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Legge
8 febbraio 2001, n. 21
Misure per ridurre il disagio
abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 45, del 23 febbraio 2001
Art.
1
Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all’articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431
- Il comma 5 dell’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
- «
5.
- Le risorse assegnate
al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di
ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall’anno 2001 la ripartizione è effettuata
dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno
accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno
precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il
fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il
30 ottobre di ciascun anno
».
- Al comma 7 dell’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Qualora le risorse di
cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province
autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia
autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi
alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico
dell’ente inadempiente».
Art.
2
Misure per l’emergenza abitativa
- Al fine di fronteggiare
l’emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti
disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al
secondo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti
ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che
si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere
assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire
azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi.
Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di
locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all’articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Art.
3
Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo
- Al fine di avviare a soluzione
le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori
pubblici promuove, ai sensi dell’articolo
59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma
sperimentale d’edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da
comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con
il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono
preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle
aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l’offerta
di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone
convenzionato di cui all’articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle
condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze
abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a
provvedimenti esecutivi di sfratto.
- Sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di
lire 11 miliardi a decorrere dall’anno 2001, quale concorso dello Stato
alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto
forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal
decreto di cui al comma 4.
- All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per
l’anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si
provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
- Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei
finanziamenti.
Art.
4
Programma innovativo in ambito urbano
- Il Ministero dei lavori
pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di
altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un
programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad
incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte
disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed
interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione
sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.
- Per il finanziamento del
programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
- Le residue disponibilità
finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori
pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1.
- Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al
comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 5
Attuazione del programma straordinario di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203
- Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i
requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed
agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di
edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
- Gli alloggi finanziati ai
sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali
siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate
dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte
dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità
organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all’edilizia
residenziale pubblica vigenti in ogni regione.
Art.
6
Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica
- I fondi di edilizia
residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni,
possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli
obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 2 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
- All’articolo
17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
- «
2-bis.
- Le regioni possono
confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l’acquisto da
parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al
comma 1
».
- Le regioni, qualora non
abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle
risorse finanziarie di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n.
513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica all’utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal
medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.
- Nei limiti dei vigenti
stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti
dall’applicazione dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale
finalizzati ad incrementare l’offerta di alloggi da destinare
permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di
propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.
Art. 7
Promozione delle società di trasformazione urbana
- Il Ministero dei lavori
pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle
società di cui all’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n.
127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini
conoscitive necessarie all’approfondimento della realizzabilità
economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di
trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri
occorrenti alla progettazione urbanistica.
- Costituisce elemento
prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione,
all’interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non
inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private
necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione,
destinati all’edilizia residenziale pubblica.
- Per il finanziamento delle
attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi
per l’anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l’anno 2001 e di lire 13,2
miliardi per l’anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
- Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione
delle domande per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.
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