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REGOLAMENTO D I POLIZIA URBANA In vigore dall’aprile 2002
TITOLO 1 : DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 :
Finalità
- Il Regolamento di Polizia
Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico
ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città,
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina
al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la
più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e
dell’ambiente.
- Il presente Regolamento è
efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate
da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- Quando, nel testo degli
articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso
deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2 :
Funzioni di Polizia Urbana
- Le funzioni amministrative di
polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello
Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.
Art. 3 :
Accertamento delle violazioni
- La vigilanza relativa
all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia
Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti
dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici
appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente
ordinamento.
- L'accertamento delle violazioni
è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e
successive modifiche.
- Il Sindaco può adottare
specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al
Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
Art. 4 :
Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta
Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 167 del 21/12/2000.
TITOLO 2 :
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 5 :
Spazi ed aree pubbliche
- Deve essere consentita la
libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1 del
Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- Sono, pertanto, vietati gli
atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l’indicata
finalità.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione
dell’attività.
Art. 6 :
Luminarie
- Non è soggetta a preventiva
autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al
Settore competente almeno 30 giorni prima dell’inizio della iniziativa e
comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall’Autorità Locale di
Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine,
sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di
qualsiasi riferimento pubblicitario.
- Negli allestimenti possono
essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture
comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che
- gli stessi non vengano
danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso
vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli
edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo
consenso della proprietà.
- Le luminarie, poste
trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non
inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al
transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada
destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- Chiunque sia incaricato di
eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione
sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di
impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle
installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle
soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale
dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche
preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione
gli impianti non possono essere installati.
- Nel caso in cui la
collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in
corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere
il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- Le spese per la collocazione,
il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli
interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei
soggetti indicati nei commi precedenti.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a
€ 300 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 7 :
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Previo consenso della
proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o
piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di
messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la
loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del
precedente articolo.
- Le spese per la collocazione,
il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli
interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti
che ne effettuano il montaggio.
Art. 8 :
Atti vietati su suolo pubblico
- Sul suolo pubblico è vietato:
- lavare i veicoli;
- eseguire giochi che possano
creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o
comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di
bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili,
nonché lo scoppio di petardi;
- scaricare acque e liquidi
derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle
fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di
qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi o
effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle
fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- bivaccare o abbandonare
rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i
portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie
di ingresso;
- creare turbativa e disturbo
al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle
strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo
difforme da quello stabilito;
- soddisfare in spazi ed aree
pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal
Comune;
- abbandonare e/o lasciare
incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei
rifiuti.
- E' altresì vietato introdursi
e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici
aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla
nettezza dei luoghi e al decoro.
- La violazione di cui al comma
1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e
l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- La violazione di cui al comma
1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- Le altre violazioni di cui ai
commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €
150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 3 :
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 9 : Marciapiedi e
portici
- Fatto salvo quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti:
- Le pavimentazioni dei portici
e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno
parte o dall’Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli
edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di
loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- Non si possono percorrere
portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad
eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini
e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- Le violazioni di cui sopra
comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 10 :
Manutenzione degli edifici
e delle aree.
- I proprietari, i locatari e i
concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e
alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende
esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni,
rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento
della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la
necessità dall'Autorità comunale.
- I proprietari o i locatari o i
concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle
targhe dei numeri civici.
- I proprietari devono mantenere
gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare
caduta dell'acqua piovana.
- Le acque piovane che scolano
dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate,
lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella
apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal
proprietario.
- I proprietari o i locatari o i
concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di
fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- Gli stessi soggetti di cui al
comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree
cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico
passaggio.
- I proprietari, gli affittuari,
i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture
di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro
storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere,
garantendo comunque l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per
ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- Le violazioni di cui ai commi
5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- La violazioni di cui al comma
2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
Art. 11 : Operazioni di
vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Le operazioni di spurgo dei
pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte
adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con
idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- Le violazioni di cui al comma
precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 12 :
Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Sui beni appartenenti al
patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- apporre, disegnare ovvero
incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti,
segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure
insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- modificare o rendere
illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei
fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice
della Strada;
- spostare le panchine dallo
loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e
di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
- collocare direttamente o
indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o
alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque
genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale
celebrativo delle festività civili e religiose.
