TITOLO I
Del contratto di locazione
Capo I
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Art.1
(Durata della locazione).
1 La durata della locazione avente per oggetto
immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a
quattro anni. Se
le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione
senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
2 Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni
stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
Art.2
(Disciplina della sublocazione).
1 Il conduttore non può sublocare totalmente
l'immobile, ne può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
2 Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che
indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani
sublocati.
Art.3
(Rinnovazione tacita).
1 Il contratto si rinnova per un periodo di
quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima
della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
2 La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza
Art.4
(Recesso del conduttore).
1 E' in facoltà delle parti consentire
contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
2 Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con
preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.5
(Inadempimento del conduttore).
1 Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il
mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista,
ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce
motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Art.6
(Successione nel contratto).
1 In caso di morte del conduttore, gli succedono
nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi
2 In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede
al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
3 In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore
succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto.
Art.7
(Clausola di scioglimento in caso di alienazione).
1 E' nulla la clausola che prevede la risoluzione
del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
Art.8
(Spese di registrazione).
1 Le spese di registrazione del contratto di
locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Art.9
(Oneri accessori).
1 Sono interamente a carico del conduttore, salvo
patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo
spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi
comuni.
2 Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella
misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura
inferiore.
3 Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare
il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle
spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione.
4 Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti
giustificativi delle spese effettuate. 5 Gli oneri di cui al primo comma
addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di
prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b).
6 La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori
al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e
caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e
configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi
Art.10
(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).
1 Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del
proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria.
2 Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
3 La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di
edificio non in condominio. 4In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre
conduttori.
5Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini.
Art.11.
(Deposito cauzionale).
1 Il deposito cauzionale non può essere
superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali
che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art.12
(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione).
1 Il canone di locazione e sublocazione degli
immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del
valore locativo dell'immobile locato.
2 Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale
dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
3 Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i
coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
4 Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto,
accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
5 Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore
e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato
ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30
per cento .
Art.13
(Superficie convenzionale).
1 La superficie convenzionale è data dalla somma
dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle
autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto
macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi,
terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di
pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale
a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità
immobiliare.
2 E' detratto il 30 per cento dalla superficie
dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
3 Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni.
4 L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie
convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera
a).
5 Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie
compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a
metri quadrati 46.
6 I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del
quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e
manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 2.
Art.14.
(Costo base).
1 Il costo base a metro quadrato per gli
immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è
fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in
Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2 La data di ultimazione dei lavori è quella
risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di
ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella
comunque accertata.
Art.15
(Coefficienti correttivi del costo base).
1 I coefficienti correttivi sono stabiliti in
funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del
livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile.
Art.16
(Tipologia).
1 In relazione alla tipologia si fa riferimento
alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile
(A/1);
b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico
(A/3);
d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare
(A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei
luoghi (A/11).
2 Qualora gli immobili non risultino censiti in
catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene
stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali
delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed
abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare
all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda
corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione
dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonchè degli
impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla
richiesta senza obbligo di sopralluogo.
Art.17
(Classe demografica dei comuni).
1 In relazione alla classe demografica si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti.
2 Il numero degli abitanti di un comune è
stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati
dall'ISTAT.
Art.18
(Ubicazione).
1 In relazione all'ubicazione i consigli comunali
dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il
territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della
tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella
periferica e il centro storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site
nella zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro
storico.
2 I consigli comunali devono provvedere alla
ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
3 Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le
perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(2), con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
4 All'interno delle zone di cui alle lettere b),
c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli
comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente
degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei
coefficienti suindicati.
Art.19
(Livello di piano).
1 In relazione al livello di piano, limitatamente
alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori
terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano
seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano
terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani
intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano
attico.
2 Per le abitazioni situate al quarto piano
e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle
lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.
Art.20
(Vetustà).
1 In relazione alla vetustà si applica un
coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a
quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
2 Se si è proceduto a lavori di integrale
ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di
costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
Art.21
(Stato di conservazione e manutenzione).
1 In relazione allo stato di conservazione e
manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
2 Per la determinazione dello stato di
conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri
dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
3 Lo stato dell'immobile si considera mediocre
qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali
due devono essere propri dell'unità immobiliare.
