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Modificato
il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.3
in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.
Dott.ssa Mara
Chilosi
SOMMARIO:
1. Il
gestore del servizio.
2. I punti
di rispetto della conformità delle acque fornite attraverso una rete di
distribuzione e le connesse responsabilità del gestore.
3. Il rinnovato regime sanzionatorio.
4. Lo ione clorito e altri parametri.
5. Il decentramento dei poteri.
Il D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (vd. “Attuazione
della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano”), che «disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, al
fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia» (art. 1), ha
recepito, secondo quanto indicato negli artt. 1 e 2 e nell’Allegato A della
legge comunitaria 1999 (L. n. 526/99), la Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3
novembre 1998.
L’approvazione frettolosa della legge,
avvenuta per consentire il rispetto del termine fissato in sede comunitaria,
aveva determinato alcune imprecisioni e lacune normative che facevano
presupporre un intervento correttivo del legislatore in un futuro non lontano.
Il D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, recante
«modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”, ha
assolto appunto, ad un anno di distanza, questa funzione.
Le modifiche di maggiore rilievo attengono ai
compiti ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti nella distribuzione, nella
regolazione e nel controllo dell’acqua destinata al consumo umano [1], alla
effettuazione dei controlli delle caratteristiche qualitative dell’acqua erogata
all’utenza ed al sistema sanzionatorio. Vengono inoltre imposti limiti
“progressivi” relativi al parametro ione clorito e apportate alcune
modificazioni agli allegati tecnici del decreto.
1. Il gestore del servizio.
Il “gestore” è individuato dal nuovo art. 2,
comma 1, lettera a) del D.lgs. 31/01 non solo nel “gestore del servizio idrico
integrato” (art. 2, comma 1, lett. o-bis del D.lgs. 152/99 e successive
modifiche [2]), ma anche in «chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti
idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili». La precisazione è dovuta al fatto
che – anche nelle regioni in cui il servizio idrico integrato è stato avviato
secondo i dettami della L. 36/94 (cd. Legge Galli) – esistono “acquedotti
privati” e altre situazioni di confine in cui l’acqua potabile è derivata e
distribuita da soggetti diversi dal gestore del “servizio pubblico” [3].
2. I punti di rispetto della conformità delle acque fornite attraverso una rete
di distribuzione e le connesse responsabilità del gestore.
I valori di parametro indicati nell’Allegato I
[4] al decreto devono essere rispettati in punti predeterminati dalla legge(art.
5).
Per le acque fornite attraverso una rete di
distribuzione [5], l’originaria versione del D.lgs. 31/2001 stabiliva che il
rispetto dei limiti dovesse essere accertato nel punto in cui le acque
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.
Il D.lgs. 27/02 ha modificato questa previsione,
disponendo che la conformità debba essere assicurata “nel punto di consegna,
ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento
del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e
nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano”.
In altre parole, sono previsti due punti di
rispetto e, dunque, di controllo:
1) al contatore (o subito a monte dello stesso);
2) al rubinetto.
Il comma 2 del rinnovato art. 5 del D.lgs. 31/01
precisa che «si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al
… decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati
nel punto di consegna» dell’acqua potabile, ossia, giusta la lettera b) del
comma 1 dell’art. 2, al contatore.
«Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è
fornita al pubblico», continua la norma, «il titolare e il responsabile della
gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di
parametro… rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui
l’acqua fuoriesce dal rubinetto». Il gestore del servizio acquedottistico è
dunque esentato dalla responsabilità della contaminazione dell’acqua
eventualmente avvenuta durante la conduzione nella rete interna dell’edificio.
I controlli sono esterni ed interni [6]: i primi
sono compiuti dalla azienda unità sanitaria locale con l’eventuale supporto
dell’ARPA (è stata introdotta la possibilità, assente nella prima versione del
decreto, che le ASL si avvalgano «di propri laboratori interni secondo il
rispettivo ordinamento»); i secondi sono effettuati, invece, dal gestore
mediante il proprio laboratorio interno, o in assenza di questo, da altri
gestori di servizi idrici sulla base di apposita convenzione.
Fermo restando il riparto delle responsabilità
previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 31/01, il comma 3 del medesimo
articolo stabilisce che, qualora sussista il rischio che le acque fornite
attraverso la rete di distribuzione «pur essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore
adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i
valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il
gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori
interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali
provvedimenti e sui comportamenti da adottare». Rimane a carico del gestore,
pertanto, l’adozione delle misure in suo potere atte ad evitare o eliminare il
rischio di superamento dei valori limite indicati nell’allegato I (come, ad
esempio, la riduzione della corrosività dell’acqua distribuita [7]), misure che
sono peraltro disposte dall’azienda sanitaria locale e non dallo stesso gestore.
Qualora venga invece accertato il superamento dei
parametri (e fatte comunque salve le deroghe concesse ex art. 13, le misure
disposte dall’Autorità d’Ambito ex art. 14 ed i casi eccezionali contemplati
dall’art. 16) «l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore
l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco
l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute
pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro
pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che
potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una
limitazione di uso delle acque erogate» (art. 10, comma 1). Ad esito di questo
passaggio, prosegue il comma 2, «il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria
locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non
conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato
ripristino della qualità delle acque erogate». La medesima procedura può essere
seguita «anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che
possono determinare un rischio per la salute umana».
Nel caso in cui le caratteristiche dell’acqua
potabile non corrispondano ai valori previsti dalla legge o dalle autorità
competenti, «il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito
ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati,
ciascuno per quanto di propria competenza».