- Su edifici privati, in
mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare
sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o
figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici
stessi;
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino.
Art. 13 :
Nettezza del suolo e dell’abitato
- Fermo restando quanto previsto
per le attività mercatali, all’art. 59 del Regolamento comunale dei Servizi di
Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività
mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree
o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del
suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora
questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- Fermo restando quanto previsto
al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali
a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede
dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di
marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- I contenitori per la raccolta
di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all’esterno
degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme
sull’occupazione del suolo pubblico.
- Nella esecuzione delle
operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i
rifiuti sulla pubblica via.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e
dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 14 : Sgombero neve
- I
proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di
tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal
ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti
l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad
eliminare il pericolo.
- Gli stessi devono provvedere
a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui
balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o
di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da
balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare
pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- Ai proprietari di piante i
cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì
fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- La neve deve essere ammassata
ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o
a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- La neve ammassata non deve
essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- E’ fatto obbligo ai
proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con
transennamenti opportunamente disposti.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- Le violazioni di cui ai commi
3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 15 : Rami e siepi
- I rami e le siepi che
sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni
qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei
proprietari o locatari.
- Si possono ammettere
sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del
marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- I rami e comunque i residui
delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei
soggetti di cui al comma 1.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 16 :
Pulizia fossati
- I proprietari, gli affittuari,
i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni
devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di
cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali
di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree
pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed
impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e
percorribilità delle strade.
- La pulizia degli spazi
suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno,
rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile
e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 17 :
Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Chiunque carichi, scarichi o
trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o
sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la
pulizia.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 18 :
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Ferme restando le prescrizioni
inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici
Esercizi dall'art. 57 del Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei
rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi
o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di
immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,
abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che
all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante
risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al
comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00
e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 19 :
Esposizione di panni e
tappeti
E’ vietato scuotere
tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico
passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del
parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se
creano disturbo o pericolo.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 4 :
NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 20 : Ripari ai pozzi,
cisterne e simili
- I pozzi, le cisterne e le
vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere
le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente
chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali,
oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.
Art. 21 : Oggetti mobili.
- Gli oggetti mobili collocati
sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio
prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere
adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- L'annaffiatura delle piante
collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o
pericolo al pubblico transito.
- La violazione di cui al comma
1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione
accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- La violazione di cui al comma
2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e la sanzione
accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 22 :
Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
- E’ fatto obbligo a chiunque
proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri
di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- E’ vietato eseguire in ambiente
esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza
l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri
e vapori nell’ambiente circostante
- Nei cantieri edili, le
operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di
strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con
getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente
esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- La violazione di cui al comma
1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- Le violazioni di cui ai commi
2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 23 :
Accensioni di fuochi
- E’ vietato bruciare materiali
di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi
liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché
materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E’ fatto salvo quanto
previsto dall’art. 42, comma 3 del Regolamento Comunale dei Servizi di
Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari
specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- E’ comunque vietato accendere
fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art. 52 c.2 TULPS
ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi
in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle
abitazioni, nonchè nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- Se per qualsiasi causa, anche
naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno
dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- L’uso di bracieri, griglie e
barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private e su
quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- Le violazioni di cui ai commi
1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi.
- Le violazioni di cui ai commi
3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 24 : Utilizzo di strumenti
musicali
- Negli spazi ed aree di cui
all’art. 1, e’ vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi
radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle
ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi
sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- Dalle ore 24,00 alle ore
07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o
urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di
espressa autorizzazione in deroga.
- Le violazioni di cui ai commi
1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il
trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le
attività non consentite.
Art. 25 :
Attività produttive ed
edilizie rumorose
I macchinari
industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni,
martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati
adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno
rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le
emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- Le attività e le lavorazioni
rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle
fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale,
potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle
ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- Nell’esercizio di attività
anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione
in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti
in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del
riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella
movimentazione di materiali e cose, etc.
