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Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Legge 9
dicembre 1998, n. 431
Supplemento
Ordinario n. 203/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998
Entrata in
vigore: 30 dicembre 1998
Capo I
Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 1
Ambito di applicazione
I contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di
locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
- Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
- ai contratti di
locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati
secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente
legge;
- agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa
vigente, statale e regionale;
- agli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche.
- Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai
contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori
per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
- A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti
di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2
Modalità di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione
- Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi
i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte
interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla
data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui
al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
- Per i contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi
dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori.
- In alternativa a quanto
previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali
sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale
fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a
cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
- Per favorire la realizzazione
degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo
di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi
stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite
minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo
possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati
per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni.
- I contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre
anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del
contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il
contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di
disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
- I contratti di locazione
stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Disdetta del contratto da parte del
locatore
- Alla prima scadenza dei
contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del
contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei
mesi, per i seguenti motivi:
- quando il locatore intenda
destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore,
persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali
o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro
immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia
la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune;
- quando l'immobile sia
compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di
indispensabili lavori;
- quando l'immobile si trovi
in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero
si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito
all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a
norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell'immobile stesso;
- quando, senza che si sia
verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non
occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda
vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad
uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui agli articoli
38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (equo canone)
- Nei casi di disdetta del
contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d)
ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della
concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del
rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui all'articolo
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392,(equo canone) se il proprietario,
terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il
motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta
è fondata.
- Qualora il locatore abbia
riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo
esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da
determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone
di locazione percepito.
- Per la procedura di diniego di
rinnovo si applica l'articolo 30
della legge 27 luglio 1978, n. 392,(equo canone) e successive
modificazioni.
- Nel caso in cui il locatore
abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto
al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
- Il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto,
dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale
Art. 4
Convenzione nazionale
- Al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro
dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di
promuovere una convenzione, di seguito denominata convenzione nazionale, che
individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in
relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e
ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle
parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui
al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti
espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi
del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente
all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,
costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo
8.
- I criteri generali di cui al
comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da
parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle
parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
- Entro quattro mesi dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito
decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui
al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte
dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 2.
- Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da
adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle
regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis
Tipi di contratto
- La convenzione nazionale di
cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei
contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti di
locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei
contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5,
commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono
indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione
a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per
la misurazione delle superfici degli immobili.
- In caso di mancanza di accordo
delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 5
Contratti di locazione di natura
transitoria
Il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai
limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze
delle parti.
- In alternativa a quanto
previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per
soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei
tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis.
- È facoltà dei comuni sede di
università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione,
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei
canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni
degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel
settore.
Capo III
Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 6
Rilascio degli immobili
Nei comuni indicati all'articolo 1
del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il locatore ed il conduttore
di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento
esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di
sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
- Trascorso il termine di cui
al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della
locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i
trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del
codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo
11 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa
opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618
del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa
nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione
all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
- Per i provvedimenti
esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con
istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5.
Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore
possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica
con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
- Il differimento del termine
delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto
mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia
cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia
formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione
di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può
essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di
handicap o malato terminale.
- Durante i periodi di
sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al
comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i
periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i
conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del
codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per
cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del
codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli
oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del
1978 (equo canone).
- Fatto salvo quanto previsto
dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del
1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché
quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con
data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.(*)
* La Corte costituzionale, con
sentenza n. 482 del 9 novembre 2000, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.
Art. 7*
Condizione per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile
- Condizione per la messa in
esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la
dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che
l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il
reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura
civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla
quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli
estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito
derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute
di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
* La Corte costituzionale, con
sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Capo IV
Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art. 8
Agevolazioni fiscali
Nei comuni di cui all'articolo 1
del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di
cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti
contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è
assunto nella misura minima del 70 per cento.
- Il locatore, per usufruire
dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei
redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
- Le agevolazioni di cui al
presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i
contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 1.
- Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i
criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La
proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle
risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento
del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista
dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle
finanze.
- Omissis.
- Per l'attuazione dei commi
da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire
157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di
lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003
e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9*
Disposizioni per i fondi per la
previdenza complementare
[1. I fondi per la previdenza
complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione
dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i
redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all'IRPEG.] *
* Articolo abrogato dall'art.
7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Art. 10
Ulteriori agevolazioni fiscali
- Con provvedimento collegato
alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere
dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti
dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento
collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di
reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire
anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili.
Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
- Le detrazioni di cui al comma
1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo
11.
Art. 11
Fondo nazionale
- Presso il Ministero dei lavori
pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Per ottenere i contributi di
cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
- Le somme assegnate al Fondo di
cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché,
qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie
o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in
convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati.
- Il Ministro dei lavori
pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
- Le risorse assegnate al Fondo
di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno
2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al
fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno
precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è
comunicato al ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun
anno.(1)
- Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi
bilanci.
- Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni
delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi
del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei
comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite
ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle
regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o
alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli
oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono
posti a carico dell'ente inadempiente.(2)
- I comuni definiscono l'entità
e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al
comma 4.
- Per gli anni 1999, 2000 e
2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma
3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla
deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano
nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento.
- Il Ministero dei lavori
pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003
delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate
derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1
a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
- Le disponibilità del Fondo
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Note:
(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art.
1 della L. 8 febbraio 2001, n.21
(2) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art.
2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12
Osservatorio della condizione abitativa
- L'Osservatorio della
condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed
effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della
situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio,
anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni
con propri provvedimenti.
Art. 13
Patti contrari alla legge
- È nulla ogni pattuizione volta
a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato.
- Nei casi di nullità di cui al
comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla
riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme
corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
- È nulla ogni pattuizione volta
a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
- Per i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi
le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli
accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma
1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o
altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
- Nei casi di nullità di cui al
comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla
riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì
richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione
venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì
consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un
rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del
contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che
abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al
presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
- I riferimenti alla
registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti
se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso
Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazione
di norme
- In sede di prima applicazione
dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di
novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
- Con l'attuazione del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13,
comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale
in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
- Sono abrogati l'articolo
11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis, 2, 3, 4, 5
e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
- Sono altresì abrogati gli
articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle
locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
- Ai contratti per la loro
intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
Copertura finanziaria
- All'onere derivante
dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per
l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici,
nonché, quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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