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Dlgs 23
giugno 2003 n 196
Da http://www.garanteprivacy.it

Normativa - 30 giugno 2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Codice entra in vigore il 1°
gennaio 2004, e sostituirà la legge n. 675/1996 e molte disposizioni di legge e
di regolamento.
Il testo, che figura nella G.U.
29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
(testo completo in formato.PDF :
2,8 Mb.) http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=228228
Decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 196
testo
completo
Parte I Disposizioni
generali
Titolo I Principi
generali
Titolo II Diritti dell’interessato
Titolo III Regole
generali per il trattamento dei dati
Titolo IV Soggetti che
effettuano il trattamento
Titolo V Sicurezza dei
dati e dei sistemi
Titolo VI Adempimenti
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero
Parte II Disposizioni
relative a specifici settori
Titolo I Trattamenti in
ambito giudiziario
Titolo II Trattamenti
da parte di forze di polizia
Titolo III Difesa e
sicurezza dello stato
Titolo IV Trattamenti
in ambito pubblico
Titolo V Trattamento di
dati personali in ambito sanitario
Titolo VI Istruzione
Titolo VII Trattamento
per scopi storici, statistici o scientifici
Titolo VIII Lavoro e
previdenza sociale
Titolo IX Sistema
bancario, finanziario ed assicurativo
Titolo X Comunicazioni
elettroniche
Titolo XI Libere
professioni e investigazione privata
Titolo XII Giornalismo
ed espressione letteraria ed artistica
Titolo XIII Marketing
diretto
Parte III Tutela dell’interessato
e sanzioni
Titolo I Tutela
amministrativa e giurisdizionale
Titolo II Autorità
Titolo III Sanzioni
Titolo IV Disposizioni
modificative, abrogative, transitorie e finali
Allegati
Il Presidente della
Repubblica
VISTI gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al
Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
___ giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Parte I Disposizioni generali
Titolo I Principi
generali
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione
diretta dell’interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad
un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all’ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura
terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a
che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo
31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui
si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l’insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l’insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l’insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione
della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II Diritti dell’interessato
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o
il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell’interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all’interessato)
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se
vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione
o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità
delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I Regole per tutti i trattamenti
Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate
per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una
verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione
a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici
è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In
mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi
e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge
i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei
modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è
aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3,
i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con
modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1,
lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato
e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la
disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Titolo IV Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito
del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I Misure di sicurezza
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei
suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione
di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II Misure minime di sicurezza
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31,
o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
(Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
Art. 36
(Adeguamento)
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione
degli incaricati.
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime
di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI Adempimenti
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte
di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o
presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante
ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII Trasferimento dei dati all’estero
Art. 42
(Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo
stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo
82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
Parte II Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I Profili generali
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può
acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e
dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
Capo II Minori
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III Informatica giuridica
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la
visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e
il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della
sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione
di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del
presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I Profili generali
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici
interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e
11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza
e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti
di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio
di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato,
con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di
preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che
ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo
53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987,
e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati
senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono
stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati
a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali
essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio
di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III Difesa e sicurezza dello stato
Capo I Profili generali
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11,
14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla
conservazione.
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico
Capo I Accesso a documenti amministrativi
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti
di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Capo II Registri pubblici e albi professionali
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo
11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi
da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione
o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta
nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con
ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività
professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla
disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio
di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare,
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento
di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche
tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in
materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67
(Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a
requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali
sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a
dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice
di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti
di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico,
le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di
suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a
cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V Particolari contrassegni
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione
di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I Principi generali
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti
di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso
il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui
ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13,
comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno
gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato,
in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo
80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà
di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli
ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in
particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei
casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione
di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato,
con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità
fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale
uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione
medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato
e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all’interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera
a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo
per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto
di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel
quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione
del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte
dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione
delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo
il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l’informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio
nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 85, comma 4.
Capo IV Prescrizioni mediche
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui
agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte
per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in
modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma
1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da
una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
Capo V Dati genetici
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi
da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente
sia nei confronti di terzi.
