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Illeggitimità costituzionale
dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n.
431
Risarcimento per Maggior Danno da parte dell'inquilino (C.C. art. 1591)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
| - Cesare
MIRABELLI |
Presidente |
| - Francesco
GUIZZI |
Giudice |
| - Massimo
VARI |
" |
| - Cesare
RUPERTO |
" |
| - Riccardo
CHIEPPA |
" |
| - Gustavo
ZAGREBELSKY |
" |
| - Valerio
ONIDA |
" |
| - Fernanda
CONTRI |
" |
| - Guido
NEPPI MODONA |
" |
| - Piero
Alberto CAPOTOSTI |
" |
| - Annibale
MARINI |
" |
| - Franco
BILE |
" |
| - Giovanni
Maria FLICK |
" |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 6, della
legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile
1999 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Fiengo Raffaele
e Triola Clementina, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell’anno 1999 e il 1° luglio 1999 dal Tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra Albertoni Valeria e Cadamosti Crespi Ines, iscritta al n.
606 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti
l’atto di costituzione di Albertoni Valeria nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2000 il Giudice relatore
Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Nicolò Zanon per Albertoni
Valeria e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Il Pretore di Napoli, nel
corso di un giudizio in materia di locazione - nel quale il convenuto
locatore aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento
dei danni da ritardato rilascio dell’immobile locato ad uso abitativo,
quantificandoli nella differenza tra il canone di mercato e quello
effettivamente corrisposto dal conduttore - con ordinanza emessa il 29
aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del
codice civile, allorché sia corrisposta la maggiorazione del venti per
cento dell’importo del canone.
Il rimettente osserva anzitutto che la norma impugnata, applicabile anche
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge,
stabilisce l’entità del corrispettivo dovuto dal conduttore dopo la
cessazione del contratto in tutte le ipotesi in cui il locatore non abbia
potuto porre in esecuzione il titolo per il rilascio dell’immobile, a
causa delle sospensioni della esecuzione o della graduazione degli sfratti
previste da normative precedenti o da disposizioni della stessa legge n. 431
del 1998; il richiamo alle normative previgenti, contenuto nella
disposizione impugnata, dimostra che il legislatore ha voluto introdurre,
con effetto retroattivo, una limitazione al risarcimento del danno da
ritardato rilascio dell’immobile, determinandolo in una somma mensile pari
all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con
applicazione automatica degli aggiornamenti annuali nella misura del
settantacinque per cento della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente e con l’ulteriore maggiorazione del venti per cento
sull’importo aggiornato.
Ad avviso del giudice rimettente, l’art. 6, comma 6,
della
legge n. 431 del 1998, predeterminando in maniera forfettaria il maggior
danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il criterio di
ragionevolezza nelle scelte legislative, poiché non consentirebbe la
dimostrazione dell’entità dell’effettivo pregiudizio cagionato dal
comportamento illecito del conduttore ed esporrebbe quindi il locatore al
rischio di ottenere un risarcimento solo parziale del danno subito,
soprattutto nelle ipotesi in cui il canone corrisposto dal conduttore sia
largamente inferiore a quello di mercato.
La norma censurata contrasterebbe anche con l’art. 24 della Costituzione,
in quanto al locatore sarebbe negata la possibilità di far valere in
giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella
predeterminata dalla norma stessa.
Sussisterebbe, infine, ad avviso del rimettente, una violazione della
garanzia costituzionale del diritto di proprietà, poiché la norma
impugnata non consentirebbe al proprietario di ottenere un pieno ristoro del
suo patrimonio, depauperato dal comportamento illecito del conduttore. -
È intervenuto nel giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della
questione.
La difesa erariale osserva anzitutto che il bilanciamento di interessi
costituzionalmente protetti spetta al legislatore, il quale, nel caso di
specie, ha attribuito prevalenza all’interesse del conduttore rispetto a
quello del locatore alla reintegrazione del proprio patrimonio.
