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Dopo 44 anni la legge Merlin potrebbe andare in soffitta.

Il Consiglio dei Ministri del 20 dicembre ha approvato il disegno di legge per impedire la prostituzione in strada e in luoghi aperti al pubblico. 

Numerose sono le novità: sarà reato vendere il proprio corpo per le strade e in tutti i luoghi pubblici; le sanzioni, per chi non rispetterà il divieto, vanno dai 200 ai 3 mila euro, sia per le prostitute che per i clienti. In caso di recidiva le prostitute rischiano anche il carcere: dai venti giorni ai tre mesi. 

Non saranno punite le prostitute che dimostreranno di essere vittime del racket. 

Parallelamente al divieto di esercizio pubblico, cessa di essere reato di favoreggiamento la locazione a prezzi di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione alla condizione però che gli altri condomini siano d’accordo. 

Viene inoltre notevolmente inasprita la pena prevista per chi compie atti sessuali con un minore, dell’età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro: viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 6 mila euro.

Viene introdotto anche un incoraggiamento esplicito per le prostitute a sottoporsi a controlli sanitari frequenti: il giudice chiamato a decidere su casi di trasmissione di malattie sessuali dovrà tenere conto della frequenza dei controlli sanitari.

Viene inoltre introdotta l’ipotesi criminosa dell’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. 

Si prevede infine un significativo incremento dello stanziamento per i programmi di assistenza e integrazione a favore degli stranieri che si vogliono sottrarre ai condizionamenti delle associazioni dedite allo sfruttamento della prostituzione. 

da http://www.repubblica.it

Nel 1958 la chiusura definitiva delle case di tolleranza. Da allora, innumerevoli proposte di abrogazione o modifica.
Prostituzione dopo la Merlin quasi 50 anni di battaglie

L'IDEA del prefetto di Roma, Achille Serra, della creazione di un quartiere dove concentrare l'esercizio della prostituzione, fa riaccendere le polemiche a distanza di quarantasette anni dalla chiusura delle case di tolleranza. Di decennio in decennio si sono avvicendate le proposte, si sono succeduti scontri, battaglie civili e politiche, anche nel tentativo di cambiare la legge che aveva chiuso definitivamente l'epoca delle case di tolleranza

La Merlin entrò in vigore il 20 settembre del 1958. Dieci anni prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina Merlin aveva presentato il primo disegno di legge. Quel primo progetto era stato approvato dal Senato nel 1952, ma la fine della legislatura non gli permise di diventare legge. Fu così ripresentato l'anno dopo, ma subì un lunghissimo iter parlamentare. Per tutto il dibattito gli oppositori al ddl fecero leva in primo luogo sui pericoli igienico-sanitari. L'Italia, però, aspirava a entrare nell'Onu, e per farlo doveva abolire la prostituzione di Stato come l'Organizzazione aveva stabilito per i suoi Paesi membri.

Così, il progetto diventò legge il 20 febbraio 1958, con il parere contrario di missini e monarchici. A mezzanotte del 20 settembre 1958 la legge sbarrò le porte di 560 "case", sopravvissute di un'industria che, nel pieno dell'attività, in Italia fatturava più di 14 miliardi con 730 imprese, 400 imprenditori, 3-4 mila lavoratrici.

La legge abrogava le disposizioni emanate dal governo Crispi nel dicembre del 1883 e puniva il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Non configurava, però, la prostituzione come reato. Di conseguenza, chi la esercitava non poteva essere schedato, facendo venir meno la schedatura sanitaria. La paura di malattie veneree, e i pregiudizi dell'opinione pubblica spinsero diversi parlamentari a presentare molti progetti di modifica alla Merlin. Già nel 1963 ce ne fu uno che ne chiedeva l'abolizione, ma venne bocciato.

Nel 1979, un'indagine rilevò che il 66 per cento degli uomini e il 56 per cento delle donne era favorevole a una riforma della legge. Nel 1991, una indagine Doxa rilevò che il 67 per cento degli intervistati era favorevole al ripristino delle case chiuse gestite dallo Stato. Nel 1997, un sondaggio affermava che l'80 per cento degli italiani era d'accordo sul riaprire le case di tolleranza.

Innumerevoli, in quarant'anni, le proposte di modifica o abrogazione della Merlin. Nel 1986 fu il Partito monarchico a chiederne l'abolizione. Due anni dopo ci fu la proposta dell'onorevole Antonio Bruno (Psdi), che prevedeva delle "colline dell'amore" al posto delle case, gestite direttamente dalle donne che avrebbero dovuto pagare i contributi allo Stato così da accedere a regolare pensione, assistenza e previdenza.

Nel gennaio 1990 di nuovo Antonio Bruno presentò una richiesta di referendum abrogativo della Merlin, dichiarato ammissibile dalla Cassazione nel 1994, ma che non ebbe seguito. Nel 1997 arrivò la proposta della Federcasalinghe per una "prostituzione autogestita", esercitata solo da maggiorenni "nelle proprie abitazioni e in luoghi chiusi", con pagamento delle tasse e obbligo di controlli medici periodici.

Nel 1998 fu Viviana Beccalossi, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, che per contenere la diffusione dell'Aids propose una legge per riapertura delle case chiuse. Nel 2000, l'allora ministro del Tesoro Giuliano Amato propose di punire i clienti delle prostitute e non permettere, in particolare, a "chi va con le minorenni" di farla "franca", perché "è complice del reato di schiavitù". Poco tempo dopo seguì la proposta dell'allora ministro della Solidarietà sociale, Livia Turco: riformare la Merlin "permettendo l'esercizio della prostituzione all'interno delle case, magari nell'ambito di un esercizio cooperativo delle donne nella gestione" e destinare "alcuni spazi delle città alla prostituzione per dare una risposta di sicurezza ai cittadini".

Nel dicembre 2000, infine, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge dei ministri Bossi, Fini e Prestigiacomo che, confermando i divieti imposti dalla legge Merlin, vieta l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il provvedimento è tuttora all' esame del Parlamento. Iniziative choc sono giunte anche dai sacerdoti: nel 1999 a Genova don Andrea Gallo propose di considerare le prostitute come lavoratrici autonome, di favorire la formazione di cooperative fra loro e di concentrarle tutte in zone a luci rosse.

 

da http://www.confedilizia.it

DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO SULLA "PROSTITUZIONE IN CASA" (N. 3826)

attualmente all'esame della Camera dei Deputati, 
assegnato alla II Commissione Giustizia in sede referente

 Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento a mille euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da duemila a quattromila euro".

2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.- 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.
2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile".

Art. 2.
(Valutazione della negligenza nella pratica della prostituzione)

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza ed il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza".

Art. 3.
(Prostituzione minorile)

1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro. La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto".

Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Art. 5.
(Interventi di protezione sociale)

1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2003, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che siano stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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