Capo VI Disposizioni varie
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di
misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo
109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito
presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto
del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del
Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI Istruzione
Capo I Profili generali
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I
dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I Profili generali
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai
sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II Trattamento per scopi storici
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo
che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti
da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per
finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e
resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del
presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di
un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a
dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo
106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o
più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei
principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31,
anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per
scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1,
lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal
codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato,
l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico
ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all’evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale
Capo I Profili generali
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche
mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell’articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato
ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I Sistemi informativi
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell’interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118
sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati
per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni.
Titolo X Comunicazioni elettroniche
Capo I Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e
i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato
e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo
chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del
servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche
mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione,
al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre
dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione
delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice
e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione
della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e
per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato
che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti
il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito
con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui
al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità
del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato
possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per
finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità
individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
Capo II Internet e reti telematiche
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
Capo III Videosorveglianza
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato
per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall’articolo 11.
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata
Capo I Profili generali
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I Profili generali
Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione
artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte
I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati
personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le
norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II Codice di deontologia
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera c).
Titolo XIII Marketing diretto
Capo I Profili generali
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III Tutela dell’interessato e sanzioni
Titolo I Tutela
amministrativa e giurisdizionale
Capo I Tutela dinanzi
al garante
Sezione I Principi generali
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per
rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo
7 se-condo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III
del presente capo.
Sezione II Tutela amministrativa
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richie-ste, nonché gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta
elettroni-ca, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, co-munque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più in-teressati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della colletti-vità.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Re-pubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è
avviata un’istruttoria preli-minare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che è stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla ri-chiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscon-tro all’interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca
in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo
8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indi-cazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli
avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice
di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai
sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso l’Ufficio
del Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore specia-le, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
non-ché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche median-te idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e
il termine per la sua esecuzio-ne, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo
151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedi-menti di
cui all’ articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può
essere adottato anche prima della co-municazione del ricorso ai sensi dell’articolo
149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente
a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al ti-tolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il pro-cedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare
delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Capo II Tutela giurisdizionale
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del
Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo
143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso
è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con
ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese
di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore
a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in
relazione all’eventuale at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-sto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
Titolo II L’autorità
Capo I Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell’informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di pa-rità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere con-fermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulen-za, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retri-buzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate dall’articolo 6 del decreto del Presiden-te della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito
di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di
adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo
139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi
richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche
a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trat-tamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure
di sicurez-za dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato
di attua-zione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o conven-zioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo
di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecu-zione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della con-venzione sull’uso dell’informatica nel settore
doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000,
che i-stituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali
e per l’efficace appli-cazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo
13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autori-tà, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presen-te comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
re-so definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante.
Capo II L’ufficio del Garante
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le
disposizioni del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento
unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello
svolgi-mento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
pre-visti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per
gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
fun-zionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione
del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di
amministra-zione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità specia-le, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in
base a disposizioni di leg-ge secondo le modalità di cui all’articolo 6,
comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo o equipara-ti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corri-spondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione
o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla
base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell’indennità integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non supe-riore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo
158 ri-veste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio
cui è destinato e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a ta-le scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è sogget-to al controllo della Corte dei
conti.
Capo III Accertamenti e controlli
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al responsa-bile, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un
altro luogo di pri-vata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati
con l’assenso informato del ti-tolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale com-petente per territorio in
relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con de-creto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159
(Modalità)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli ac-certamenti è redatto sommario
verbale nel quale sono annotate anche le eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'auto-rizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribu-nale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo
220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento
è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso
un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della speci-ficità della verifica, il componente designato può farsi assistere
da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156,
comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo,
da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati co-perti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi
di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale dell’organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto
sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui
cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
Titolo III Sanzioni
Capo I Violazioni amministrative
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all’interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la
sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interes-sati, da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è pu-nita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a
tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a
lire ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che
la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli
154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II Illeciti penali
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo
33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquan-tamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi,
anche con succes-sivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando
un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I Disposizioni di modifica
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di
Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste
di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui,
rispet-tivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione,
sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio
dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato
all’esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al mede-simo interessato una
risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo
9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all’originale
e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenu-to dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole
da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma
dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l’originale"
è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del de-posito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a
norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell’ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le pa-role da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il se-guente: "L’intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del de-stinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto,
in fine, il se-guente periodo: "Nell’avviso è omessa l’indicazione del
debitore".