Tale prevalenza, ad avviso dell’Avvocatura, non sarebbe che una
conseguenza della scelta legislativa di prorogare l’esecuzione degli
sfratti, la quale scelta non appare irragionevole se posta in relazione sia
alla situazione del mercato immobiliare - caratterizzato da canoni elevati,
in ragione della penuria dell’offerta di abitazioni, cui fa riscontro un
modesto reddito pro capite - sia alla transitorietà della disciplina
della proroga degli sfratti. -
Il Tribunale di Milano, nel
giudizio di appello avverso una sentenza pretorile - con la quale la
conduttrice di un immobile adibito ad uso abitativo era stata condannata a
risarcire il danno per ritardato rilascio nella misura del venti per cento
del canone contrattuale, ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 61
del 1989, e con la quale era stata rigettata la più ampia domanda di
risarcimento proposta dal locatore - ha sollevato, con ordinanza emessa il 1°
luglio 1999, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma
6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione.
Il Tribunale rimettente censura la disposizione contenuta nell’art. 6,
comma 6, della citata legge, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal
Pretore di Napoli, ponendo in particolare risalto l’incoerenza del
meccanismo risarcitorio stabilito dalla disposizione impugnata e deducendo
la violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla
parificazione di situazioni diverse. -
Nel giudizio davanti alla
Corte si è costituita la locatrice appellante, che ha sostenuto la tesi
della illegittimità costituzionale della norma impugnata.
-
Anche in questo giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della
questione sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione alla
questione sollevata dal Pretore di Napoli.
Considerato in diritto
-
Il Pretore di Napoli ed il
Tribunale di Milano dubitano della legittimità costituzionale dell’art.
6, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del
codice civile, allorché sia corrisposta la maggiorazione del venti per
cento dell’importo del canone, prevista dalla medesima norma.
Ad avviso dei giudici rimettenti, la predeterminazione del maggior danno
subito dal locatore, così come stabilita nella disposizione censurata, non
solo si porrebbe in contrasto con il criterio di ragionevolezza nelle scelte
legislative, non consentendo la dimostrazione dell’entità
dell’effettivo pregiudizio cagionato dal comportamento illecito del
conduttore ed equiparando situazioni diverse, ma darebbe luogo anche ad una
violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà, in
quanto il proprietario non potrebbe ottenere il pieno ristoro del suo
patrimonio, depauperato dal comportamento illecito del conduttore. Il
Pretore di Napoli assume a parametro anche l’art. 24 della Costituzione,
affermando che al locatore sarebbe negata la possibilità di far valere in
giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella
prestabilita dalla norma stessa.
La sostanziale identità delle questioni sollevate consente la riunione dei
giudizi affinché siano decisi con un’unica sentenza. -
La questione è fondata nei
limiti di seguito indicati.
-
La
legge
n. 431 del 1998, recante la nuova disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, rappresenta sotto più
profili il superamento dei precedenti regimi vincolistici necessitati dalla
grave situazione del mercato immobiliare e particolarmente di quello
locativo, che per oltre un quarantennio ha rappresentato una delle più
rilevanti cause di tensione e di conflitto sociale.
Le disastrose condizioni economiche in cui versava il Paese all’indomani
della seconda guerra mondiale provocarono una serie di provvedimenti
legislativi i quali, prorogando i contratti ovvero sospendendo le esecuzioni
degli sfratti, contribuirono a rendere meno aspro il confronto sociale in
quella severa contingenza storica, assicurando la permanenza dei conduttori
negli immobili locati, in attesa di un’opera di ricostruzione che si
preannunciava lenta e difficile.
La carenza di alloggi si rivelò però come un fenomeno non transeunte né
limitato agli anni del dopoguerra: essa si protrasse nel tempo, segnatamente
nelle città verso le quali fu maggiore il flusso migratorio interno.
La riforma delle locazioni, emanata con la legge n. 392 del 1978, prende
atto che ancora a quell’epoca non erano maturate le condizioni
economico-sociali per porre termine al regime vincolistico.
Un significativo graduale ritorno all’autonomia contrattuale nella
determinazione del canone si poté realizzare con l’art. 11 del
decreto-legge n. 333 del 1992 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modifiche, dalla
legge
n. 359 del 1992, che consentì alle parti di stipulare o rinnovare
contratti in deroga alle disposizioni limitative del canone contenute nella
legge
n. 392 del 1978. Con la nuova tipologia di contratti (cd. "patti in
deroga"), destinata peraltro ad avere applicazione fino alla revisione
della disciplina delle locazioni, si volle perseguire la finalità di dare
impulso al mercato delle locazioni, arricchendolo di quegli immobili rimasti
per lungo tempo al di fuori di esso a causa della reazione opposta dai
proprietari ai vincoli relativi alla determinazione del canone; e ciò per
rendere più agevole il passaggio dal vecchio regime vincolistico ai nuovi
modelli locativi delineati poi dalla legge n. 431 del 1998.
