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Vendita dell'appartamento e obbligo di
informare l'amministratore
La vendita di un'unità
immobiliare che fa parte di un condominio comporta, sia per il venditore
sia per il compratore che gli subentra nel ruolo di condomino, un
particolare onere nei confronti degli altri condomini, quello di
comunicare la variazione nella titolarità della proprietà
dell'appartamento venduto. Alcuni regolamenti condominiali, per
agevolare l'attività dell'amministratore nell'acquisizione delle
informazioni aggiornate sui condomini, prevedono espressamente l'obbligo
per i condomini di comunicare i mutamenti dei loro indirizzi e i
trasferimenti delle unità immobiliari. Ora, la Cassazione ha chiarito
che una simile clausola è legittima anche se è contenuta in un
regolamento di tipo assembleare.
[a cura di Ettore Ditta
Avvocato]
L'aggiornamento
dei dati condominiali

È fin troppo evidente
la necessità che l'amministratore di condominio disponga di dati
aggiornati sulla titolarità delle unità immobiliari che fanno parte del
condominio e sui mutamenti di indirizzo dei singoli condomini.
Ciò è
indispensabile ai fini della regolare convocazione delle assemblee, ma
anche per conoscere i soggetti a cui vanno imputate (e poi richieste) le
quote di spese comuni. Nel caso (tutt'altro che infrequente) di
morosità, l'esatta conoscenza del titolare di ciascuna unità immobiliare
è inoltre indispensabile sia per inviare i solleciti, sia dare inizio
alle eventuali azioni giudiziarie del caso.
Anche se l'art. 63 disp. att. cod. civ. facilita la riscossione dei
crediti da parte dell'amministratore in quanto rende il compratore
responsabile in solido col venditore (salvo rivalsa nei suoi confronti)
per le spese dell'anno in cui è stata conclusa la vendita e anche per le
spese dell'anno precedente, è comunque opportuno che l'amministratore
abbia tutti i dati necessari per imputare correttamente le spese, al
momento del riparto, e anche per inviare ai soggetti giusti gli avvisi
di convocazione alle assemblee.
Per tutti questi motivi nella giurisprudenza è pacifico da tempo che a
ciascun condomino compete l'obbligo di comunicare i dati sopra indicati
all'amministratore del condominio. Si tratta, infatti, di dati che
l'amministratore deve avere a disposizione per poter eseguire il mandato
di cui l'assemblea l'ha investito e che, almeno per quanto riguarda la
titolarità delle unità immobiliari, anche gli altri condomini hanno
diritto di conoscere in quanto sono contitolari dello stesso diritto di
comproprietà sulle parti comuni e quindi sono obbligati a pagare pro
quota le relative spese; per questo motivo nessun condomino può
rifiutarsi di fornire tali dati invocando il diritto alla riservatezza
che la legge tutela.
L'intervento della
Cassazione
La Corte di Cassazione,
con la sent. n. 12298 del 21 agosto 2003 (a pag. 509), è tornata ancora
una volta a esaminare la questione dell'obbligo, da parte del condomino
venditore dell'unità immobiliare che fa parte dell'edificio e
dell'acquirente della stessa, di comunicare all'amministratore
condominiale il trasferimento della proprietà dell'unità stessa. Nel
caso deciso dalla Cassazione l'obbligo di comunicare all'amministratore
condominiale il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare
compreso nell'edificio era stato inserito in un regolamento condominiale
approvato dall'assemblea con voto a maggioranza e non all'unanimità.
Alcuni condomini si erano allora lamentati che, in tale modo, nonostante
la mancanza dell'indispensabile (a loro dire) voto da parte di tutti i
condomini, era stata introdotta nel regolamento una prescrizione che
incide sui diritti personali dei condomini e che, proprio per questo
motivo, richiederebbe invece la specifica approvazione da parte di tutti
i condomini.