4 Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere propri dell'unità immobiliare.
5 Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità
immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua
corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici
privati o se essi sono comuni a piè unità immobiliari.
6 Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli
elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
Art.22
(Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975).
1 Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione
che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione
a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di
ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2 Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per
regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia
convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere
superiore al 25 per cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul
costruttore.
3 Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o
di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli
oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di
origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai
sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica
nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in
quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la
richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal
caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del
valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo
trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.
4 Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani
ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21;
nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti
previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di
produzione.
Art.23
(Riparazioni straordinarie).
1Quando si eseguano sull'immobile importanti ed
improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per
evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a
cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante
entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante
dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non
superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori
effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore
abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. 2
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la
richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso
decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
3 Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore
venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella
zona in cui è situato l'immobile.
4 Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise
con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
Art.24
(Aggiornamento del canone).
1 Per gli immobili ad uso d'abitazione il canone
di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno
in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
2 L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne
viene fatta richiesta con lettera raccomandata
Art.25
(Adeguamento del canone).
1 Ciascuna delle parti, in ogni momento del
rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione
all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il
parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo
contrattuale.
2 L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il
quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata. )
Art.26
(Ambito di applicazione).
1 Le disposizioni di cui al presente capo
non si applicano:
a) alle locazioni stipulate per soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti
stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a
totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato
in base alle disposizioni vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti
alla disciplina dell'edilizia convenzionata (2/d);
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi
nelle categorie catastali A/8 e A/9 (2/cost).
2 Le disposizioni di cui agli articoli da
12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni
che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti
qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e
successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito
variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a
quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
3 Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al
precedente comma e delle eventuali variazioni.
Capo II
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Art.27
(Durata della locazione).
1 La durata delle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono
adibiti ad una delle attività appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di
cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 (2/e).
3 La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e
professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
4 La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile,
anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
5 Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la
locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi
precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più
breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per
sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il
locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno
successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera
raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la
durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione
alberghiera.
6 E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
7 Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con
preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.28.
(Rinnovazione del contratto).
1 Per le locazioni di immobili nei quali siano
esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il
contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di
immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale
rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra
parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi
prima della scadenza.
2 Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il
locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per
i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
Art.29
(Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).
1 Il diniego della rinnovazione del contratto
alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove
egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o
da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una
delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività
tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero
procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero
eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale
pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della
sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e
quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la
superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto
nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani
comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza
del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta
licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del
provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente
lettera c).
2 Per le locazioni di immobili adibiti
all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore
può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7
della legge 2 marzo 1963, n. 191 ), modificato dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base
di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.
Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è
condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio
si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore
può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente
nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado
in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni
di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del
D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio
1967, n. 628.
3 Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve
dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la
disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata,
con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza,
rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo
dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.
4 Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo,
tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta
è fondata.
5 Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il
contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.
Art.30
(Procedura per il rilascio )
1 Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma
dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità
ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato
l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le
norme previste dall'art. 447-bis del codice di procedura civile ). [La
controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non
superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore]
Secondo comma abrogato.
3 Competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione è posto
l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
4 Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad
istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui
alla comunicazione prevista dall'articolo 29. 5 L'ordinanza costituisce titolo
esecutivo e definisce il giudizio.
6 Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di
conciliazione.
7 Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo.
In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma
dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
8 Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni
stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte,
può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo
esecutivo.
Art.31
(Sanzioni).
1 Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità
dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei
mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia
adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate
all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli
del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in
caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia
completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del
turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al
ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e
al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al
risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a
quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione
del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. Il giudice,
oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al
locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale
previsto dal titolo III della presente legge.
Art.32
(Aggiornamento del canone).
1 Le parti possono convenire che il canone di
locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali
variazioni del potere di acquisto della lira.
2 Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per
cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati.
3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di
locazione stagionale
Art. 33
(Canone delle locazioni stagionali).
1 Il canone delle locazioni stagionali può
essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32.