La nuova disciplina delle locazioni ha avuto per scopo, come risulta dalla
relazione alla Camera dei deputati, di superare "il complesso di norme
transitorie, temporanee o derogatorie ad altre normative, che non hanno più
riscontro nella realtà" e la "liberalizzazione controllata del
settore delle locazioni a fini abitativi".
Il raggiungimento dei detti obiettivi non avrebbe potuto attuarsi senza la
emanazione di norme temporanee e destinate ad agevolare la transizione al
nuovo regime delle locazioni, come quella impugnata nel presente giudizio. -
L’art. 6 della
legge
n. 431 del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si
caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché
contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni
sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito
di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui all’art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare
l’eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Tali peculiarità assumono rilievo essenziale nella valutazione di
costituzionalità della norma impugnata, la quale, al comma 6, statuisce, in
relazione ai periodi di sospensione dell’esecuzione specificamente
indicati e fino all’effettivo rilascio, la misura del risarcimento del
danno per ritardata restituzione dell’immobile, quantificandola in una
somma corrispondente al canone dovuto alla cessazione del contratto, a cui
si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente, e disponendo che l’importo così determinato è maggiorato del
venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’art. 1591 del
codice civile.
La norma, pur risultando formulata in termini analoghi a quelli dell’art.
1-bis del d.l. n. 551 del 1988, che predeterminava in base ad
identici parametri la somma mensile dovuta dal conduttore, ai sensi
dell’art. 1591 cod. civ., durante il periodo di sospensione
dell’esecuzione, chiarisce tuttavia che la quantificazione legale del
danno opera fino all’effettivo rilascio dell’immobile, e ciò nel palese
intendimento di superare i contrasti giurisprudenziali insorti nel vigore
del citato decreto-legge in ordine all’applicabilità della disposizione
nel periodo compreso tra la cessazione della sospensione dell’esecuzione e
l’effettivo rilascio.
Il legislatore del 1998, nella già rilevata finalità di agevolare la
transizione al nuovo regime locativo, ha disposto la sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio durante il periodo di
centoottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quantificando
correlativamente l’importo delle somme dovute dal conduttore nel detto
periodo e negli altri periodi di sospensione delle esecuzioni, di cui
all’art. 11, comma quarto, del d.l. n. 9 del 1982 e all’art. 3 del d.l.
n. 551 del 1988.
Le due misure consistenti nella sospensione dell’esecuzione e nella
determinazione del quantum sono dunque strettamente connesse, in
quanto alla sospensione ex lege dell’esecuzione corrisponde, quale
previsione altrettanto eccezionale e temporanea, la determinazione parimenti
ex lege dell’indennità relativa allo stesso periodo.
Non vi è alcun elemento di contrasto con il canone della ragionevolezza
nella previsione normativa che disponendo, attraverso la sospensione delle
esecuzioni, uno spostamento del termine di rilascio provvede anche a
stabilire la misura dell’indennità da corrispondersi nello stesso
periodo, poiché essa costituisce il risultato di una equilibrata
valutazione di contrapposti interessi ed esigenze, i cui caratteri di
eccezionalità e temporaneità pongono la norma stessa al riparo dalle
censure di incostituzionalità dedotte dai giudici rimettenti.
La ragionevolezza della norma risiede quindi nel suo stesso motivo
ispiratore, consistente nel definire quei rapporti locativi sorti e
sviluppatisi in epoche di seria e spesso drammatica emergenza che ha dato
origine a tutta la legislazione vincolistica in materia; non si tratta perciò
di un regime ordinario bensì di un provvedimento a carattere temporaneo,
che esplica i propri effetti nella fase del graduale passaggio alla nuova
disciplina delle locazioni.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti legali al diritto
di proprietà, previsti dall’art. 42 della Costituzione al fine di
assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la
disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere
straordinario e temporaneo (sent. n. 108 del 1986). Il medesimo principio
deve riaffermarsi con riferimento a quella parte della norma impugnata che
pone in correlazione la limitazione risarcitoria ai periodi di sospensione ex
lege delle esecuzioni, riconoscendosi ad essa quella finalità
temporanea e di emergenza, che giustifica e rende legittimo l’intervento
legislativo in esame (sentenza n. 148 del 1999 con riferimento al limite del
risarcimento del danno nelle occupazioni appropriative).
