ancora saldate.
L'importo che io dovrei corrispondere al condominio, a dire del mio amministratore, è composto dalla somma capitale da me dovuta oltre agli interessi di mora, indicati in misura di gran lunga maggiore rispetto al tasso d'interesse legale.
Ho provveduto immediatamente a contestare i maggiori interessi, ma l'amministratore mi ha fatto presente che la previsione è contenuta nel regolamento di condominio allegato al rogito notarile e quindi è valida.
Sono tenuta a pagare gli interessi in tale misura?

Le spese condominiali vanno pagate nei tempi indicati dall'assemblea e senza ritardi, perché altrimenti l'amministratore è autorizzato a richiedere il versamento non solo della somma capitale dovuta, ma anche degli interessi maturati dalle singole scadenze sino al momento del saldo.

Tale principio non discende dalla normativa che disciplina il condominio, che non dice nulla in proposito, ma dalla più generale normativa prevista in tema di obbligazioni e di contratti, nella quale è espressamente stabilito che i crediti di somme di denaro, in caso di ritardo nel pagamento, maturano interessi nella misura del tasso legale, salvo che non sia previsto un tasso superiore o extra legale, il cui ammontare deve essere però determinato per iscritto.

L'interesse legale è oggi fissato dai vari provvedimenti ( leggi o decreti) che si susseguono nel tempo. Tuttavia, il regolamento condominiale può contenere una sanzione più incisiva a carico dei condomini che versano con ritardo le somme da loro dovute, proprio per evitare che il condominio - e quindi l'amministratore - si trovi nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti verso i fornitori per carenza di denaro. La pratica, purtroppo, insegna che una generica previsione di un divieto per i condomini di pagare in ritardo le quote condominiali non è di per sé sufficiente a evitare il verificarsi di morosità.

Ecco allora che con sempre maggior frequenza nel regolamento viene inserita una precisa clausola che prevede l'applicazione, in caso di ritardo nei pagamenti, di interessi moratori superiori al tasso legale. Attenzione, però, perché per dare piena validità a tale clausola è necessario che essa sia indicata in un regolamento cosiddetto di natura contrattuale, cioè redatto dall'originario proprietario dell'edificio o dal costruttore e allegato ai singoli atti di compravendita stipulati dai condomini.

Nessun problema nemmeno nel caso in cui la previsione è contenuta in un regolamento approvato e sottoscritto in assemblea dall'unanimità dei partecipanti al condominio. In ogni caso, perché simile clausola acquisti efficacia anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente l'unità immobiliare sita in quel particolare condominio, è necessario che il regolamento che la contiene sia trascritto nei pubblici registri immobiliari oppure, come si è detto, sia menzionato negli atti di acquisto di ogni singolo appartamento dell'edificio condominiale.

Solo se vengono rispettate tutte queste formalità, si può senza alcun dubbio sostenere la piena efficacia della clausola che impone al condomino il pagamento di interessi moratori in misura superiore a quella legale, con la conseguenza che il condomino moroso sarà tenuto a rispettarla e a pagare, oltre che l'importo in conto capitale, anche i maggiori interessi richiesti. Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi di mora previsti nel regolamento condominiale vanno calcolati dal giorno della scadenza delle singole rate di pagamento della quota di spese fino all'effettivo saldo.

L'intervento del giudice. Può tuttavia accadere che l'interesse superiore al tasso legale previsto nel regolamento e applicato dall'amministratore sia manifestamente eccessivo o esorbitante rispetto alle particolari esigenze del condominio, tenuta anche presente la tipologia del condominio e dei condomini stessi.

Ogni singolo condomino ha la possibilità di chiedere l'intervento del giudice affinché valuti se, nello specifico caso sottopostogli, la maggior misura degli interessi richiesti sia da ritenersi effettivamente congrua oppure se, valutate le particolari esigenze del condominio, debba considerarsi eccessiva. In questo caso è lo stesso giudice a imporne la riduzione e a indicare in quale misura più equa debbano essere applicati gli interessi. Il giudice, quindi, si sovrappone alla volontà dei condomini e si sostituisce a loro nella determinazione degli interessi da addebitare al condomino moroso.

Ciò non significa che la clausola regolamentare eccessiva debba essere considerata invalida o inefficace. Il condomino chiede in via giudiziale che il maggiore importo dovuto a titolo di interesse sia ridotto. Il giudice, se reputa eccessiva la previsione regolamentare, la può ridurre anche di propria iniziativa, avuto riguardo alla natura oggettiva della prestazione dovuta dal condomino debitore. 13/03/2006

 

 

 

 

 

 


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