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Modificato il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.3
in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Dott.ssa Mara Chilosi

SOMMARIO:

1. Il gestore del servizio. 

2. I punti di rispetto della conformità delle acque fornite attraverso una rete di distribuzione e le connesse responsabilità del gestore. 

3. Il rinnovato regime sanzionatorio. 

4. Lo ione clorito e altri parametri. 

5. Il decentramento dei poteri.

Il D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (vd. “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”), che «disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia» (art. 1), ha recepito, secondo quanto indicato negli artt. 1 e 2 e nell’Allegato A della legge comunitaria 1999 (L. n. 526/99), la Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998.

L’approvazione frettolosa della legge, avvenuta per consentire il rispetto del termine fissato in sede comunitaria, aveva determinato alcune imprecisioni e lacune normative che facevano presupporre un intervento correttivo del legislatore in un futuro non lontano.

Il D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, recante «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”, ha assolto appunto, ad un anno di distanza, questa funzione.

Le modifiche di maggiore rilievo attengono ai compiti ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti nella distribuzione, nella regolazione e nel controllo dell’acqua destinata al consumo umano [1], alla effettuazione dei controlli delle caratteristiche qualitative dell’acqua erogata all’utenza ed al sistema sanzionatorio. Vengono inoltre imposti limiti “progressivi” relativi al parametro ione clorito e apportate alcune modificazioni agli allegati tecnici del decreto.

1. Il gestore del servizio.

Il “gestore” è individuato dal nuovo art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 31/01 non solo nel “gestore del servizio idrico integrato” (art. 2, comma 1, lett. o-bis del D.lgs. 152/99 e successive modifiche [2]), ma anche in «chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili». La precisazione è dovuta al fatto che – anche nelle regioni in cui il servizio idrico integrato è stato avviato secondo i dettami della L. 36/94 (cd. Legge Galli) – esistono “acquedotti privati” e altre situazioni di confine in cui l’acqua potabile è derivata e distribuita da soggetti diversi dal gestore del “servizio pubblico” [3].

2. I punti di rispetto della conformità delle acque fornite attraverso una rete di distribuzione e le connesse responsabilità del gestore.

I valori di parametro indicati nell’Allegato I [4] al decreto devono essere rispettati in punti predeterminati dalla legge(art. 5).

Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione [5], l’originaria versione del D.lgs. 31/2001 stabiliva che il rispetto dei limiti dovesse essere accertato nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Il D.lgs. 27/02 ha modificato questa previsione, disponendo che la conformità debba essere assicurata “nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano”.

In altre parole, sono previsti due punti di rispetto e, dunque, di controllo:

1) al contatore (o subito a monte dello stesso);

2) al rubinetto.

Il comma 2 del rinnovato art. 5 del D.lgs. 31/01 precisa che «si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al … decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna» dell’acqua potabile, ossia, giusta la lettera b) del comma 1 dell’art. 2, al contatore.

«Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico», continua la norma, «il titolare e il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro… rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto». Il gestore del servizio acquedottistico è dunque esentato dalla responsabilità della contaminazione dell’acqua eventualmente avvenuta durante la conduzione nella rete interna dell’edificio.

I controlli sono esterni ed interni [6]: i primi sono compiuti dalla azienda unità sanitaria locale con l’eventuale supporto dell’ARPA (è stata introdotta la possibilità, assente nella prima versione del decreto, che le ASL si avvalgano «di propri laboratori interni secondo il rispettivo ordinamento»); i secondi sono effettuati, invece, dal gestore mediante il proprio laboratorio interno, o in assenza di questo, da altri gestori di servizi idrici sulla base di apposita convenzione.

Fermo restando il riparto delle responsabilità previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 31/01, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, qualora sussista il rischio che le acque fornite attraverso la rete di distribuzione «pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare». Rimane a carico del gestore, pertanto, l’adozione delle misure in suo potere atte ad evitare o eliminare il rischio di superamento dei valori limite indicati nell’allegato I (come, ad esempio, la riduzione della corrosività dell’acqua distribuita [7]), misure che sono peraltro disposte dall’azienda sanitaria locale e non dallo stesso gestore.

Qualora venga invece accertato il superamento dei parametri (e fatte comunque salve le deroghe concesse ex art. 13, le misure disposte dall’Autorità d’Ambito ex art. 14 ed i casi eccezionali contemplati dall’art. 16) «l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate» (art. 10, comma 1). Ad esito di questo passaggio, prosegue il comma 2, «il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate». La medesima procedura può essere seguita «anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana».

Nel caso in cui le caratteristiche dell’acqua potabile non corrispondano ai valori previsti dalla legge o dalle autorità competenti, «il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza».