Nel contemperamento dei confliggenti interessi delle parti, il legislatore
ha tuttavia mitigato le sfavorevoli conseguenze economiche derivanti per il
locatore dalla predeterminazione della misura del risarcimento, introducendo
a suo favore una presunzione di notevole rilievo sotto il profilo
probatorio: infatti la norma in esame per un verso esonera il conduttore
dall’obbligo di risarcire il danno oltre il limite prestabilito ma per
altro verso esonera il locatore stesso dall’onere della prova del danno da
ritardato rilascio, presumendone l’esistenza e determinandone
l’ammontare.
Anche sotto tale aspetto la norma appare dotata di intrinseca coerenza.
Le censure mosse dai giudici rimettenti non possono perciò condividersi: il
parametro dell’art. 42 Cost. non è certamente invocabile nella specie,
poiché la funzione sociale della proprietà, intesa quale "dovere di
partecipare alla soddisfazione di interessi generali" (sentenza n. 108
del 1986), legittima interventi legislativi finalizzati all’attuazione di
esigenze di carattere primario; né tantomeno può valere il richiamo
all’art. 24 della Costituzione, poiché la tutela giurisdizionale dei
diritti è garantita a condizione che i diritti stessi siano riconosciuti e
attribuiti da norme sostanziali (tra le tante, sentenza n. 420 del 1998). -
La disposizione censurata
contrasta tuttavia con il canone della ragionevolezza, là dove estende i
suoi effetti al periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione
o di quello giudizialmente fissato per l’esecuzione, prolungando
l’esenzione fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
Occorre considerare che mentre la predeterminazione legale del danno
risulta, nei limiti della temporaneità già sottolineati, una misura
coerente alla sospensione ope legis dell’esecuzione, non
altrettanto può ritenersi nelle ipotesi in cui essa sia svincolata da un
termine di esecuzione legislativamente o giudizialmente fissato. Potendosi
verificare la mancata coincidenza tra la scadenza del termine di rilascio ed
il momento dell’effettiva riconsegna dell’immobile ed essendo altresì
ipotizzabile che tra i due momenti intercorra un periodo di tempo anche
considerevole, l’incongruenza del sistema che disciplina gli obblighi
risarcitori al di fuori del controllo giudiziale emerge con tutta evidenza.
Nelle anzidette ipotesi viene meno l’equilibrato componimento dei
contrapposti interessi, in quanto la limitazione dell’entità del
risarcimento non è più sorretta dalla ragione giustificatrice sopra
illustrata e rappresentata dalla temporaneità della esenzione in relazione
ai soli periodi di sospensione della esecuzione. La conseguente protrazione sine
die dell’esenzione del conduttore dall’obbligo di risarcire il danno
secondo le regole ordinarie, essendo il termine del rilascio ormai sottratto
alla valutazione del giudice, costituisce un elemento gravemente
perturbatore di quell’equilibrio in precedenza menzionato: in esso si
sostanzia la irragionevolezza della norma.
Nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione legale
ovvero di quello fissato dal giudice e fino all’effettivo rilascio
non vi è motivo per cui non debba operare il regime ordinario, che regola
il risarcimento del maggior danno secondo la disciplina dell’art. 1591
cod. civ. e che ne rimette al giudice la determinazione sulla base degli
elementi probatori che il locatore sarà in grado di offrire secondo le
regole ordinarie.
E’ quindi costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 6, della legge
n. 431 del 1998, nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di
risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del codice civile,
anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della
esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per
il rilascio dell’immobile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della
legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del
codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di
sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello
giudizialmente fissato per il rilascio dell’immobile.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
F:to: Cesare MIRABELLI,
Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9
novembre 2000.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA |