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Il Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
ha approvato il disegno di legge per impedire la prostituzione in strada e in
luoghi aperti al pubblico.
Numerose sono le novità: sarà reato
vendere il proprio corpo per le strade e in tutti i luoghi pubblici; le
sanzioni, per chi non rispetterà il divieto, vanno dai 200 ai 3 mila euro, sia
per le prostitute che per i clienti. In caso di recidiva le prostitute rischiano
anche il carcere: dai venti giorni ai tre mesi.
Non saranno punite le
prostitute che dimostreranno di essere vittime del racket.
Parallelamente al divieto
di esercizio pubblico, cessa di essere reato di favoreggiamento la locazione a
prezzi di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione alla
condizione però che gli altri condomini siano d’accordo.
Viene inoltre notevolmente inasprita la
pena prevista per chi compie atti sessuali con un minore, dell’età compresa
tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro: viene punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 6 mila euro.
Viene introdotto anche un incoraggiamento
esplicito per le prostitute a sottoporsi a controlli sanitari frequenti: il
giudice chiamato a decidere su casi di trasmissione di malattie sessuali dovrà
tenere conto della frequenza dei controlli sanitari.
Viene inoltre introdotta l’ipotesi
criminosa dell’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione.
Si prevede infine un significativo
incremento dello stanziamento per i programmi di assistenza e integrazione a
favore degli stranieri che si vogliono sottrarre ai condizionamenti delle
associazioni dedite allo sfruttamento della prostituzione.
da
http://www.repubblica.it
Nel 1958 la chiusura definitiva delle
case di tolleranza. Da allora, innumerevoli proposte di abrogazione o modifica.
Prostituzione dopo la Merlin quasi
50 anni di battaglie
L'IDEA del prefetto di Roma, Achille Serra, della
creazione di un quartiere dove concentrare l'esercizio della prostituzione, fa
riaccendere le polemiche a distanza di quarantasette anni dalla chiusura delle
case di tolleranza. Di decennio in decennio si sono avvicendate le proposte, si
sono succeduti scontri, battaglie civili e politiche, anche nel tentativo di
cambiare la legge che aveva chiuso definitivamente l'epoca delle case di
tolleranza
La Merlin entrò in vigore il 20 settembre
del 1958. Dieci anni prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina
Merlin aveva presentato il primo disegno di legge. Quel primo progetto era stato
approvato dal Senato nel 1952, ma la fine della legislatura non gli permise di
diventare legge. Fu così ripresentato l'anno dopo, ma subì un lunghissimo iter
parlamentare. Per tutto il dibattito gli oppositori al ddl fecero leva in primo
luogo sui pericoli igienico-sanitari. L'Italia, però, aspirava a entrare nell'Onu,
e per farlo doveva abolire la prostituzione di Stato come l'Organizzazione aveva
stabilito per i suoi Paesi membri.
Così, il progetto diventò legge il 20 febbraio 1958, con il parere contrario di
missini e monarchici. A mezzanotte del 20 settembre 1958 la legge sbarrò le
porte di 560 "case", sopravvissute di un'industria che, nel pieno dell'attività,
in Italia fatturava più di 14 miliardi con 730 imprese, 400 imprenditori, 3-4
mila lavoratrici.
La legge abrogava le disposizioni emanate dal governo Crispi nel dicembre del
1883 e puniva il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
Non configurava, però, la prostituzione come reato. Di conseguenza, chi la
esercitava non poteva essere schedato, facendo venir meno la schedatura
sanitaria. La paura di malattie veneree, e i pregiudizi dell'opinione pubblica
spinsero diversi parlamentari a presentare molti progetti di modifica alla
Merlin. Già nel 1963 ce ne fu uno che ne chiedeva l'abolizione, ma venne
bocciato.
Nel 1979, un'indagine rilevò che il 66 per cento degli uomini e il 56 per cento
delle donne era favorevole a una riforma della legge. Nel 1991, una indagine
Doxa rilevò che il 67 per cento degli intervistati era favorevole al ripristino
delle case chiuse gestite dallo Stato. Nel 1997, un sondaggio affermava che l'80
per cento degli italiani era d'accordo sul riaprire le case di tolleranza.