Art.34
(Indennità per la perdita dell'avviamento).
1. In caso di cessazione del rapporto di
locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha
diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una
indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività
alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.
2 Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di
quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque,
adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella
medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal
conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla
cessazione del precedente.
3 L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata
dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità
di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
4 Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare
specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione
dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o
comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio
all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
Art. 35
(Limiti).
Le disposizioni di cui all'articolo precedente
non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad
immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati
all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio,
ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi
turistici.
Art.36
(Sublocazione e cessione del contratto di locazione).
1 Il conduttore può sublocare l'immobile o
cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè
venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può
opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente,
può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni
assunte.
2 Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che
risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
Art.37
(Successione nel contratto).
1 In caso di morte del conduttore, gli succedono
nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante
da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a
continuarne l'attività.
2 In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al
coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività
già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
3 Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o
commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli
succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi
precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.
4 Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso
gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può
opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di
cui all'articolo precedente.
Art.38
(Diritto di prelazione).
1 Nel caso in cui il locatore intenda trasferire
a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
2 Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare
in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
3 Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli .
4 Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di
acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore,
deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della
comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
5 Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di
cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
6 Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i
conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
7 L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo
comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di
avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione
medesima.
8 Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore
dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado.
Art.39
(Diritto di riscatto)
1 Qualora il proprietario non provveda alla
notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso
dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla
trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni
altro successivo avente causa.
2 Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve
essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla
ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
3 Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia
opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Art.40
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione).
1 Il locatore che intende locare a terzi
l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28,
deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
2 Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende
rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti
a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, relative al conduttore medesimo.
3 Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4 Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore
e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia
ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa,
lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.
Art.41
(Norme applicabili).
1 Ai contratti previsti nell'articolo 27 si
applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
2 Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti
di locazione di cui all'articolo 35.
Art.42
(Destinazione degli immobili a particolari attività)
1 I contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e
scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la
durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
2 A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché
le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il preavviso per il
rilascio di cui all'articolo 28
Capo III
Disposizioni processuali
Art.43
(Improcedibilità della domanda).
1 La domanda concernente controversie relative
alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può
essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui
all'articolo seguente.
2 L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento
Art.44
(Tentativo obbligatorio di conciliazione).
1 La domanda di conciliazione concernente la
determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al
giudice competente.
2 Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della
cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla
presentazione della domanda di conciliazione, per l'amichevole componimento
della vertenza.
3 Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle
parti e dal giudice e depositato in cancelleria.
4 Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
5 Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà atto nel verbale.
6 Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere affiancato da due esperti,
uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle
organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare
all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi
assistere dal difensore
Art.45
(Ricorso al giudice).
1 Se il tentativo di conciliazione non riesce, o
comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda
di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la
determinazione del canone (4/a) (4/b).
2 Secondo comma abrogato
3 Le controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile di cui
all'articolo 23, alle indennità di cui all'articolo 34 e alla indennità per i
miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del R.D.L. 18
gennaio 1937, n. 975 , convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1937,
n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore
4 Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio (4/a).
5 In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore
della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto
la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000
nelle controversie previste dal terzo comma.
6 Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo
conguaglio, l'importo non contestato.
Art.46
(Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di
lavoro).
1 Il procedimento per le controversie di cui agli
articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è
disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e
quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo,
430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in
quanto applicabile. Si applica altresì l'art. 145 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile
Art.47
(Poteri istruttori del giudice).
1 Il giudice può disporre d'ufficio, in
qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di
prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del
giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte sia
orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Art.48
(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).
1 I1 pretore quando rileva che una causa promossa
nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30
e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno
provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito
di memorie e documenti in cancelleria .
2 Secondo comma abrogato
Art. 49
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
1 Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia
diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri
nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando
un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito
ordinario.
2 In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme
ordinarie
Art.50
(Incompetenza del giudice).
1 Quando una causa relativa alle controversie di
cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente,
l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero
rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello
stesso codice.
2 Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma
precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione
Art.51
(Delle impugnazioni).
