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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare
RUPERTO
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco Maria FLICK |
Presidente
Giudice
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 7 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 13
gennaio 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Mohammed Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 2000, e il 6 giugno 2000 dal Tribunale di Nocera Inferiore
nel procedimento civile vertente tra Correale Antonio e Sellitto Sabato,
iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti
l’atto di costituzione di Banchi Carlo nonché gli atti di intervento
della Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia e del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell’udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore
Annibale Marini;
uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti per Banchi
Carlo.
Ritenuto in fatto
- Con ordinanza emessa il 13
gennaio 2000, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
all’art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art.
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
La norma denunciata pone quale «condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile locato», adibito ad uso
abitativo, «la dimostrazione che il contratto di locazione è stato
registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione
dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato
dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi» ed ai
fini della predetta dimostrazione dispone che nel precetto debbano essere
indicati «gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli
estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il
contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi
dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal
contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di
versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza».
Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di essere
chiamato a decidere – in una procedura per rilascio di immobile adibito ad
uso abitativo promossa in base a convalida di sfratto per morosità – su
un’opposizione ex art. 615 del codice di procedura civile fondata sulla
mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dal menzionato
art.
7 della legge n. 431 del 1998. Motiva specificamente in ordine
all’applicabilità di detta norma anche ai rapporti di locazione
costituiti, come quello dedotto in giudizio, prima dell’entrata in vigore
della legge n. 431 del 1998 [applicabilità del resto confermata dalla norma
interpretativa, entrata in vigore successivamente all’ordinanza di
rimessione, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio
2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare
il disagio abitativo), convertito con modificazioni nella legge 20 aprile
2000, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni
per fronteggiare il disagio abitativo)] ed in punto di fatto dichiara
accertata l’effettiva mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste
dalla norma, cosicché l’opposizione dovrebbe essere – a suo avviso -
senz’altro accolta.
Ritiene peraltro lo stesso rimettente che la norma, ponendo un limite al
diritto di agire esecutivamente, non determinato da finalità di
contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e del conduttore
esecutato, si ponga in contrasto con il diritto di agire in giudizio
tutelato dall’art. 24, primo comma, della Costituzione, sicuramente
riferibile anche alla fase dell’esecuzione forzata.
Ed invero la norma denunciata sarebbe – secondo il giudice a quo –
esclusivamente ispirata ad esercitare un controllo sulla posizione fiscale
del locatore, relativamente all’immobile del quale intende riottenere la
disponibilità; ma proprio il fatto di subordinare la possibilità di
mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio, peraltro immediatamente
eseguibile, ad adempimenti che attengono unicamente al rapporto
locatore-erario integrerebbe una violazione dell’art. 24 Cost.
- 1.1.
- Si è costituito in
giudizio Carlo Banchi, locatore esecutante, concludendo per
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
- 1.2.
- Con il medesimo atto è
intervenuta nel giudizio, assumendo identiche conclusioni, la
Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia, non
costituita nel giudizio a quo.
- 1.3.
- In una memoria
illustrativa depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica le
predette parti private precisano che la questione sollevata dal
Tribunale di Firenze riguarda il piano sostanziale della norma
impugnata, e cioè quello relativo agli adempimenti tributari assunti
quale condizione sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento
giudiziale, e non già il piano probatorio formale, rappresentato dalla
dimostrazione di tali adempimenti.
Ed osservano, quindi, che, sotto un profilo specificamente tributario,
la disposizione contenuta nell’art.
7 della legge n. 431 del 1998, come interpretata autenticamente dal
decreto-legge n. 32 del 2000, costituisce una forma di aggravamento
delle sanzioni previste dalla disciplina dei singoli tributi, in
contrasto con i principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) circa
il divieto di retroattività delle norme tributarie (art. 3) ed il
divieto di utilizzazione di decreti-legge per l’istituzione di nuovi
tributi e la estensione a nuovi soggetti di quelli già esistenti
(art. 4).
Per quanto concerne, in particolare, l’imposta di registro, che grava
in solido su entrambe le parti del contratto, la norma impugnata sarebbe
oltretutto lesiva del principio di eguaglianza, prevedendo la sanzione
aggiuntiva dell’improcedibilità dell’azione esecutiva a carico del
solo locatore e lasciando, invece, il conduttore libero di esercitare
tutti i diritti derivanti dal contratto. Disparità di trattamento
questa che potrebbe essere eliminata – sempre ad avviso delle parti
private – mediante la pura e semplice declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma.
Sotto il diverso profilo riguardante la limitazione della tutela
giurisdizionale, le stesse parti evidenziano poi che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, in tanto gli oneri fiscali gravanti sul
processo o sui rapporti oggetto del processo possono ritenersi
legittimi, in quanto sussista un ragionevole collegamento tra processo e
onere tributario e sia comunque rispettato il principio della
inarrestabilità della tutela giurisdizionale per effetto di oneri
tributari.
Nel caso di specie siffatto ragionevole collegamento tra processo ed
onere tributario potrebbe forse ravvisarsi quanto all’imposta di
registro sul contratto di locazione, ma non certo riguardo all’imposta
comunale sugli immobili (ICI) ed all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), imposte il cui oggetto non ha alcun riferimento con il
diritto azionato dal locatore.
La norma impugnata, condizionando l’esercizio di un diritto
fondamentale all’avvenuto adempimento di obbligazioni tributarie, si
rivelerebbe dunque espressione di un principio del tutto irragionevole,
denunciando la sua vera finalità, rappresentata dall’intento di
creare un ulteriore ostacolo ai procedimenti di sfratto.