In primo e in secondo grado l'obiezione, insieme ad altre, era stata
respinta e infine pure la Corte di Cassazione ha ritenuto che la
previsione contenuta nel regolamento di condominio che impone ai
condomini l'obbligo di comunicare i mutamenti dei loro indirizzi e i
trasferimenti delle unità immobiliari che fanno parte dello stabile è
pienamente legittimo; la Corte ha infatti rilevato che un simile obbligo
è finalizzato a una più spedita e corretta gestione dell'amministrazione
condominiale e non lede alcun diritto dei condomini. Di conseguenza la
clausola relativa ha natura regolamentare ed è valida anche qualora sia
stata approvata dalla sola maggioranza dei condomini e non da tutti.
La sentenza della Cassazione, che enuncia un principio estremamente
opportuno e del tutto condivisibile, si aggiunge così alla precedente
giurisprudenza emessa in relazione a questo delicato aspetto dei
rapporti condominiali.
Di recente, per quanto riguarda l'aspetto speculare della questione
relativo all'obbligo per l'amministratore di mantenere aggiornati i dati
relativi ai condomini, è stato affermato che l'incarico di
amministratore di un condominio deve essere svolto con l'ordinaria
diligenza e che questo comporta che, ai fini della convocazione
dell'assemblea condominiale, l'amministratore sia tenuto quanto meno a
fare dei tentativi per rintracciare i condomini non più presenti nel
precedente recapito (Cass. n. 15283 del 28 novembre 2000).
Ma, tornando agli obblighi che spettano al condomino che cede la
proprietà dell'unità immobiliare e anche all'acquirente della stessa che
così diventa il nuovo condomino, si deve tenere presente che da tempo la
giurisprudenza di legittimità afferma che nell'ipotesi di alienazione di
una porzione di edificio condominiale a un nuovo soggetto, affinché
questi sia legittimato di fronte al condominio quale nuovo titolare
interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel
silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva
dell'acquirente o concorrente con quella dell'alienante, che, in forma
adeguata, renda noto al condominio il mutamento di titolarità della
unità immobiliare; che, in mancanza di tale iniziativa, e fino a quando
non abbia luogo, resta legittimato a partecipare alle delibere
assembleari solo l'alienante; e che pertanto è legittima la disposizione
del regolamento del condominio che prevede, a carico dell'alienante,
l'onere di comunicare all'amministratore del condominio gli estremi di
trasferimento e i dati personali dell'acquirente con la conseguenza che,
in caso di inosservanza, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei
condomini deve essere indirizzata all'alienante (Cass. n. 2658 del 14
marzo 1987).
Con la stessa sentenza la Cassazione ha precisato che
l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per
la conservazione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi
condominiali deriva dalla titolarità del diritto reale sull'immobile e
integra un'obbligazione propter rem preesistente
all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di ripartizione
il quale, perciò, non ha valore costitutivo ma soltanto dichiarativo del
relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione
dovuta dal singolo partecipante alla comunione; con la conseguenza che
un condomino non può sottrarsi al pagamento dei contributi richiestigli
anche se nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea figuri,
invece del suo nome, quello del suo dante causa.
Proprio per questi motivi l'amministratore non ha il dovere di convocare
per l'assemblea il presunto acquirente di un locale condominiale fino a
quando quest'ultimo non abbia assolto all'onere di notificare, o
quantomeno di comunicare formalmente, l'avvenuto passaggio di proprietà
(Trib. Genova 25 gennaio 1999).
Specularmente l'acquirente di un appartamento compreso in un edificio
non può pretendere di essere considerato tale dal condominio - e quindi
di impugnare una deliberazione condominiale lamentando di non essere
stato invitato a partecipare all'assemblea - fino a quando non abbia
notificato, o perlomeno comunicato, l'avvenuto passaggio di proprietà
(Cass. n. 1176 del 18 febbraio 1980).