- Per i circoli privati ubicati
in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti
musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili
dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l’esercizio
dell’attività in fasce orarie diverse.
- Fatti salvi i limiti di
orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino
l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il
superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in
possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal
Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni
tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima
dell’inizio della attività temporanea.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00
ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- La violazione di cui al comma
5) comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art. 10, comma 3,
della L. 447/95.
Art. 26 :
Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali
- Chiunque detenga, all’esterno
dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo,
videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e
fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il
trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.
Art. 27 : Uso dei dispositivi
antifurto
- Fatto salvo quanto disposto
dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera
g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni
private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono
essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti
continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- Chiunque utilizza dispositivi
acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad
esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati
identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili
in grado di disattivare il sistema di allarme.
- Fatto salvo, altresì, quanto
previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i
dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che
creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un
idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale
disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste
a carico del trasgressore.
- La violazione di cui al comma
1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il
trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- Le violazioni di cui ai commi
2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .
Art. 28 :
Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- E’ vietato l’impiego dei
dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l’allontanamento dei
volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle
abitazioni.
- E’ inoltre vietato l’utilizzo
di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche
nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e
l’altra non inferiore a 10 minuti.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il
trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.
Art. 29 :
Depositi esterni
- Fatte salve specifiche
normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di
deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato
l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la
raccolta di acqua piovana al loro interno.
- E’ vietato il mantenimento allo
scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa
raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per
qualsiasi finalità.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il
trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 30 : Sosta o fermata di
veicoli a motore
- E' fatto obbligo a tutti i
conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di
spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o
fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del
traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze
tecnico/funzionali.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
TITOLO 5 : ANIMALI
Art. 31 : Animali di affezione
- I proprietari o possessori di
animali di affezione devono vigilare affinchè questi non arrechino in alcun
modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- Gli stessi devono, inoltre,
garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli
animali.
- Le violazioni di cui ai
precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €
150,00.
Art. 32 :
Custodia e tutela degli
animali
Ai proprietari o
possessori di animali è vietato:
- consentire che gli animali
con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In
caso si verificasse l’imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in
custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- effettuare la pulizia delle
gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- tosare, ferrare, strigliare o
lavare animali sulle aree di cui all’art. 1;
- lasciar vagare animali di
qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- I volontari che si occupano
della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a
rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di
alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- Con apposita Ordinanza del
Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali
e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- La violazione di cui al comma
1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi.
- La violazione di cui al comma
2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
Art. 33 :
Cani
- I proprietari di cani
o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con
apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già
segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente, idonea museruola.
- Potranno essere lasciati senza
guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per
l’attività venatoria.
- I cani, se custoditi
all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non
poter incutere timore o spavento ai passanti.
- Ove siano custoditi cani è
fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con
cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- I proprietari di cani, gli
allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i
propri animali all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla
nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- I proprietari dei cani, entro
30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all’identificazione
degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l’attestato
dell’avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.
- Le violazioni di cui ai commi
1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- La violazione di cui al comma
5) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
- La violazione di cui al comma
6) comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
Art. 34 : Detenzione di animali
da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato
- Nel centro abitato ne è
ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali
devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti
vigenti.
- L'apicoltura non è consentita
nel centro abitato.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
TITOLO 6 :
POLIZIA ANNONARIA
Art. 35 :
Erboristerie
- Fino all’entrata in vigore di
una nuova disciplina sul settore dell’erboristeria la materia è soggetta anche
alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del
diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti
preconfezionati all’origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i
prodotti erboristici.
- Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n.
1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a
dose e forma di medicamento.
- Il settore dell’erboristeria
comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono
prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- In caso di violazione dei commi
1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui
alla legge 99/1931.
- In caso di violazione del comma
3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.
Art. 36 :
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Negli esercizi di vicinato
abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato
degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e
che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è
vietato:
- fornire contenitori, piatti,
bicchieri e posate non monouso,
- mettere a disposizione del
pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi,
sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature
per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l’uso.
- Non costituisce attività di
somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato dal
venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- Chi esercita abusivamente
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto
alle sanzioni di cui alla L. 287/92.
Art. 37 :
Attività miste
- Qualora nei locali in cui si
esercita un’attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche
un’attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia
delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la
superficie.
- I locali in cui si svolge la
vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia
urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima
normativa sulle destinazioni d’uso degli immobili .
- C
hi
viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla
regolarizzazione dell’attività.
Art. 38 :
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Nel territorio comunale possono
svolgere l’attività di vendita in forma itinerante:
- i titolari di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune
dell’Emilia Romagna,
- i titolari di autorizzazione
di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
- i produttori agricoli
esercenti l’attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende.
- L’attività di vendita in
forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere
esercitata:
- con mezzi motorizzati o altro
purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su
banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
- Per lo svolgimento
dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
- è vietato posizionare i
veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche solo per il
tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono
vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- per salvaguardare la quiete e
per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività di vendita non può essere
esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o
altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
- salvo espressa
autorizzazione, è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei
giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li
attraversano;
- è vietato, salvo espressa
autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei
defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- E’ consentita la consegna
porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di
editori, distributori ed edicolanti.
- Chi viola le disposizioni di
cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- Chi viola le disposizioni di
cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
Art. 39 :
Commercio su aree pubbliche – regime della aree
- I titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati
a svolgere l’attività in aree appositamente individuate, con provvedimento
dell’Amministrazione Comunale.
- L’attività di vendita è
consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e
l’area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E’ vietato l’ancoraggio
al suolo delle strutture di vendita.
- L’atto autorizzatorio dovrà
essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- Le violazioni di cui ai commi
1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l’obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi e l’allontanamento immediato dall’area.
- La violazione di cui al comma
3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 40 :
Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
- L’autorizzazione
all’occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né
parzialmente a terzi.
- E’ vietata la vendita tramite
estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- L’esercente, su richiesta degli
organi di vigilanza ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa in
originale.
- L’esercente ha l’obbligo di
tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di 2 metri.
Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli
accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- Nell’esercizio dell’attività su
aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia
elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non
inquinanti.
- L’esercente assume tutte le
responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con
l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti
la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
L’esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o
a proprietà di terzi.
- L'esercizio dell'attività di
vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di
pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- La vendita e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in
materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità
sanitaria.
- Chi viola le disposizioni di
cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- Chi non osserva le disposizioni
di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla
regolarizzazione dell’attività.
Art. 41 : Occupazioni per
esposizione di merci
- Chi esercita attività
commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una
parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere
l’autorizzazione all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- I generi alimentari possono
essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell’ASL e
devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm
dallo stesso.
- L’autorizzazione di cui al
presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel
periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere
rimosse contestualmente alla chiusura dell’esercizio.
- Chi viola le disposizioni di
cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste
nel vigente Regolamento TOSAP e all’obbligo della rimessa in pristino dei
luoghi.
- Fatto salvo quanto disposto
dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai
precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all’obbligo della rimessa
in pristino dei luoghi.
Art. 42 :
Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico
esercizio
- L’allestimento di aree
attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione
di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di
sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- Qualora l’attività di cui al
comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il
rispetto del Regolamento TOSAP.
- Le autorizzazioni di cui ai
commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato espressamente
nell’autorizzazione di cui al comma 1).
- Ai pubblici esercizi, insediati
sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie
in vetro.
- Salvo violazioni di altre norme
legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti
commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00
ed è tenuto alla regolarizzazione dell’attività.
Art. 43 :
Insediamento di attività produttive.
- Ferme restando le disposizioni
del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in
materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico
delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare
in una attività di commercio all’ingrosso, di agenzia d’affari o di produzione
di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall’inizio o dal
subentro, una comunicazione di insediamento dell’attività all’Ufficio competente
o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti
relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di
sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare
analoga comunicazione.
- Chi viola le disposizioni di
cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.