Innumerevoli, in quarant'anni, le proposte di modifica o abrogazione della
Merlin. Nel 1986 fu il Partito monarchico a chiederne l'abolizione. Due anni
dopo ci fu la proposta dell'onorevole Antonio Bruno (Psdi), che prevedeva delle
"colline dell'amore" al posto delle case, gestite direttamente dalle donne che
avrebbero dovuto pagare i contributi allo Stato così da accedere a regolare
pensione, assistenza e previdenza.
Nel gennaio 1990 di nuovo Antonio Bruno presentò una richiesta di referendum
abrogativo della Merlin, dichiarato ammissibile dalla Cassazione nel 1994, ma
che non ebbe seguito. Nel 1997 arrivò la proposta della Federcasalinghe per una
"prostituzione autogestita", esercitata solo da maggiorenni "nelle proprie
abitazioni e in luoghi chiusi", con pagamento delle tasse e obbligo di controlli
medici periodici.
Nel 1998 fu Viviana Beccalossi, vicepresidente del Consiglio regionale della
Lombardia, che per contenere la diffusione dell'Aids propose una legge per
riapertura delle case chiuse. Nel 2000, l'allora ministro del Tesoro Giuliano
Amato propose di punire i clienti delle prostitute e non permettere, in
particolare, a "chi va con le minorenni" di farla "franca", perché "è complice
del reato di schiavitù". Poco tempo dopo seguì la proposta dell'allora ministro
della Solidarietà sociale, Livia Turco: riformare la Merlin "permettendo
l'esercizio della prostituzione all'interno delle case, magari nell'ambito di un
esercizio cooperativo delle donne nella gestione" e destinare "alcuni spazi
delle città alla prostituzione per dare una risposta di sicurezza ai cittadini".
Nel dicembre 2000, infine, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di
legge dei ministri Bossi, Fini e Prestigiacomo che, confermando i divieti
imposti dalla legge Merlin, vieta l'esercizio della prostituzione in luoghi
pubblici e aperti al pubblico. Il provvedimento è tuttora all' esame del
Parlamento. Iniziative choc sono giunte anche dai sacerdoti: nel 1999 a Genova
don Andrea Gallo propose di considerare le prostitute come lavoratrici autonome,
di favorire la formazione di cooperative fra loro e di concentrarle tutte in
zone a luci rosse.
da
http://www.confedilizia.it
DISEGNO
DI LEGGE GOVERNATIVO SULLA "PROSTITUZIONE IN CASA"
(N. 3826)
attualmente all'esame della Camera dei Deputati,
assegnato alla II Commissione Giustizia in sede
referente
Art.
1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1.
All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"L'esercizio
della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione
amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima
violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa,
il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda
da duecento a mille euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e
riscontrabili elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante
violenza o minaccia.
Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle
prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo
pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da
duecento a mille euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata,
e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda
da duemila a quattromila euro".
2.
Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il
seguente:
"Art.
6-bis.- 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto
dall'articolo 3, primo comma, numero 8), chi, esercitando esso stesso la
prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per
prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima
attività.
2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento
previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile
abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la
prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite
nel medesimo fabbricato, che abbiano subìto turbativa del proprio possesso
dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e
con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile
abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del
codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio
della prostituzione nello stabile".
Art.
2.
(Valutazione della negligenza nella pratica della prostituzione)
1.
Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
"Art.
590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli
articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti
patogeni trasmessi sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la
prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza ed il grado della
colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro
frequenza".
Art.
3.
(Prostituzione minorile)
1.
Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con
un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro. La pena è
ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni
diciotto".
Art.
4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione)
1.
Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due
terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e
da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia
il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Art.
5.
(Interventi di protezione sociale)
1.
Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità
giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti
di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 4 della presente
legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni
del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2003, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei
programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che siano
stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in
condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e,
per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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