Anche più di recente la Cassazione ha ribadito lo stesso principio,
affermando che tutti i condomini hanno diritto di essere convocati per
partecipare alle delibere dell'assemblea, anche nel caso in cui, in
mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unità immobiliari di
cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle
spese per la conservazione e il godimento di beni comuni, ma che è
sempre onere dell'acquirente dell'unità assumere le iniziative
opportune, magari anche in concerto con l'alienante, per rendere noto di
essere diventato il nuovo proprietario all'amministratore, il quale da
parte sua non ha un vero e proprio obbligo di verificare i registri
immobiliari in proposito (Cass. n. 985 del 4 febbraio 1999). Gli effetti
della comunicazione all'amministratore dell'acquisto della proprietà
dell'unità immobiliare sono stati illustrati dalla Corte di Cassazione
come segue; nel caso di alienazione di un piano o della porzione di un
piano dell'edificio in condominio, dal momento in cui il trasferimento
venga reso noto al condominio, lo status di condomino compete
all'acquirente e, pertanto, soltanto quest'ultimo è legittimato a
partecipare alle assemblee e a impugnarne le deliberazioni, mentre il
venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle
assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al
pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello
precedente ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso
l'acquirente che gli è subentrato e in relazione al quale, anche per
quanto riguarda il vincolo di solidarietà, si configura una gestione di
affari senza rappresentanza che comporta obbligazioni analoghe a quelle
che derivano da un mandato e, fra queste obbligazioni, anche quella di
partecipare alle assemblee condominiali e di fare valere in merito pure
le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9 del 10 gennaio 1990).
Sempre nello stesso senso è stato deciso che l'acquirente di un
appartamento di un edificio in condominio non può dolersi di non essere
stato invitato a partecipare all'assemblea che ha deliberato in
relazione alle spese condominiali, fino al momento in cui non abbia
notificato o almeno comunicato l'avvenuto passaggio di proprietà, dato
che il relativo onere è a suo carico (Cass. n. 5307 del 29 maggio
1998).
In relazione all'obbligo di modificare le tabelle millesimali a seguito
di variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari è stato
deciso che, nel caso in cui le tabelle millesimali allegate al
regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di
modifica con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con
sentenza del giudice ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ.,
nonostante le variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari
per le mutate condizioni dell'edificio, mantengono la qualità di
condomino e sono titolari dei conseguenti diritti (compreso quello di
essere convocato per la validità dell'assemblea e delle conseguenti
delibere) soltanto i proprietari delle unità immobiliari contemplate
nelle tabelle stesse (Cass. n. 5399 del 2 giugno 1999).
Obbligo dei condomini
di indicare i propri dati e applicazione del principio dell'apparenza
del diritto
A questo punto bisogna
verificare se quanto si è detto fin qui possa entrare in contrasto con
le regole applicative enunciate in relazione al principio dell'apparenza
del diritto in materia condominiale. Come è stato chiarito di recente
dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, dopo lunghi anni di
contrasti giurisprudenziali sul punto, il principio dell'apparenza del
diritto non è applicabile ai rapporti condominiali (Cass. n. 5035 dell'8
aprile 2002) [ CI02-1419].
Come si ricorderà, nell'ordinamento giuridico italiano il principio
dell'apparenza del diritto è diretto a tutelare l'affidamento posto in
maniera incolpevole da parte dei terzi nei loro affari, ma trova
applicazione solo in ipotesi determinate e non in modo generale. Le
Sezioni Unite, con la sent. n. 5035/ 2002, hanno ritenuto che nei
rapporti fra il condominio e i suoi singoli partecipanti mancano le
condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto e,
di conseguenza, hanno escluso che tale principio possa trovare
applicazione al fine di ottenere il pagamento della quota condominiale
da parte di colui che si sia comportato come condomino pur senza
esserlo. Quindi le quote condominiali devono essere richieste soltanto a
coloro che sono effettivamente proprietari della porzione immobiliare a
cui si riferiscono e non a chi lascia sembrare di essere condomino senza
invece esserlo realmente.
È utile ricordare alcuni casi in relazione ai quali, in precedenza, le
sezioni semplici avevano, al contrario, affermato l'applicabilità del
principio dell'apparenza del diritto. Essi si riferivano infatti proprio
a situazioni in cui il venditore e l'acquirente dell'unità immobiliare
avevano omesso di comunicare con esattezza la titolarità del diritto di
proprietà all'amministratore (e questo è avvenuto, come si è visto dopo,
proprio per eludere prima i solleciti di pagamento delle morosità e,
successivamente, la regolare notifica degli giudiziari diretti al
recupero di tali morosità).