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive mo-dificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può es-sere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presenta-zione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modifica-zioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di rego-la mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da
notificare, fatta eccezione per il caso di notifi-cazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che prov-vedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.".
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
"è scritta all’esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma
3".
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo
148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell’atto.";
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L’agente
po-stale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma
3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio
di strumenti elettronici ante-riormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, com-pletezza ed
aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà no-tizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informa-zione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di rego-lamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e
di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o la trasformazione
in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: "median-te strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono, ".
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
di ordina-mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di
cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.".
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle
politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e con indipendenza
di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modifica-zioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone
al Presidente del Con-siglio dei ministri l’adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del
personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione" con-tenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: "Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utili-tà anche in caso di applicazione della disciplina in
materia di comunicazione istituzio-nale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifica-zioni, è sostituito dal seguente: "7. L’accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta anni
dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il
Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le
seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati per-sonali".
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’operatore sanitario e
ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a
prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato,
nonché della relati-va dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito,
in fine, il seguente pe-riodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai
dati in esse contenuti. ".
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, com-ma 2, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi
abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto
il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.".
Capo II Disposizioni transitorie
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo
34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive
le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti
al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo
26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30
aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30
giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pedia-tra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in
occasione del primo ulterio-re contatto con l’interessato, al più tardi entro
il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e
53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione
del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo
43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo
su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo
51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività
di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede
di prima applica-zione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo
2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello
iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo
o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite
del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III Abrogazioni
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre
1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001,
n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori mi-dollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicem-bre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000,
n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicura-tivo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologi-co;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di dif-fusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si os-servano nella
misura indicata dal medesimo codice.
Capo IV Norme finali
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE
del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e
4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
2004, ad ecce-zione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3,
4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, com-ma 8, e 150, comma
2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
CODICI DI DEONTOLOGIA
(ALLEGATO A))
A.1 CODICE DI
DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l’art. 25 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall’art. 12 del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il trattamento dei dati
personali nell’esercizio della professione giornalistica deve essere
effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è
applicabile anche all’attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti,
nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di
utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre
manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia
è adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti in
cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l’adozione e ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell’ordine ad adottare il codice entro il
previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha
aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi,
presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il
Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell’ordine alcuni criteri da
tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall’attività
giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha
formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio
nazionale dell’ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30
dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla
base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello
schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l’opportunità
di una revisione dell’art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il
citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell’ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all’ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta
del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell’8
aprile;
Constatata l’idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli
interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso
al Garante dal Consiglio nazionale dell’ordine con nota prot. n. 2210 del 15
luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il
codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del
codice di deontologia che figura in allegato all’ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente
Ordine dei Giornalisti
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica*.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di
stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si
svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio
del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e
la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi
collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di
tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o
altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e
dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art.
1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità,
la propria professione e le finalità
* In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
della raccolta, salvo
che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio
della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese
tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa
di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le
imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci,
almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è
possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese
editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del
trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio
della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità,
sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art.
2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario
al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai
luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e
dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all’informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica,
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,
adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le
condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto
all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità
dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il
diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialità dell’informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della
relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della
qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve
essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo
o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente
garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei
minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di
condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della
qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per
motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il
giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà
farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di
violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e
di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone
in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo
che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o
terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità
dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad
una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità
dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il
limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso
nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e
praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si
applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o
nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001,
n. 80)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna,
con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ,
il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle
categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici;
Visto l’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 ,
relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i
trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per
scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all’adozione del medesimo codice in base al
principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31
marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10
febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di
partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione
consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio
riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le
attività culturali, dell’Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell’Associazione nazionale archivistica italiana, dell’Istituto nazionale
per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo
studio della storia contemporanea, dell’Istituto storico italiano per l’età
moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle
istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell’Istituto romano per
la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche
attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il
più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e
integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il
testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché
agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente
sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed
associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici che figura in allegato all’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Il Relatore
Il Segretario Generale
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi storici*.
* In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice
sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza
frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune
garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell’interesse pubblico
allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo
agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha
esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall’obbligo
di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28
della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11
maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto
rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e
di buona condotta, l’osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento
dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg.
