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Misure urgenti per
il risanamento della finanza pubblica.
Convertito con modifiche (Patti in deroga)
omissis
Art. 11
Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio, n. 162)
- Fino alla revisione della
disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui
agli articoli 12
e seguenti della legge
27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), concernenti l’equo canone degli
immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di
locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta
data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e
sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione
di abitabilità e sia stata presentata domanda per l’accatastamento.
- Nei contratti di locazione
relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o
rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le parti, con l’assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni
provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata
legge
n. 392 del 1978 (equo canone). La disposizione si applica per i
contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi
alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli
intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di
cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata
legge
n. 392 del 1978 (equo canone). Resta ferma l’applicazione, per i
contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata
legge
n. 392 del 1978 (equo canone).
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