Non è quindi prevista, nell’ipotesi di accertato
superamento dei limiti, la necessaria sospensione del servizio o la imposizione
di limiti d’uso dell’acqua– misure estreme che causano non pochi disagi – ma è
demandato all’azienda sanitaria locale il compito di valutare il rischio
concreto per la salute umana, anche in relazione ai rischi eventualmente
derivanti dalla interruzione o riduzione del servizio. Solo ad esito di queste
valutazioni, l’azienda può proporre al Sindaco (l’autorità sanitaria) l’adozione
di provvedimenti a tutela della salute pubblica.
3. Il rinnovato regime sanzionatorio.
L’art. 19 del D.lgs. 31/01, nella sua nuova
formulazione, introduce alcune sanzioni relative all’inadempimento di obblighi
imposti già in precedenza, ma la cui violazione non era punita in sede
amministrativa o penale.
In particolare, sono oggi puniti con
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 30.987,
per effetto della riforma apportata dal D.lgs. 27/02:
1) la mancata conservazione, per almeno cinque
anni, dei risultati dei controlli interni effettuati dal gestore;
2) la violazione delle disposizioni, delle
prescrizioni e delle norme tecniche emanate in sede statale con riferimento:
- alla potabilizzazione e la disinfezione delle
acque (art. 11, comma 1, lett. f);
- alla installazione degli impianti di
acquedotto, nonché allo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione,
chiusura e riapertura dei pozzi;
- al settore delle acque destinate al consumo
umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché al confezionamento di
acque per equipaggiamenti di emergenza;
- all'impiego delle apparecchiature tendenti a
migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito
domestico che nei pubblici esercizi;
- al trasporto di acqua destinata al consumo
umano.
4. Lo ione clorito e altri parametri.
E’ stato imposto il limite di 200 microgrammi per
litro (µg/L) per il parametro Clorito, sottoprodotto di depurazione formato
dalla disinfezione delle acque con biossido di cloro [8], sostanza
irragionevolmente “dimenticata” dalla precedente versione del decreto.
Il termine fissato per l’adeguamento delle fonti
di approvvigionamento esistenti ai parametri stabiliti dal nuovo decreto è
fissato dall’art. 15 nella data del 25 dicembre 2003, fatta eccezione per i
parametri Bromato, Piombo e Clorito, per i quali il termine scadrà,
rispettivamente, in data 25.12.2008, 25.12.2013 e 25.12.2006.
Per gli stessi parametri sono stati inoltre
fissati “limiti intermedi” (Bromato: 25 µg/L; Piombo: 25 µg/L; Clorito: 800 µg/L),
che devono essere rispettati, rispettivamente, nei periodi compresi tra il
25.12.2003 ed il 25.12.2008, il 25.12.2003 e il 25.12.2013 ed il 25.12.2003 ed
il25.12.2006.
5. Il decentramento dei poteri.
In osservanza della recente riforma
costituzionale, è stato introdotto nell’articolato del D.lgs. 31/01 l’art.
19-bis, a norma del quale «in relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa
è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto».
[1] Per acque destinate al consumo umano, si
intendono « le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la
preparazione dei cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori», nonché «le acque utilizzate in un
impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o
l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,
escluse quelle…la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del
prodotto alimentare finale» (art. 2, lettera a del D.lgs. 31/01). Sono invece
espressamente escluse dalla operatività del decreto tanto le «acque minerali
naturali e medicinali riconosciute» , quanto «le acque destinate esclusivamente
a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette
od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto»
ministeriale (art. 3 del D.lgs. 31/01).
[2] Il D.lgs 152/99, come di recente modificato
dal D.lgs 258/00, definisce gestore del servizio idrico integrato (che, si
ricorda, consiste nel servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione), «il soggetto che in base alla
convenzione di cui all’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i
servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio
idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico».
[3] Per una conferma nel diritto regionale, si
veda la L.R. Veneto n. 5/98 (di attuazione della L. Galli), il cui art. 19,
comma 2 prevede che «gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di
servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla
scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione”.
Sul punto si consideri inoltre il comma 14
dell’art. 113 del D.lgs. 267/00, come modificato dall’art. 35 della L.
finanziaria 2002, a norma del quale «… se le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di
proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere
autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non
superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorità dispongano diversamente…».
[4] L’Allegato I, recante Parametri e valori di
parametro, è suddiviso in cinque parti: la prima relativa ai parametri
microbiologici (come ad es. Eschirichia Coli ed Enterococchi); la seconda ai
parametri chimici (ad es. benzene, cadmio, cromo, rame, piombo, ecc.); la terza
ai parametri indicatori (tra i quali figurano colore, odore, torpidità, sapore e
alcune sostanze come il cloruro ed il ferro); la quarta alla radioattività
(parametro trizio); la quinta, infine, ai parametri accessori (tra i quali
enterovirus, funghi, protozoi, stafilococchi patogeni, …).
[5] L’art. 2, lettera b, definisce impianto di
distribuzione domestico: «le condutture, i raccordi, le apparecchiature
installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua
destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione
tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di
seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa
indicazione del contratto di somministrazione» .
[6] La tabella A dell’Allegato II del D.lgs
31/01, relativa ai Parametri da analizzare, prevede due tipi di controllo:
1) il Controllo di routine, che «mira a fornire
ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica
delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni sull’efficacia
degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile (in particolare disinfezione),
per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai
pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto» ;
2) il Controllo di verifica, che «mira a fornire
le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro
contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a
controllo di verifica, a meno che l’Azienda unità sanitaria locale competente al
controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, è improbabile che un
parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d’acqua in concentrazioni
tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di
parametro» .
[8] Vd. Riganti, V., Acque destinate al consumo
umano: utenza più tutelata con il D.lgs. n. 27/2002, in Ambiente&Sicurezza n.
8/2002, pag. 40. |