1 L'appello contro le sentenze del pretore nei
processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone
al tribunale
2 Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente
legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e
terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E' applicabile la
disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice
Art.52
(Cambiamento del rito in appello).
1 Il giudice, se ritiene che il procedimento in
primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli
artt. 48 e 49
Art.53
(Consulente tecnico in appello).
1 Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma
dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente
tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.
2 Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima
della nuova udienza
Art.54
(Clausola compromissoria).
1 E' nulla la clausola con la quale le parti
stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano
decise da arbitri.
Art.55
(Termine per il pagamento dei canoni scaduti).
1 La morosità del conduttore nel pagamento dei
canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale
per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri
accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle
spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
2 Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate
condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non
superiore a giorni novanta.
3 In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del
termine assegnato.
4 La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte
complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo
comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due
mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte
dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o
gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
5 Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione
del contratto.
Art.56
(Modalità per il rilascio).
1 Col provvedimento che dispone il rilascio, il
giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del locatore e delle
ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data
della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi
eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento (4/g).
2 Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non
provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può
essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il
pagamento.
3 Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai
sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.57
(Esenzioni fiscali ed onorari professionali).
1 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le
lire 600.000, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti
dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e
procuratore sono ridotti alla metà.
2 E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
TITOLO II
Disciplina transitoria
Capo I
Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
Art.58
(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga).
1 I contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la
legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista
nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1952;
b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati
fra il 1¿ gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati
dopo il 7 novembre 1963
Art.59
(Recesso del locatore).
1 Nei casi di cui all'articolo precedente il
locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al
conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo
la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado;
2) quando, volendo disporre dell'immobile per
abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al
secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità
pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto
che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra
al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione
proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore
del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le
spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore
risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3) quando l'immobile locato sia compreso in un
edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di
compiere gli indispensabili lavori;
4) quando il proprietario intenda demolire o
trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o,
trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia indispensabile per ragioni
tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;
5) quando l'immobile locato sia di interesse
artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel caso in
cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda
a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di
occupazione dell'immobile;
6) quando il conduttore può disporre di altra
abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in
un comune confinante;
7) quando il conduttore, avendo sublocato
parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si
presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da
persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo
legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che
si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti
delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;
8) quando il conduttore non occupa
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.
2 Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del
precedente comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per
l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono
alle condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.
3 Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai
precedenti articoli 30 e 56
Art.60
(Ripristino del rapporto e risarcimento del danno).
1 Il provvedimento che dispone il rilascio
dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di
recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha
riacquistato la disponibilità dell'immobile non lo adibisca all'uso per il
quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo
59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata
licenza o concessione.
2 Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa,
al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero a sua scelta il risarcimento del danno da determinarsi dal
giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone,
oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.
3 Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al
locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale
di cui al titolo III della presente legge.
Art. 61
(Acquirente dell'immobile locato).
1 La facoltà di recesso nel caso previsto da n.
1) dell'articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile
per atto tra vivi finchè non siano decorsi almeno due anni dalla data
dell'acquisto.
2 Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente è in corso
un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è
cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda
rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
3 Quando l'immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo
patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo
comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto
sull'immobile.
Art.62
(Canone dei contratti soggetti a proroga).
1 Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si
applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a
decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone è adeguato
in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e
15.
2 Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del
locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno
per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della
differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
3 Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi
dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla
entrata in vigore della presente legge.
4 Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la
determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti in tempo utile
gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano
tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che
decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.
5 Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone
definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24.
Art.63
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga).
1 Per i primi due anni a decorrere dalla entrata
in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti
previsti nell'articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo
24.
2 Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3 Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
4 In ogni caso con l'integrale applicazione
dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera
misura ivi prevista.
Art.64
(Particolari contratti soggetti a proroga).
1 Ai contratti di locazione di cui all'articolo
26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la
legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell'articolo
58.
2 Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta
del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
Art.65
(Contratti in corso non soggetti a proroga).
1 Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si
applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della durata prevista all'articolo 1 il tempo già trascorso dall'inizio della
locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
2 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso
procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
3 Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al
presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato in
relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.
4 Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su richiesta del
locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della
differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
5 Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi
dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo
all'entrata, in vigore della presente legge.
