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Legge 8 gennaio 2002, n. 2 

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 

Art. 1. Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Tipi di contratto). - 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. 2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili. 3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".

Art. 2. Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2, 3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,"; b) all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla definizione di contratti-tipo" sono soppresse; c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,"; d) all'articolo 5: 1) al comma 2, le parole: "di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis"; 2) al comma 3, le parole: "di contratti-tipo relativi alla" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1296): Presentato dagli on. Foti, Alboni, Giorgetti Alberto e Butti il 10 luglio 2001. Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, II e VI. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 1 agosto 2001, il 18 e 25 settembre 2001, il 10, 23 e 24 ottobre 2001. Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 2001, con pareri delle commissioni I, II e VI. Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 novembre 2001 e approvato il 28 novembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 910): Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a (Territorio), in sede deliberante, il 10 dicembre 2001, con pareri delle commissioni la, 6a, 7a e 8a. Esaminato dalle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a (Territorio) il 18 dicembre 2001 e approvato il 19 dicembre 2001.


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