In concreto era stato ritenuto applicabile
il principio dell'apparenza del diritto alla ipotesi di un
amministratore di condominio il quale, senza fare un preventivo
controllo dei registri immobiliari, aveva ottenuto ingiunzione di
pagamento di quote condominiali nei confronti di colui che, entrato nel
condominio in forza di un preliminare di acquisto di un appartamento,
aveva continuato a comportarsi come se fosse il condomino anche dopo che
il contratto definitivo in realtà era stato stipulato da parte dei suoi
figli (Cass. n. 907 del 14 febbraio 1981); così come alla ipotesi di un
promissario acquirente di appartamenti dell'edificio condominiale,
trasferitigli coattivamente con sentenza di primo grado, anche se non
definitiva perché appellata dalla controparte soccombente, e locati in
qualità di proprietario (Cass. n. 2617 del 20 marzo 1999); e pure alla
ipotesi di un genitore che esercitava la potestà ed era solo
usufruttuario ex lege dell'immobile, a cui si riferivano gli oneri,
immobile che in realtà era intestato non a lui ma al figlio minorenne
(Giudice di pace di Foggia 26 novembre 1998). In tutti questi casi era
davvero mancata la doverosa esatta indicazione all'amministratore dei
dati relativi all'effettivo condomino sia da parte dell'acquirente che
del venditore.
Ma conviene notare che perfino nel caso che ha dato
origine alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno
chiuso il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del principio
dell'apparenza del diritto vi era stata una grave violazione
dell'obbligo di comunicazione; infatti il condomino "apparente" (e
contro il quale era stata per questo azionata una procedura ingiuntiva
da parte del condominio) in realtà non era più effettivamente condomino
perché aveva trasferito la proprietà del suo immobile a favore di una
società a responsabilità limitata due anni prima dell'ingiunzione senza
però comunicare il trasferimento al condominio e continuando, anche dopo
l'alienazione della proprietà, a esercitare ugualmente i poteri inerenti
alla posizione di condomino; peraltro nel frattempo né lui, né la
società a responsabilità limitata acquirente avevano comunicato al
condominio la nuova titolarità della proprietà dell'unità immobiliare.
In ogni caso, le Sezioni unite della Cassazione, con la loro recente
decisione, hanno precisato che nell'ipotesi in cui l'amministratore
agisca per il recupero delle spese di competenza, l'osservanza del
dovere di consultazione dei registri immobiliari presso la Conservatoria
assume rilievo ed è preminente rispetto al contrapposto dovere di
correttezza e informativa per l'individuazione del vero condomino
obbligato, sia perché corrisponde a regola di normale prudenza
l'accertamento dell'effettivo legittimato passivo quando si decide di
dare inizio a una azione giudiziaria, sia perché ciò è conforme al
sistema della tutela del credito.
GIURISPRUDENZA
Condominio, regolamento; clausola che prevede l'obbligo del
condomino di comunicare all'amministratore i mutamenti
d'indirizzo e i trasferimenti delle unità immobiliari;
legittimità
Cass. civ., sent. n. 12298, 21.8.2003, Sez. II, Pres.
Cafalpietra, Rel. Napoletano
(Omissis)
Motivi
della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.
1117, 1118, 1123, 1124, 1125, 1126, 1136 c.c. e 68 disp.
att. cod. civ. nonché per omessa e insufficiente
motivazione, adducendo che la Corte d'Appello non ha in
alcun modo esaminato i rilievi critici formulati in ordine
alle tabelle millesimali predisposte dal CTU designato in
primo grado né si è curata di chiarire le ragioni per cui
non venivano neppure esaminate le ulteriori critiche mosse
alla perizia collegiale espletata in secondo grado,
limitandosi a considerare poco plausibile l'utilità di
sentire i CCTTUU a chiarimento e inopportuno l'ulteriore
prolungamento del giudizio.