Art. 44 :
Targhetta dell’amministratore di condominio
- Gli amministratori di
condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei
condomini di competenza o nell’atrio degli stessi una targhetta indicante il
proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- La targhetta, per non essere
assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla pubblicità, deve
essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- La targhetta, se esposta
accanto al portone di ingresso di condomini siti all’interno di zone ed
edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia
realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- Le violazioni di cui ai commi
1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00 e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni.
TITOLO 7 :
VARIE
Art. 45 :
Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Fermo restando quanto stabilito
dall’art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la
collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali
indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree
pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico,
rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- Le raccolte possono essere
effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di
Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’Associazionismo e
Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a
privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale,
firmata dal responsabile dell’Associazione o Ente.
- Chi effettua la raccolta deve
essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente
dell’Associazione o Ente.
- Le raccolte fondi su aree
pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- Sono in ogni caso vietate le
raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- La violazione di cui al comma
3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- Le violazioni di cui ai commi
4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 46 :
Accattonaggio
- E’ vietato raccogliere questue
ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- La violazione di cui al comma
precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo di cessare l’attività.
Art. 47 :
Artisti di strada
- L’autorizzazione per lo
svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei
casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello
spazio all’uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel
rispetto dell’art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della
Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- L’autorizzazione
all’occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono
disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..
Art. 48 :
Divieto di campeggio libero
- In tutto il territorio
comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso
pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o
attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai
possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e
luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare
lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- Gli operatori di Polizia
Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione
con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da
assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia
e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di
Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque
legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la
stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra disposto.
- Con apposito provvedimento
possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per
situazioni di emergenza.
- Chiunque non ottemperi a quanto
sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a
questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio comunale
delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed
ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le
modalità dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private
che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo
in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico
dell’avente diritto.
Art. 49 :
Bagni
- Il divieto di balneazione nel
fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- Sono comunque interdetti alla
balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- E’ inoltre vietato camminare
sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia
naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- Le violazioni di cui ai commi
precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e
l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività.
Art. 50 :
Contrassegni del Comune
- E’ vietato usare lo stemma del
comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per
contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi
genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale o previo
accordo con la stessa.
- La violazione di cui al comma
precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in
pristino dei luoghi.
TITOLO 8 :
SANZIONI
Art. 51 :
Sanzioni amministrative
- La violazione alle norme
contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689
e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- Quando le norme del presente
Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi
sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento o la rimessa in
pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e
contestazione della violazione.
- Detti obblighi, quando le
circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti
l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di
accertamento o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo
dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore.
- Quando il trasgressore non
esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si
provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese
eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.
TITOLO 9 :
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 52:
Abrogazioni di norme.
Il Regolamento Comunale di
Polizia Urbana approvato dalla G.P.A. in data 21/08/1903 e successive
modificazioni ed integrazioni, è abrogato, ad eccezione dell’appendice
costituente il cosidetto "Regolamento per l’uso e la salvaguardia dei parchi e
dei giardini pubblici e la conservazione del verde pubblico" (articoli dal 195
al 207) , approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del
11/06/1998.
Vengono inoltre abrogate le
seguenti ordinanze sindacali:
- N. 26944 del 07/09/1993
sull’impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri";
- N. IV 4223/4.2/B sull’obbligo
della rimozione degli escrementi dei propri animali da parte delle persone
che li conducono;
- N. 11539/96 sulla pulizia dei
fossi;
- Punto 5 dell’Ordinanza n.
140218 del 25/10/2000, relativamente al divieto di mantenere accesso il
motore dei veicoli quando i veicoli stessi non siano in marcia;
- N. IX – 26900/97 relativa
all’apposizione della targhetta da parte degli Amministratori di condomini;
- N. 30447 del 06/09/1999
relativa a comportamenti vietati sulle aree pubbliche.
Art. 53 :
Entrata in vigore
Il presente Regolamento di
Polizia Urbana entra in vigore il 15 aprile 2002.
Art. 54 : Norma finale
Eventuali modifiche disposte con
atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del
presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
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