Non è quindi prevista, nell’ipotesi di accertato superamento dei limiti, la necessaria sospensione del servizio o la imposizione di limiti d’uso dell’acqua– misure estreme che causano non pochi disagi – ma è demandato all’azienda sanitaria locale il compito di valutare il rischio concreto per la salute umana, anche in relazione ai rischi eventualmente derivanti dalla interruzione o riduzione del servizio. Solo ad esito di queste valutazioni, l’azienda può proporre al Sindaco (l’autorità sanitaria) l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

3. Il rinnovato regime sanzionatorio.

L’art. 19 del D.lgs. 31/01, nella sua nuova formulazione, introduce alcune sanzioni relative all’inadempimento di obblighi imposti già in precedenza, ma la cui violazione non era punita in sede amministrativa o penale.

In particolare, sono oggi puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 30.987, per effetto della riforma apportata dal D.lgs. 27/02:

1) la mancata conservazione, per almeno cinque anni, dei risultati dei controlli interni effettuati dal gestore;

2) la violazione delle disposizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche emanate in sede statale con riferimento:

- alla potabilizzazione e la disinfezione delle acque (art. 11, comma 1, lett. f);

- alla installazione degli impianti di acquedotto, nonché allo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura dei pozzi;

- al settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché al confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;

- all'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

- al trasporto di acqua destinata al consumo umano.

4. Lo ione clorito e altri parametri.

E’ stato imposto il limite di 200 microgrammi per litro (µg/L) per il parametro Clorito, sottoprodotto di depurazione formato dalla disinfezione delle acque con biossido di cloro [8], sostanza irragionevolmente “dimenticata” dalla precedente versione del decreto.

Il termine fissato per l’adeguamento delle fonti di approvvigionamento esistenti ai parametri stabiliti dal nuovo decreto è fissato dall’art. 15 nella data del 25 dicembre 2003, fatta eccezione per i parametri Bromato, Piombo e Clorito, per i quali il termine scadrà, rispettivamente, in data 25.12.2008, 25.12.2013 e 25.12.2006.

Per gli stessi parametri sono stati inoltre fissati “limiti intermedi” (Bromato: 25 µg/L; Piombo: 25 µg/L; Clorito: 800 µg/L), che devono essere rispettati, rispettivamente, nei periodi compresi tra il 25.12.2003 ed il 25.12.2008, il 25.12.2003 e il 25.12.2013 ed il 25.12.2003 ed il25.12.2006.

5. Il decentramento dei poteri.

In osservanza della recente riforma costituzionale, è stato introdotto nell’articolato del D.lgs. 31/01 l’art. 19-bis, a norma del quale «in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto».

[1] Per acque destinate al consumo umano, si intendono « le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori», nonché «le acque utilizzate in un impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle…la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale» (art. 2, lettera a del D.lgs. 31/01). Sono invece espressamente escluse dalla operatività del decreto tanto le «acque minerali naturali e medicinali riconosciute» , quanto «le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto» ministeriale (art. 3 del D.lgs. 31/01).

[2] Il D.lgs 152/99, come di recente modificato dal D.lgs 258/00, definisce gestore del servizio idrico integrato (che, si ricorda, consiste nel servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione), «il soggetto che in base alla convenzione di cui all’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico».

[3] Per una conferma nel diritto regionale, si veda la L.R. Veneto n. 5/98 (di attuazione della L. Galli), il cui art. 19, comma 2 prevede che «gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione”.

Sul punto si consideri inoltre il comma 14 dell’art. 113 del D.lgs. 267/00, come modificato dall’art. 35 della L. finanziaria 2002, a norma del quale «… se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente…».

[4] L’Allegato I, recante Parametri e valori di parametro, è suddiviso in cinque parti: la prima relativa ai parametri microbiologici (come ad es. Eschirichia Coli ed Enterococchi); la seconda ai parametri chimici (ad es. benzene, cadmio, cromo, rame, piombo, ecc.); la terza ai parametri indicatori (tra i quali figurano colore, odore, torpidità, sapore e alcune sostanze come il cloruro ed il ferro); la quarta alla radioattività (parametro trizio); la quinta, infine, ai parametri accessori (tra i quali enterovirus, funghi, protozoi, stafilococchi patogeni, …).

[5] L’art. 2, lettera b, definisce impianto di distribuzione domestico: «le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione» .

[6] La tabella A dell’Allegato II del D.lgs 31/01, relativa ai Parametri da analizzare, prevede due tipi di controllo:

1) il Controllo di routine, che «mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni sull’efficacia degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile (in particolare disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto» ;

2) il Controllo di verifica, che «mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l’Azienda unità sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro» .

[8] Vd. Riganti, V., Acque destinate al consumo umano: utenza più tutelata con il D.lgs. n. 27/2002, in Ambiente&Sicurezza n. 8/2002, pag. 40.


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