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da http://www.altalex.com/
A partire dal 1° gennaio 2010 la misura del
saggio degli interessi legali è dell' 1% annuo.
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Misura |
Decorrenza |
Provvedimento |
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5 % |
Dal 21 aprile 1942
al 15 dicembre 1990 |
Art. 1284 codice
civile |
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10% |
Dal 16 dicembre
1990 al 31 dicembre 1996 |
Art. 1, Legge n.
353/1990 |
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5% |
Dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 1998 |
Art. 2, co. 185,
Legge n. 662/1996 |
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2,5% |
Dal 1° gennaio 1999
al 31 dicembre 2000 |
D.M. 10 dicembre
1998 |
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3,5% |
Dal 1° gennaio 2001
al 31 dicembre 2001 |
D.M. 11 dicembre
2000 |
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3% |
Dal 1° gennaio 2002
al 31 dicembre 2003 |
D.M. 11 dicembre
2001 |
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2,5% |
Dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2007 |
D.M. 1 dicembre
2003 |
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3% |
Dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2009 |
DM. 12 dicembre 2007 |
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1% |
Dal 1° gennaio 2010 |
DM. 12 dicembre 2009 |
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da:
http://www.casa24.ilsole24ore.com/
IL QUESITO: Ho ricevuto dall'amministratore dello
stabile in cui vivo una lettera di sollecito per il pagamento di
spese condominiali da me non ancora saldate.
L'importo che io dovrei corrispondere al condominio, a dire del mio
amministratore, è composto dalla somma capitale da me dovuta oltre
agli interessi di mora, indicati in misura di gran lunga
maggiore rispetto al tasso d'interesse legale.
Ho provveduto immediatamente a contestare i maggiori interessi, ma
l'amministratore mi ha fatto presente che la previsione è contenuta
nel regolamento di condominio allegato al rogito notarile e quindi è
valida.
Sono tenuta a pagare gli interessi in tale misura?
Le spese condominiali vanno pagate nei tempi indicati dall'assemblea
e senza ritardi, perché altrimenti l'amministratore è autorizzato a
richiedere il versamento non solo della somma capitale dovuta, ma
anche degli interessi maturati dalle singole scadenze sino al
momento del saldo.
Tale principio non discende dalla normativa che disciplina il
condominio, che non dice nulla in proposito, ma dalla più generale
normativa prevista in tema di obbligazioni e di contratti, nella
quale è espressamente stabilito che i crediti di somme di denaro, in
caso di ritardo nel pagamento, maturano interessi nella misura del
tasso legale, salvo che non sia previsto un tasso superiore o extra
legale, il cui ammontare deve essere però determinato per iscritto.
L'interesse legale è oggi fissato dai vari provvedimenti ( leggi o
decreti) che si susseguono nel tempo.
Tuttavia, il regolamento condominiale può
contenere una sanzione più incisiva a carico dei condomini che
versano con ritardo le somme da loro dovute, proprio per evitare che
il condominio - e quindi l'amministratore - si trovi
nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti verso i fornitori per
carenza di denaro. La pratica, purtroppo, insegna che una generica
previsione di un divieto per i condomini di pagare in ritardo le
quote condominiali non è di per sé sufficiente a evitare il
verificarsi di morosità.
Ecco allora che con sempre maggior frequenza nel regolamento viene
inserita una precisa clausola che prevede l'applicazione, in caso di
ritardo nei pagamenti, di interessi moratori superiori al tasso
legale. Attenzione, però, perché per dare piena validità a tale
clausola è necessario che essa sia indicata in un regolamento
cosiddetto di natura contrattuale, cioè redatto dall'originario
proprietario dell'edificio o dal costruttore e allegato ai singoli
atti di compravendita stipulati dai condomini.
Nessun problema nemmeno nel caso in cui la previsione è contenuta in
un regolamento approvato e sottoscritto in assemblea dall'unanimità
dei partecipanti al condominio. In ogni caso, perché simile clausola
acquisti efficacia anche nei confronti di coloro che acquistano
successivamente l'unità immobiliare sita in quel particolare
condominio, è necessario che il regolamento che la contiene sia
trascritto nei pubblici registri immobiliari oppure, come si è
detto, sia menzionato negli atti di acquisto di ogni singolo
appartamento dell'edificio condominiale.
Solo se vengono rispettate tutte queste formalità, si può senza
alcun dubbio sostenere la piena efficacia della clausola che impone
al condomino il pagamento di interessi moratori in misura superiore
a quella legale, con la conseguenza che il condomino moroso sarà
tenuto a rispettarla e a pagare, oltre che l'importo in conto
capitale, anche i maggiori interessi richiesti. Quanto alle modalità
di calcolo, gli interessi di mora previsti nel regolamento
condominiale vanno calcolati dal giorno della scadenza delle singole
rate di pagamento della quota di spese fino all'effettivo saldo.
L'intervento del giudice. Può tuttavia accadere che l'interesse
superiore al tasso legale previsto nel regolamento e applicato
dall'amministratore sia manifestamente eccessivo o esorbitante
rispetto alle particolari esigenze del condominio, tenuta anche
presente la tipologia del condominio e dei condomini stessi.
Ogni singolo condomino ha la possibilità di chiedere l'intervento
del giudice affinché valuti se, nello specifico caso sottopostogli,
la maggior misura degli interessi richiesti sia da ritenersi
effettivamente congrua oppure se, valutate le particolari esigenze
del condominio, debba considerarsi eccessiva. In questo caso è lo
stesso giudice a imporne la riduzione e a indicare in quale misura
più equa debbano essere applicati gli interessi. Il giudice, quindi,
si sovrappone alla volontà dei condomini e si sostituisce a loro
nella determinazione degli interessi da addebitare al condomino
moroso.
Ciò non significa che la clausola regolamentare eccessiva debba
essere considerata invalida o inefficace. Il condomino chiede in via
giudiziale che il maggiore importo dovuto a titolo di interesse sia
ridotto. Il giudice, se reputa eccessiva la previsione
regolamentare, la può ridurre anche di propria iniziativa, avuto
riguardo alla natura oggettiva della prestazione dovuta dal
condomino debitore. 13/03/2006 |
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