- 1.4.
- E’ altresì intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione.
Rileva la parte pubblica che il diritto di agire in giudizio ben può
essere sottoposto a condizioni e limiti, purché tali limiti non siano
tali da vanificare del tutto il diritto che si vorrebbe far valere. La
norma denunciata, subordinando l’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio alla dimostrazione della regolarità degli adempimenti fiscali
relativi all’immobile, porrebbe una condizione ragionevole
all’esercizio del diritto, in considerazione dei profili di interesse
pubblico perseguiti, e dunque non si porrebbe in contrasto con l’art.
24 Cost.
- Nel corso di un giudizio di
opposizione a precetto il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa il 6 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art.
7 della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Afferma il rimettente che il giudizio non potrebbe essere definito senza
l’applicazione della norma denunciata e che la questione appare, prima
facie, non manifestamente infondata in ragione della «limitazione o
condizionamento che subirebbe la tutela del diritto soggettivo».
- 2.1.
- E’ intervenuto anche in
tale giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto di
contenuto analogo al precedente.
Considerato in diritto
- Il Tribunale di Firenze ed il
Tribunale di Nocera Inferiore dubitano, con riferimento l’uno al solo art.
24, primo comma, della Costituzione, l’altro agli artt. 3 e 24 Cost.,
della legittimità costituzionale dell’art.
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che pone quale
condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte
del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al
pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione, dell’ICI
gravante sull’immobile e dell’imposta sui redditi relativa ai canoni.
I due giudizi, avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
-
Va anzitutto
dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato, nel giudizio
promosso dal Tribunale di Firenze, dalla Confederazione italiana della
proprietà di Roma Confedilizia. L’ente intervenuto, che non riveste la
qualità di parte nel giudizio a quo, vanta, infatti, un interesse di mero
fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadita, l’intervento deve
basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando
l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere
direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (cfr.,
fra le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998).
-
La questione
sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore è inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
Il rimettente, infatti, pur affermando che il giudizio di opposizione a
precetto, pendente dinanzi a lui, non può essere definito senza
l’applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali
l’opposizione a precetto si fonda e nemmeno chiarisce se il precetto
riguardi il rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo, venendo in tal
modo a precludere la necessaria verifica riguardo all’avvenuto
apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della
questione.
-
Passando
all’esame del profilo di merito, deve affermarsi la fondatezza della
questione sollevata dal Tribunale di Firenze.
-
Il problema
della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti
la tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e
le norme che impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda non è
nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ed è stato risolto, pur se con
qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di
assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed
alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi
del tutto estranei alle finalità processuali.
Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto strumento di quella
stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si
traducono in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela
giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell’art. 24 Cost.
(sentenza n. 113 del 1963). Quel che si tratta allora di stabilire, ai fini
della soluzione del presente dubbio di costituzionalità, è
l’appartenenza dell’onere imposto al locatore, a pena di improcedibilità
dell’azione esecutiva, all’una o all’altra delle categorie
precedentemente individuate. Ed è indubbio che l’onere suddetto, avendo
ad oggetto la dimostrazione da parte del locatore di aver assolto taluni
obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del contratto di
locazione dell’immobile, la denuncia dell’immobile locato ai fini
dell’applicazione dell’ICI ed il pagamento della relativa imposta
nell’anno precedente, la dichiarazione del reddito dell’immobile locato
ai fini dell’imposta sui redditi), sia imposto esclusivamente a fini di
controllo fiscale e risulti, pertanto, privo di qualsivoglia connessione con
il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a
realizzare.
Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre l’ICI è
una imposta di carattere reale posta a carico di un soggetto – il
proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento – non
sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale agisce a tutela di
un diritto di natura obbligatoria derivante dal contratto di locazione,
l’imposta sui redditi si riferisce ad un diritto – quello relativo alla
percezione dei canoni – che, seppur derivante dal medesimo contratto di
locazione, è tuttavia ben distinto dal diritto alla restituzione
dell’immobile locato, azionato nella esecuzione per rilascio, ed infine,
la stessa registrazione del contratto di locazione rappresenta un
adempimento di carattere fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un
processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale.
-
E’ del
resto significativo che la norma impugnata si ponga in singolare dissonanza
con la tendenza, presente in tutta la legislazione vigente, diretta ad
eliminare, come recita l’art. 7, numero 7, della legge 9 ottobre 1971, n.
825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Possono
in proposito richiamarsi come espressive di tale tendenza - dai commentatori
ritenuta ispirata al principio di cui all’art. 24 Cost. - le disposizioni
relative tanto alla normativa di bollo che a quella di registro che hanno
abrogato tutte le precedenti norme preclusive alla produzione in giudizio di
atti e documenti fiscalmente irregolari.
E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal vigente
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni là dove non estende a giudici ed arbitri il divieto di compiere
atti relativi a trasferimenti per causa di morte, in difetto di prova
dell’avvenuta dichiarazione della successione, ma pone soltanto
l’obbligo di comunicare all’ufficio del registro competente le notizie,
relative a trasferimenti per causa di morte, apprese in base agli atti del
processo.
-
Conclusivamente,
va affermato che l’impedimento di carattere fiscale alla tutela
giurisdizionale dei diritti, introdotto dalla norma denunciata, si pone in
contrasto con l’art. 24, primo comma, della Costituzione e comporta la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art.
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera
Inferiore con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
settembre 2001.
F.to: Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5
ottobre 2001.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA |