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LA LEGGE DI RIFORMA DELLE
LOCAZIONI
(La presente norma è stata coordinata con la
legge
2 del 2002)
Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Supplemento Ordinario n. 203/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998
Entrata in vigore: 30 dicembre 1998
Capo I
Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 1
Ambito di applicazione
I contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono
stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,
4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
- ai contratti di locazione relativi agli
immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o
inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di
cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
- agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e
regionale;
- agli alloggi locati esclusivamente per
finalità turistiche.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,
4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di
locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per
soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta.
Art. 2
Modalità di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione
- Le parti possono stipulare contratti di
locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i
contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi
in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte
interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla
data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui
al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
- Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
- In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del
canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal
comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base
di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al
comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale
interessata.
- Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio
di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più
favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi
stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite
minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I
comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo
possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati
per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni.
- I contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le
parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso
le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza
del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
- I contratti di locazione stipulati prima della
data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente
sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Disdetta del contratto da parte del
locatore
- Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai
sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può
avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone
comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti
motivi:
- quando il locatore intenda destinare
l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il
secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica,
società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda
destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a
perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena
disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
- quando l’immobile sia compreso in un
edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale
debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia
di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l’immobile si trovi in uno
stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito
all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a
norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell’immobile stesso;
- quando, senza che si sia verificata alcuna
legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere
l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In
tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui agli
articoli
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Nei casi di disdetta del contratto da parte
del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso,
per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o
dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione
di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito
del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui all’articolo
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i
lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione
del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra
quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
- Qualora il locatore abbia riacquistato la
disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è
tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in
misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di
locazione percepito.
- Per la procedura di diniego di rinnovo si
applica l’articolo 30 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il locatore abbia
riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di
cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al
comma 3.
- Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al
locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale
Art. 4
Convenzione nazionale
- Al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata convenzione nazionale, che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle
parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al
comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all’utilizzazione
dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis, costituisce condizione
per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.
- I criteri generali di cui al comma 1, sono
indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte
del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
- Entro quattro mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo
2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano
definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.
- Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte
delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis
Tipi di contratto
- La convenzione nazionale di cui all’articolo
4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti
agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti di
locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei
contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5,
commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono indicare scelte
alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici
aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la
misurazione delle superfici degli immobili.
- In caso di mancanza di accordo delle parti, i
tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4,
comma 2.
Art. 5
Contratti di locazione di natura
transitoria
Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4
definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti
dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
- In alternativa a quanto previsto dal comma
1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le
esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di
contratto di cui all’articolo 4-bis.
- È facoltà dei comuni sede di università o
di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni
limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei
canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.
Capo III
Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 6
Rilascio degli immobili
Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto
legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita
locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Il locatore ed il conduttore di immobili
adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di
rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di
cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la
stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all’articolo 2 della presente legge.
- Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in
mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i
conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni
dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione.
Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del decreto
legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione
al tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del
codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente
la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale
giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.
- Per i provvedimenti esecutivi di rilascio
per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell’articolo 26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed
il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al
tribunale che giudica con le modalità di cui all’articolo 618 del
codice di procedura civile.
- Il differimento del termine delle esecuzioni
di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in
cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un
trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente
previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in
corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia
proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato
nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap
o malato terminale.
- Durante i periodi di sospensione delle
esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell’articolo 11 del citato decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui
all’articolo 3 del citato decreto legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati,
e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a
corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, una somma
mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti
in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente; l’importo così determinato è maggiorato del venti per
cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’articolo 1591
del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti
gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore
decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 55 della citata legge
n. 392 del 1978.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis
e 2 ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.(*)
* La Corte costituzionale, con
sentenza
n. 482 del 9 novembre 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di questo comma.
Art. 7*
Condizione per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio dell’immobile
- Condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione che il
contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato
denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante
dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione
delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel
precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile devono
essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli
estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il
contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi
dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal
contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di
versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.
* La Corte costituzionale, con
sentenza
n. 333 del 5 ottobre 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di questo articolo.
Capo IV
Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art. 8
Agevolazioni fiscali
Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto
legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile
derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel
rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4,
ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella
misura minima del 70 per cento.
- Il locatore, per usufruire dei benefici di
cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi
di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia
dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo
non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al
comma 2 dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3
dell’articolo 1.
- Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia,
provvede, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri
previsti dall’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La
proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle
risultanze dell’attività dell’Osservatorio della condizione abitativa
di cui all’articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un
aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista
dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, la percentuale di determinazione della
base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle finanze.
- Omissis.
- Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l’anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di
lire 337,5 miliardi per l’anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l’anno
2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi
per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
Art. 9*
Disposizioni per i fondi per la
previdenza complementare
[1. I fondi per la previdenza complementare
regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono
direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei
canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti
dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i
redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all’IRPEG.] *
* Articolo abrogato dall’art.
7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Art. 10
Ulteriori agevolazioni fiscali
- Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno
2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla
concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento
collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate
categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale,
da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione
dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Le detrazioni di cui al comma 1 non sono
cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.
Art. 11
Fondo nazionale
- Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
- Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il
contratto di locazione è stato registrato.
- Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli
immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le
disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione per periodi determinati.
- Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto,
i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di
cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei
contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul
reddito medesimo del canone di locazione.
- Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma
1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2001 la
ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno
accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed
in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni
e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al
ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.(1)
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al
comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla
base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a
concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni
entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni
e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o
alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli
oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono
posti a carico dell’ente inadempiente.(2)
- I comuni definiscono l’entità e le modalità
di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi
bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
- Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al
Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000
e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative
alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione
del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità
della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto
versamento.
- Il Ministero dei lavori pubblici provvederà,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle
somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata
ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- Le disponibilità del Fondo sociale, istituito
ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al
Fondo di cui al comma 1.
Note:
(1) Questo comma è stato così sostituito
dall’art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 21
(2) L’ultimo periodo è stato inserito dall’art.
2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12
Osservatorio della condizione abitativa
- L’Osservatorio della condizione abitativa,
istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la
raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione
abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai
fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri
provvedimenti.
Art. 13
Patti contrari alla legge
- È nulla ogni pattuizione volta a determinare
un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal
contratto scritto e registrato.
- Nei casi di nullità di cui al comma 1 il
conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme
corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
- È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai
limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
- Per i contratti di cui al comma 3
dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore
un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le
medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli
accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma
1 dell’articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola
o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
- Nei casi di nullità di cui al comma 4 il
conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì
richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione
venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è
altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione
di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del
contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero
quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di
conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei
casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
- I riferimenti alla registrazione del contratto
di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di
registrazione del contratto stesso
Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazione
di norme
- In sede di prima applicazione dell’articolo
4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni
di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
- Con l’attuazione del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’articolo 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione
monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
- Sono abrogati l’articolo
11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis, 2, 3, 4,
5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
- Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
- Ai contratti per la loro intera durata ed ai
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in
materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
Copertura finanziaria
- All’onere derivante dall’attuazione dei
commi da 1 a 5 dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l’anno
1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno 1999 e
quanto a lire 299 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107 miliardi per
l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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