All'uopo, i ricorrenti ricordano di avere impugnata la
sentenza di primo grado con riferimento all'approvazione
delle tabelle millesimali predisposte dal CTU B., per le
seguenti ragioni:
- era
stato ignorato il coefficiente relativo a "esposizione o
prospetto";
- con
riferimento al fattore dell'altezza, non si era tenuto
conto della zona in cui è ubicato il fabbricato, in tal
modo attribuendosi un valore eccessivo ai locali a
pianoterra e al piano cantinato;
- altri
errori di valutazione erano stati commessi con
riferimento al coefficiente dell'orientamento e a quello
della luminosità;
- quanto
al coefficiente della destinazione, il CTU non aveva
tenuto conto delle servitù gravanti sui magazzini e
sullo scantinato, diminuendone la funzionalità e
l'utilizzabilità;
-
erroneamente e in contrasto con gli atti di
compravendita prodotti era stato ritenuto appartenere a
essi ricorrenti, in quanto proprietari dello scantinato,
la proprietà della area soprastante la parte dello
scantinato che si estende oltre i muri perimetrali
dell'edificio;
- poiché
i magazzini e lo scantinato hanno ingressi autonomi e
non usufruiscono del servizio di portierato, non
potevano essere gravati della spesa per la pulizia della
portineria, consumo luce, generi di pulizia ecc.;
-
ugualmente non poteva gravare sui magazzini e sullo
scantinato l'onere del servizio di portierato, poiché
nella specie il portiere svolgeva il servizio
nell'interesse esclusivo dei proprietari degli
appartamenti;
-
peraltro, v'è contraddizione tra quanto previsto dalle
tabelle millesimali e quanto previsto dal regolamento
con riferimento all'ammontare della quota per il
portierato fissata dal regolamento in ragione di lire 4
mila a saracinesca;
- erano
necessarie specifiche tabelle per la ripartizione delle
spese dell'assicurazione, dell'impianto di fognatura e
scarichi e dei prospetti;
- non
essendo stati considerati gli 86 millesimi relativi agli
appartamenti di M.A. I., la proprietà I. è erroneamente
gravata di 296 millesimi in base alle tabelle del CTU
B., al fronte dei 215,9 millesimi delle precedenti
tabelle.
Osserva il
Collegio che il motivo, a eccezione della parte relativa al
servizio di portierato (lett. g. dell'elencazione di cui
sopra), è fondato, poiché la statuizione della sentenza
impugnata relativa alle tabelle millesimali, cui si riferiva
il gravame proposto dai condomini I., essendo esplicitamente
ispirata solo alla necessità di porre fine all'annoso
giudizio, è del tutto priva di motivazione.
Non solo, ma, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto
applicabili le tabelle millesimali predisposte dal CTU
designato in primo grado in base al sia pure apodittico
rilievo che esse erano "pregevolmente accettabili", la Corte
d'Appello indica al condominio l'opportunità di
"rettificarle in modo soddisfacente per tutti i partecipanti
alla comunione immobiliare". Ma, quel che più rileva, è
l'omessa considerazione delle specifiche censure articolate
con l'atto di appello dagli I.; il che rende assolutamente
immotivata la statuizione impugnata.
A tale censura, come si accennava, si sottrae la parte della
motivazione relativa al servizio di portierato, con
riferimento alla quale il rilievo degli appellanti viene
correttamente respinto sulla base della considerazione, in
linea con la condivisa giurisprudenza di questa Suprema
Corte (cfr. sent. n. 5081/1990; sent. n. 962/1986), che
l'attività di custodia e di vigilanza viene svolta dal
portiere anche nell'interesse dei proprietari delle unità
immobiliari accessibili direttamente dalla strada.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e
falsa applicazione degli artt. 1118, 119 e 1138 cod. civ.
