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La nuova
normativa sulle acque potabili
A cura di Giuseppe Dini
Il 25 dicembre 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia
di acque potabili, quelle del rubinetto, per interderci. Il
vecchio
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 236 del 1988 che le regolava, va
in pensione (si dovranno attendere ancora specifiche norme tecniche da approvare
con appositi decreti ministeriali) ed entra definitivamente operativo il nuovo
Decreto Legislativo (D. L.vo) n.31 del 2001 che applica una apposita direttiva
dell'Unione Europea.
Proviamo a vedere alcune differenze.
I parametri, cioè la varie sostanze analizzate, pur rimanendo dello stesso
numero sono decisamente cambiati: si va verso un controllo di acque a più
rischio di inquinamento chimico e di acque potabili di provenienza dai sistemi
di potabilizzazione.
Infatti oltre che a due controlli sugli antiparassitari si ricercano sostanze
di provenienza industriale a rischio tossicologico quali il cloruro di vinile,
benzene, benzopirene, trieline, dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono
provenire dagli impianti di trattamento il primo come risultato dell'utilizzo
dell'ozono per la disinfezione delle acque, l'altro come residuo del trattamento
in sostituzione al cloro.
Va detto comunque, che se si escludono quelli di competenza delle regioni
come la radioattività,
quelli
previsti per le acque potabili in bottiglia, quelli accessori (lo dice la
parola), lasciati alla discrezionalità delle Az. U.s.l. , quelli usati da
pochissimi impianti di depurazione, i parametri di controllo calano
evidentemente di numero, rispetto alla precedente norma (50 su 62). Si passa
dalle 5 classi di parametri (organolettici, chimico-fisici, sostanze
indesiderabili, sostanze tossiche, microbiologici) del DPR 236/88 alle 3 classi
(microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo 31/01. A questi vanno inoltre
aggiunti il nuovissimo controllo sulla radioattività dell'acqua e una serie di
parametri accessori di tipo microbilogico, che verranno ricercati "a giudizio
dell'autorità competente".
Nei parametri batteriologici, vanno aggiunte delle analisi specifiche da
effettuarsi sull'acqua potabile "messe in vendita in bottiglie o contenitori".
Un ulteriore sistema di approvvigionamento di acque alimentari che si aggiunge a
quelli esistenti e previsto dall'articolo 2 comma 1. Da quando è stato
pubblicato il nuovo decreto legislativo, moltissime aziende del settore, si sono
lanciate su questa nuova fetta di mercato delle acque e su molti nostri
supermercati si può trovare questa acqua potabile in bottiglia a basso costo. E'
anche la stessa, proposta per i nostri bambini, dopo essere stata "microfiltrata"
o "ultrapurificata" e con prezzi elevati.
Per la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62
parametri per andare in difformità e così obbligare i sindaci ad emettere
specifiche ordinanze; diversamente si applicava il codice penale.
Con la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici
(30 in tutto) ci sono solo sanzioni amministrative da 10.329 ? a 61974 ?;
per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna sanzione.
In caso di difformità dei parametri "l'autorità d'ambito (figura aggiunta dal
D. L. vo: è il sindaco se l'acquedotto è locale, o l'Autorità Territoriale
Ottimale ATO, se l'acquedotto fornisce più cittadine e comunque "fino alla piena
operatività del servizio idrico integrato"), d' intesa con l'azienda unità
sanitaria locale e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della
non conformità, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità,
dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità del
superamento del valore del parametro pertinente e del potenziale pericolo per la
salute umana".
L'ente gestore (può essere anche una società o un gruppo privato) è obbligato
ad avere laboratorio di analisi interno, o a convenzionarsi con laboratori di
altri gestori idrici, al fine di garantire un controllo adeguato e continuo,
anche se poi il giudizio di conformità dell'acqua spetta all'Azienda U.s.l. .
Le frequenze delle analisi previste dal DPR, dipendevano dal numero degli
abitanti ed erano raddoppiate l'analisi batteriologiche delle acque sottoposte a
disinfezione (in comuni da 5.000 a 10.000 abitanti una al mese), nel controllo
minimo dei parametri.
Ora con la nuova normativa è previsto il "controllo di routine" che accerti
l'analisi di 3 parametri batteriologici e 11 chimici (14 in tutto) di cui solo
due sanzionabili se si superano i valori previsti (l'escherechia coli ed i
nitriti, quest'ultimi da rilevare solo se si usa cloroammina come disinfettante,
che negli impianti di potabilizzazione pochi usano).