30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la
documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e
circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e
la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel
rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati
interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle
categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad
assicurare l’equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla
rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle
persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in
particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la
manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c)
modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30
luglio 1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli
artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in
particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio
d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
d) ai Principi
direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti,
individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa
nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato
nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
Principi Generali
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del
diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e
documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi
delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di
sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque
effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei
soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi
pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in
particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro
nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di
proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di
notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali
manifestano l’intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi
compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e
delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai
medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della
pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi
trattamenti
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono,
gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità
più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno
rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del
proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e
21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30
luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche,
nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà,
correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della
professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio
operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente
utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima
disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di
conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine,
operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche
della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche
l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche
elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in
particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed
alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali
ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti,
testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive
integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in
copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o
armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio
della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al
quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di
informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da
un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati
di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita
convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare
per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese
pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via
confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o
comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali
apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla
propria attività.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la
conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti
originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza
di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o
documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti
pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della
legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati
personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo,
la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo
trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati
abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma
verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno
l’identità e l’attività svolta dall’intervistatore nonché le finalità
della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all’autore dell’intervista
una dichiarazione scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti
nell’intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei
relativi trattamenti
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l’attività di studio, ricerca e
manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere
personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le
modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i
documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti
e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad
accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere
riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono
consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui
agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se
i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure
rapporti riservati di tipo familiare.
3. L’autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può
essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell’Interno,
previo parere del direttore dell’Archivio di Stato o del sovrintendente
archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell’Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al
comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li
conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le
quali chiede l’autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le
modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni
altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità
di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di
condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima
dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la
comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle
persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca
desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone,
nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento
dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti
dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti
o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati.
I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere
ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza,
del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra
nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero
costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene
dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere
abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o
identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni
pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n.
281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è
valutato dall’utente con particolare riguardo ai singoli dati personali
contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può
diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli
stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L’utente non è tenuto a fornire l’informativa di cui all’art. 10,
comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti
dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria
ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si
impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a
promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la
diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le
sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure
in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è
comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a
consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è
considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione
delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti
i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al
Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL’AMBITO
DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n.
191)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna,
con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle
categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto l’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999,
relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i
trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come modificato dall’articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione
dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati
personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi
titolo a partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10
febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di
partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da
rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica
- ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell’ambito
dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e
proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152
contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile
1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in
materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull’inserimento
di altri uffici di statistica nell’ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell’ISTAT, su mandato
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, ha
trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo
stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull’esame
preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all’esame definitivo del codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati nell’ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che,
a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999,
deve disciplinare l’utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori
del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell’informazione statistica ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
sulla base degli approfondimenti curati d’intesa con l’Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché
agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito
del Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato,
all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Il Relatore
Il Segretario Generale
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema
statistico nazionale*.
Preambolo
Il presente codice è
volto a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi
di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte
dell’informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della
collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all’identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi
statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il
perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e
documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000,
con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata
in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(97)18, adottata il 30
settembre 1997;
f) all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell’Unione
Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati
ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei
confronti di altri utilizzatori, in
* In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
particolare, nell’ambito
della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici
e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
Capo I Ambito di applicazione e principi generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema
statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per
la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti
istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla
medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti
dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le
metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell’art.
1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata
"Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre
per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e
diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico
nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti
istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l’informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri,
di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che
faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti,
documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l’entità alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilità dell’interessato)
1. Agli effetti dell’applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, è possibile stabilire un’associazione significativamente
probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una
unità statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi
ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in
particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o
diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a
quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per
collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche
conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo
adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e
protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l’interessato può ritenersi non
identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di
identificare l’interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi,
è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all’identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione
dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al
vantaggio che se ne può trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è
associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia
è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di
riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti
alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente l’identificazione di unità
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili
associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere
diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti
note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui
tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità
di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono
essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la
metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall’Istat
che, attenendosi ai criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), definisce
anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi
della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati
sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto
previsto dall’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del
trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l’identificazione
anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del
trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base
degli elementi previsti per l’informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla
base di un’autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di
trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche
o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l’indagine
acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato
per iscritto. In tal caso, la documentazione dell’informativa resa all’interessato
e dell’acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del
trattamento per tre anni.