nonché omessa od insufficiente motivazione, osservando che:
- ai
fini della regolarità dell'avviso di convocazione
dell'assemblea del 30 ottobre 1981 non poteva assumere
alcun rilievo il fatto che dell'avviso avessero preso
visione il loro genitore, S.I., e tal sig. C.,
considerato, da un canto, che da tanti anni proprietari
delle unità immobiliari sono essi ricorrenti, e,
dall'altro, che il C. non era legittimato a ricevere gli
avvisi e in genere la corrispondenza loro destinata;
- nel
merito, il regolamento approvato è illegittimo con
riferimento all'art. 23, che prevede l'obbligo, per i
condomini, di comunicare i mutamenti di indirizzo e i
trasferimenti delle unità immobiliari nonché l'obbligo
di inserire nei contratti di locazione determinate
condizioni;
- del
pari illegittimi sono l'art. 22, che vieta la
collocazione di tende o insegne o la esecuzione di
modifiche, e l'art. 21, che fissa in lire 4 mila per
saracinesca il contributo alle spese di portierato,
perché entrambe tali norme regolamentari, incidendo
sulle facoltà di godimento e di disposizione dei
condomini, necessitavano dell'approvazione unanime dei
condomini stessi;
- l'art.
2, annoverando tra le parti comuni "i corridoi", è
anch'esso illegittimo, poiché gli spazi liberi a
pianoterra appartengono in via esclusiva agli odierni
ricorrenti.
Il motivo è
solo in parte fondato.
La prima delle censure in cui esso si articola è
inammissibile, perché sul punto relativo alla irregolarità
della convocazione dell'assemblea condominiale si è formato
il giudicato interno.
Come rileva la sentenza impugnata, senza che al riguardo i
ricorrenti formulino censure, la questione, affrontata e
risolta dal primo giudice, che disattese l'impugnativa
proposta dai ricorrenti, non era stata riproposta in
appello.
Va rigettata la censura sub b., poiché, come correttamente
ritenuto dal giudice d'appello, l'obbligo di comunicare
all'amministratore del condominio i mutamenti di indirizzo e
i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte del
fabbricato condominiale, essendo finalizzato esclusivamente
ad agevolare una più spedita e corretta gestione
dell'amministrazione condominiale e non incidendo su alcun
diritto dei condomini, è perfettamente legittimo.
Fondate, invece, devono ritenersi le censure relative agli
artt. 22 e 27 del regolamento condominiale, poiché:
-
l'apposizione di targhe e tende nel prospetto
dell'edificio condominiale costituisce espressione del
diritto di comproprietà dei condomini su detta parte
comune, corrispondendo alla normale destinazione di essa
e, pertanto, non può essere assoggettata a divieto o
subordinata al consenso dell'amministratore condominiale
(cfr. Cass., sent. n. 9311/1993). Invece, quanto alle
innovazioni sul prospetto, la censura è infondata,
poiché, ai sensi dell'art. 1120, comma 1, cod. civ., le
innovazioni possono essere disposte solo dall'assemblea
condominiale e con la maggioranza qualificata prescritta
dall'art. 1136, comma 5, cod. civ.
- la
predeterminazione del contributo per la spesa di
portierato viola la norma dell'art. 1123 cod. civ.,
secondo cui le spese per i servizi comuni sono ripartite
tra i condomini in proporzione al valore della proprietà
individuale di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Peraltro, la predeterminazione del contributo non
consente di proporzionare la misura di esso all'entità
della spesa, che può variare nel tempo;
- per
quanto concerne l'art. 2, la censura è infondata, poiché
i corridoi menzionati nella clausola sono quelli che, al
pari del suolo, delle fondazioni e delle altre parti
comuni elencate nella stessa clausola assolvono per
destinazione a una funzione di utilità comune a tutti i
condomini, quale, per esempio, quella di collegare le
singole proprietà esclusive, mentre, ovviamente, restano
fuori dalla clausola, appartenendo in proprietà
esclusiva a ciascun condomino, i corridoi interni alle
singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato
condominiale.
L'accoglimento, sia pure parziale, dei primi due motivi
assorbe l'esame del terzo motivo, relativo al regolamento
dell'onere delle spese processuali.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata nei limiti
in cui sono stati accolti i primi due motivi del ricorso e,
pertanto, la causa va rinviata, anche per il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione
della Corte d'Appello di Palermo, che giudicherà, tenendo
conto dei rilievi svolti da questa Corte e osservando i
principi di diritto qui enunciati.
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