Tutti gli altri parametri previsti dalla normativa rientrano nel controllo di
verifica.
Questo ultimo tipo di controlli viene effettuato in base ai metri cubi di
acqua fornita. Se prendiamo comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti (nella stessa
normativa è indicato un consumo orientativo per abitante di 200 litri al
giorno), essi rientrano tra i 1000 e 10.000 metri cubi di acqua fornita, per cui
in un anno, si effettueranno 4 "controlli di routine" fissi, più 3 ogni 1000
metri cubi al giorno del volume d'acqua fornita ed un "controllo di verifica"
annuale: decisamente inferiori rispetto alla vecchia normativa.
In caso di difformità non si sa bene se occorrerà emettere le vecchie
ordinanze di divieto di uso dell'acqua: infatti l'articolo 12 prevede tra le
competenze delle Regioni, la gestione delle emergenze, le deroghe ai valori dei
parametri, i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali e la
definizione delle competenze delle Aziende U.s.l. . Gli stessi laboratori
pubblici, seppure certificati, non sono ancora in grado di garantire tutte le
analisi dei parametri previsti dalla nuova norma.
Una curiosità va detta: alla prima uscita del decreto esso conteneva una
serie di errori ed imprecisioni, che si è dovuto rifare una norma correttiva il
D. L. vo n°27 del 2.2.2002, di diverse pagine, al fine di abrogare gli articoli
e commi errati e sostituirli con quelli corretti, nonché inserire le parti
mancanti.
Come possiamo tutelarci come consumatori?
Non servirebbe certo buttarsi all'acquisto delle cosiddette, "acque
minerali". Esse soffrono degli stessi rischi di inquinamento delle acque
potabili e, fra l'altro, con alcuni parametri tollerati in dosi maggiori:
arsenico 5 volte, manganese 40 volte, boro 5 volte, bario 1 microgrammo al litro
quando nelle acque potabili deve essere assente, fluoro nessun limite mentre al
rubinetto 1,5 milligrammo al litro ( si legga a questo proposito il libro di
Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere").
Le stesse normative da tempo parlano di doppia rete (la legge n.36 del 1994
ed il Decreto Ministero della Sanità n.443 del 1990) una per l'impianto
tecnologico l'altra per uso alimentare, ottenibile anche attraverso la messa in
opera di appositi apparecchi di trattamento domestico delle acque potabili.
Una ulteriore possibilità, sarebbe il riutilizzo e la rivalorizzazione delle
numerose sorgenti di cui è ricco tutto il nostro territorio. Ce ne sono
moltissime di buona qualità che con piccoli interventi, ripulitura,
sistemazione, applicazione di lampade battericida alimentate magari da celle
fotovoltaiche, possono fornici acqua pubblica, non manipolata e soprattutto ben
lontana dagli interessi economici delle multinazionali del settore. Si potrebbe
inoltre chiedere l'applicazione della vecchia disposizione, sull' utilizzo
pubblico di un rubinetto esterno situato presso le sorgenti di imbottigliamento
delle acque.
Occorre ancora, come cittadini, chiedere la visione delle analisi delle
nostre acque pubbliche, comprese quelle prodotte dai laboratori del gestore
dell'impianto; anche l'azienda privata che gestisce un bene pubblico deve dare
la possibilità di accedere alle analisi prodotte dal proprio laboratorio, cosi
come prevede il D. L.vo n. 39/97 sulle informazioni ambientali. Uno stimolo per
il gestore a fare bene le cose, sotto il controllo continuo dei propri utenti.
Bibliografia Pasquale Merlino "Che acqua beviamo" ed. Ma.C.An.Fra 1999
Lavello Pz Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere" Fratelli Frilli ed.
2003 Genova Le leggi D. P. R. n. 236 del 24.5.88 la vecchia norma sulle acque
potabili D. L.vo n. 31 del 2.2.2001 la nuova norma sulle acque potabili D. L.vo
n.27 del 2.2.2002 contiene le modifiche al D. L.vo n.31/2001 D.L.vo n. 105 del
25.1.1992 relativa alle acque minerali D. M. Sanità n.542 del 12.12.1992
caratteristiche acque minerali D. L.vo n.339 del 4.8.1999 acque di sorgente e
minerali D. M. Sanità del 31.5.2001 modifiche al D. M. n. 542/92 D. M. Sanità n.443
del 21.12.1990 sulle apparecchiature per il trattamento domestico delle acque
potabili. Link www.contrattoacqua.it www.acqua.com www.acquaminerale.net Sant'Angelo
in Vado 23.12.03 Giuseppe Dini
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