Capo II Informativa, comunicazione e diffusione
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o
alle persone presso le quali i dati personali dell’interessato sono raccolti
per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere
trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso
l'interessato e il conferimento dell’informativa a quest’ultimo richieda uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto
dall’art. 10, comma 4 della Legge, l’informativa stessa si considera resa se
il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di
pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il
quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l’informativa alla persona
presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte
riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell’obiettivo
dell’indagine -in relazione all’argomento o alla natura della stessa- e
purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il
completamento dell’informativa deve essere fornito all’interessato non
appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a
meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il
soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento -successivamente
conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso
disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all’art. 13
della Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è
ritenuto di differire l’informativa, la parte di informativa differita,
nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute
meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell’indagine sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro,
in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere
data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono
essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi
di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti
o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico
nazionale, di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita
nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema
statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che
accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di
impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto
della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo
di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che
utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da
parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla
lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di
compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i
soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a
ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e
organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle
condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per
tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente
codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare
trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di
ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto,
di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i
soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti
statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del
soggetto richiedente, espressamente determinati all’atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i
soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata
richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca
scientifica per gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il
medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di
pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal
soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all’art. 2 del decreto
legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 15
della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta
applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto
previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
Capo III Sicurezza e regole di condotta
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del
personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell’organizzazione
e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente
codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della
raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all’art. 10 della Legge e di cui all’art.
6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all’interessato
di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di
rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze
delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui
agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario
per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati, in conformità all’art. 9 della Legge e all’art.
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere
conservati fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le
finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di
accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell’adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 15, comma 1, della
Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il
titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati
personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei
soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all’art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3
e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui
agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato
può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per
chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale
operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o
registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano
effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le
modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e
nazionali.
Art. 14
( Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di
lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati
per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti
all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione,
la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni
ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a
conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di
attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti
utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali
devono essere adeguate costantemente all’evoluzione delle metodologie e delle
tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere
favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti
a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano
vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I
titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la
conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati
medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente
codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del
trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con
strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di
autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione
dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente
dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso
esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più
credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della
credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato
ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la
parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che
consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione,
sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare
chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la
disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o
impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema.
In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato
dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di
autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di
ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di
incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del
trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza
delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di
sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione
di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione
di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico
sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati
sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei
dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al
successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei
dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione
di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la
cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Ulteriori misure in
caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di
cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei
strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso
dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai
dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in
tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto
dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono
trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli
incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad
accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e
garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti
esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore
una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la
conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio,
se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio
di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da
quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo
ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o
giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei
relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di
strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della
vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C)
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI
CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE
RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I Disposizioni generali ---
Titolo I Principi generali ---
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) ---
Art. 2 (Finalità)comma 1 cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; Art. 1, comma 1, l. 31
dicembre 1996, n. 675
comma 2 ---
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)comma 1 ---
Art. 4 (Definizioni)comma 1, lett. a) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; Art. 1, comma
2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del
Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c) ---
lett. d) ---
lett. e) ---
lett. f) ---
lett. g) ---
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)comma 1 cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
Artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; Art. 3, l. n.
675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento) ---
Titolo II Diritti dell’interessato ---
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)comma 1 cfr. art.
12, dir. 95/46; Art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46; Art. 17, comma
1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4 ---
Art. 9 (Modalità di esercizio)comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo
1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4 ---
comma 5 ---
comma 6 ---
comma 7 art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati ---
Capo I Regole per tutti i trattamenti ---
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)comma 1 cfr. art. 6,
dir. 95/46/CE; Art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)comma 1 cfr. art. 27, dir.
95/46/CE; Art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4 ---
Art. 13 (Informativa)comma 1 cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; Art. 10, comma 1, l.
n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)Comma 1
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; Art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)comma 1 cfr. Art. 23, dir.
95/46/CE : Art. 18, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)comma 1 cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)comma 1 cfr. Art. 2o, dir.
95/46/CE : Art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici ---
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)comma 1 ---
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4 ---
comma 5 ---
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari)comma 1 art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ; Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)comma 1 cfr. art.
8, dir. 95/46/CE; Art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)comma 1 cfr.
Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; Art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)comma 1 ---
comma 2 art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 10 art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N.
135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999
Capo III Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici ---
Art. 23 (Consenso)comma 1 cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; Art. 11,
comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il
consenso)comma 1, lett. a) cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; Artt. 12, comma 1, lett.
a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20
comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n.
675/1996
lett. h) ---
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996;
art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)comma 1 art. 21 commi 1 e 2, l.
n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ; Art.
22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)comma 1 cfr. art. 8, par. 5, dir.
95/46/CE Art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento ---
Art. 28 (Titolare del trattamento)comma 1 ---
Art. 29 (Responsabile del trattamento)comma 1 cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; Art.
8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento)comma 1 cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE
; Artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I Misure di sicurezza cfr. art.
17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)comma 1 art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n.
171
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II Misure minime ---
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) ---
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) ---
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI Adempimenti ---
Art. 37 (Notificazione del trattamento)comma 1 art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr.
art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione)comma 1 art. 19, dir. 95/46/CE Art. 7, comma
2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 ---
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)comma 1, lett. a) art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE Art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b) ---
comma 2 ---
comma 3 ---
Art. 40 (Autorizzazioni generali)comma 1 art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art.
14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)comma 1 ---
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII Trasferimento dei dati all’estero cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)comma 1 ---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)alinea del comma 1 art. 28,
comma 1, l. n. 675/1996
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996;
art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), l. n.
675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II Disposizioni relative a specifici settori ---
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I Profili generali cfr. Art. 3,
dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti) ---
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) art. 3, par. 2, (primo periodo)
dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) ---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione) ---
Capo II Minori ---
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) ---
Capo III Informatica giuridica ---
Art. 51 (Principi generali) ---
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) ---
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I Profili generali cfr.
Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n.
675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) ---
Art. 55 (Particolari tecnologie) ---
Art. 56 (Tutela dell’interessato) ---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione) ---
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I Profili generali art. 3, dir.
95/46/CE ;
Art. 58 (Disposizioni applicabili)comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n.
675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4 ---
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico ---
Capo I Accesso a documenti amministrativi ---
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) art. 43, comma 2, l. 675/1996; art.
16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) art. 16,
comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II Registri pubblici e albi professionali ---
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)comma 1 art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 ---
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali ---
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti) ---
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico ---
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)comma 1 art. 7,
comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)comma 1 art.
8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)comma 1 art. 10, comma 1, d.lg. n.
135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)comma 1, lett. a) art. 11, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)comma 1 art. 13, comma 1, d.lg. n.
135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)comma 1 art. 16, comma 1, lett. a)
e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) Provv. Garante n.
1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V Particolari contrassegni ---
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) ---
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario cfr. Art. 8, dir.
95/46/CE
Capo I Principi generali ---
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1. d. lg. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)comma 1
Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso ---
Art. 77 (Casi di semplificazione) ---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) ---
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) ---
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) ---
Art. 81 (Prestazione del consenso) ---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)comma 1 ---
comma 2 Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 ---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) ---
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)comma 1 art. 23, comma 2, l. n.
675/1996
comma 2 ---
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico ---
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)comma 1 art. 17, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)comma 1 ---
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV Prescrizioni mediche ---
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 2,
d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma
1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)comma 1 ---
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V Dati genetici ---
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)comma 1 art.
17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2 ---
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI Disposizioni varie ---
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) ---
Art. 92 (Cartelle cliniche) ---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000
comma 2 ---
comma 3 ---
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) ---
Titolo VI Istruzione ---
Capo I Profili generali ---
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)comma 1 art. 330-bis, (primo e
secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2 art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Cfr. artt. 6,
11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Capo I Profili generali ---
Art. 97 (Ambito applicativo) ---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, d.lg. n.
135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)Comma 1 art. 9, comma
1 bis, l. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca) art. 6, comma 4,
d.lg. n. 204/1998
Capo II Trattamento per scopi storici ---
Art. 101 (Modalità di trattamento)comma 1 art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) ---
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici ---
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)comma 1 art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)comma 1 art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 ---
comma 4 ---
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)comma 1 art. 10, comma 4, d.lg. n.
281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) ---
Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita) ---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)comma 1 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale ---
Capo I Profili generali ---
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 20, comma 2,
lett. b), d.lg., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)comma 1 art. 9, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro ---
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro ---
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)comma 1 e 2 art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale ---
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)commi 1 e 2 art.
12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo ---
Capo I Sistemi informativi ---
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)comma 1 art. 20, comma 1,
lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)comma 1 art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n.
467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) ---
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv.
Da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X Comunicazioni elettroniche ---
Capo I Servizi di comunicazione elettronica ---
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente)
cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)comma 1 cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 ---
comma 5 art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)comma 1 cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5 ---
Art. 125 (Identificazione della linea)comma 1 cfr. art. 8, direttiva n.
2002/58/CE Art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)comma 1 cfr. art. 10, direttiva n.
2002/58/CE Art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 ---
comma 4 art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)comma 1 cfr. art. 11,
direttiva n. 2002/58/CE Art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE Art. 9,
d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE Art.
10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) cfr. art. 15,
direttiva n. 2002/58/CE
Capo II Internet e reti telematiche ---
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. a),
d.lg. n. 467/2001
Capo III Videosorveglianza ---
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. g),
d.lg. n. 467/2001
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata ---
Capo I Profili generali ---
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 22, comma 4, lett. c),
secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I Profili
generali cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)comma 1,
lett. a) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, l. n.
675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n.
675/1996
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II Codice di deontologia ---
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) art. 25,
commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali ---
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 467/2001
Parte III Tutela dell’interessato e sanzioni ---
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al
Garante Sezione I Principi generali Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela) ---
Sezione II Tutela amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami) ---
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31,
comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni) ---
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale ---
Art. 145 (Ricorsi)comma 1 art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)comma 1 art. 29, comma 2, primo periodo, l. n.
675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 ---
Art. 147 (Presentazione del ricorso)comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett.
a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)comma 1 art. 19, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)comma 1 art. 20, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 ---
comma 5 art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)comma 1 art. 29, comma 5, l. n.
675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 ---
Art. 151 (Opposizione)comma 1 art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 ---
Capo II Tutela giurisdizionale ---
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)comma 1 art. 29, comma 8, l. n.
675/1996
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 ---
comma 5 ---
comma 6 ---
comma 7 ---
comma 8 ---
comma 9 ---
comma 10 ---
comma 11 ---
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14 ---
Titolo II L’Autorità Capo I Il Garante per la protezione dei dati personali
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)comma 1 art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)alinea del comma 1 art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. G) ---
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5 ---
comma 6 art. 40 l. n. 675/1996
Capo II L’Ufficio del Garante ---
Art. 155 (Principi applicabili)comma 1 art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)comma 1 art. 33, comma 1, ultimo periodo,
l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6 ---
comma 7 art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III Accertamenti e controlli ---
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)comma 1 art.
32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)comma 1 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità)comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n.
501/1998
comma 2 art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, l. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)comma 1 art. 32, comma 6, primo periodo, l.
n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5 ---
comma 6 ---
Titolo III Sanzioni cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Capo I Violazioni amministrative ---
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)comma 1 art. 39, comma
2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)comma 1 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)comma 1 art. 34, comma 1, l. n.
675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)comma 1 art. 39, comma 1,
l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)comma 1 ---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)comma 1 art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II Illeciti penali ---
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)comma 1 art. 35, comma 1, l. n. 675/1996;
art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)comma 1 art.
37-bis, comma 1,l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)comma 1 art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)comma 1 art. 37, comma 1, l.
n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie) ---
Art. 172 (Pene accessorie)comma 1 art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali ---
Capo I Disposizioni di modifica ---
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen) ---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) ---
Art. 175 (Forze di Polizia) ---
Art. 176 (Soggetti pubblici) ---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) ---
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4 ---
comma 5 ---
Art. 179 (Altre modifiche) ---
Capo II Disposizioni transitorie ---
Art. 180 (Misure di sicurezza) ---
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 ---
comma 6 ---
Art. 182 (Ufficio del Garante) ---
Capo III Abrogazioni ---
Art. 183 (Norme abrogate) ---
Capo IV Norme finali ---
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) ---
Art. 186 (Entrata in vigore) --- |