6 Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e
comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai
commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo
comma il canone può essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto
mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente
Art.66
(Oneri accessori conglobati nel canone).
1 Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso,
siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono
essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito,
qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
Capo II
Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione.
Art.67
(Contratti in corso soggetti a proroga).
1 I contratti di locazione di cui all'articolo 27
in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a
proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la
seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31
dicembre 1964;
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1¿
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1973 .
2 La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal
mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a
quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione
non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente
legge.
3 E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra
prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II,
titolo I, della presente legge.
Art.68
(Aumenti del canone)
1 Nei contratti di locazione o sublocazione di
cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al
netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle
misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i
contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno per i
contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Art.69
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento
commerciale).
1 Nei contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della
presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni
intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la
locazione dell'immobile.
2 L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella
locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
3 Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che
non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per
inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle
procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a
carico del conduttore medesimo.
4 Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle
nuove condizioni.
5 Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle
comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui
al quarto comma dell'art. 40.
6 Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non
esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a
trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal
locatore od offerto dal terzo.
7 Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può,
entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se
dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo
canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del
contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una
somma pari a 12 mensilità del canone offerto.
8 Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle
condizioni offerte al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento
commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con
destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.
9 In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei
casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29 salvo quelli di
cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento
commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con
destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui
all'art. 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con
riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24
mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi
di cui al secondo comma dell'art. 34.
10 L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata
all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto,
ottavo e nono.
11 Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente
articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
12 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti
relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'art.
27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui
all'art. 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei
precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il
compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29
Art.70
(Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga).
1 Ai contratti di locazione di cui all'articolo
42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
Art.71
(Contratti in corso non soggetti a proroga).
1 Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo
comma, si applicano anche in contratti in corso al momento dell'entrata in
vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la
determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di
locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto
rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
2 La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di
cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal
giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Art.72
(Mutamento della destinazione)
1 I nuovi contratti di locazione di immobili il
cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere,
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che
siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai
sensi delle vigenti leggi.
Art.73
(Norme applicabili).
1 Per i contratti previsti negli articoli 67, 70
e ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71, il locatore può
recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui
all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), e b) dell'ultimo periodo
del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove
ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39,
nonchè quelli dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma .
Capo III
Disposizioni processuali
Art.74
(Rinvio).
1 Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono
applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
TITOLO III
Fondo sociale
Art.75
(Istituzione del fondo sociale).
1 Presso il Ministero del tesoro è istituito un
fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno
abbienti.
2 Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le
regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di
cui agli articoli seguenti.
3 Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di
cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di
ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il
parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.
Art.76
(Ripartizione del fondo).
1 Le regioni, con provvedimento del consiglio
regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di
distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in
ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al
pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.
2 Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati destineranno le
somme secondo i seguenti criteri:
a) il reddito annuo complessivo, riferito alla
somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone cui lui
abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due
pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari
costituiti da uno o due componenti;
b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano
intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione,
tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del
conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto per effetto dell'entrata in vigore della
presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente
corrisposto.
Art.77
(Integrazione del canone).
1 L'integrazione consisterà nella corresponsione
di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone di
locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le
modalità definite dalla presente legge.
2 Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere
superiore alla somma annua di L. 200.000.
3 Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di
procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza del
contributo medesimo.
Art.78
(Copertura finanziaria).
1La spesa di lire 240 miliardi derivante
dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno
1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di
lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65
miliardi nell'anno 1983.
2 All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede
con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art.79
(Patti contrari alla legge).
1 E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la
durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore
rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2 Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna
dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte
in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
Art.80
(Uso diverso da quello pattuito).
1 Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso
diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del
contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque
entro un anno dal mutamento di destinazione.
2 Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto
si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al
contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
Art.81
(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale).
1 Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.82
(Giudizi in corso).
1 Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi
precedenti.
Art.83
(Relazione al Parlamento).
1 Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo
all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime, delle locazioni, che
consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva
modificazione della presente legge.
Art.84
(Abrogazione).
1 Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge. 85. (Entrata in vigore). La presente
legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 85
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.