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IL
COMUNE DI MODENA
Considerato
- che la presenza sul territorio
cittadino di un numero elevato di colombi (Columbia livia
var.
domestica) determina diverse problematiche ed in particolare
rischi di carattere igienico-sanitario, decadimento delle condizioni di
pulizia e di igiene del centro cittadino, danni ai monumenti ecc;
- che l'incontrollato intervento dei
cittadini nella somministrazione di alimenti ai piccioni presenti allo
stato libero nel territorio cittadino ha considerevolmente agevolato
l'esplosione demografica di tali animali nell'ambito urbano e che
un’alimentazione non controllata e non equilibrata facilita l'insorgenza
di malattie, oltre ad essere fonte di richiamo per altri animali quali
ratti, scarafaggi ecc.
- che la presenza in centro storico
in particolare ma in genere in tutto il centro abitato di immobili non
utilizzati, abbandonati o in cattivo stato di manutenzione fornisce ai
colombi opportunità di nidificazione agevolando l’esplosione demografica
ed incontrollata di tali animali in ambito urbano;
Verificato che il colombo di città è
classificato animale domestico, così come da parere dell’Istituto
Nazionale per la Fauna selvatica e come da sentenza n. 46 del 16.01.1980
del Pretore di Cremona, e pertanto non soggetto alla normativa posta a
tutela della fauna selvatica;
Considerato le sempre più numerose e
circostanziate proteste di Enti e cittadini che lamentano i danni e gli
inconvenienti sopra citati;
Viste le note prot. 713 del
01.03.1993 e prot. 1919 del 26.03.1993 dei Responsabili del Servizio
Veterinario e di Igiene Pubblica ex USL n. 16 di Modena che attestano
l'esistenza di possibili pericoli di trasmissione dai colombi all'uomo
di malattie infettive e parassitarie;
Ritenuto necessaria e urgente
adottare provvedimenti per contenere lo sviluppo numerico dei
colombi in città;
Visto
-
l’art. 107 D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
-
la legge n.
689/81 e successive modificazioni;
-
il
Regolamento Comunale di Igiene;
- l'art. 19 della L.R.
n.19 del 4/05/1982;
ORDINA
1. E’
fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere
sul suolo pubblico ai colombi e agli altri volatili presenti allo stato
libero in centro abitato.
Derogano al precedente comma i punti di alimentazione autorizzati e
controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche,
scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici. In questo
caso sarà indispensabile utilizzare sistemi che permettano di rimuovere
i residui alimentari dal terreno;
2.
E’ fatto
obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i
colombi, a seguito della segnalazione effettuata dagli organi
competenti, di installare sugli stessi dispositivi idonei ad
occludere le aperture con l’esterno.
Tali dispositivi dovranno rispettare le disposizioni tecniche
fornite nella segnalazione, al fine di non influire negativamente sulla
presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi
(es.civetta, rondone, pipistrelli).
Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a
verificare la presenza di eventuali nidi con all’interno
piccoli, ed effettuare un’accurata pulizia, disinfestazione e
disinfezione.
3.
E’ fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che
lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il
cui stoccaggio all’aperto può fungere da richiamo di un elevato numero
di volatili, adottare tutti gli accorgimenti
di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare
che ciò si verifichi.
INCARICA
Dell’esecuzione del presente atto
la Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie.
STABILISCE
Che alle violazioni a quanto
previsto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori
azioni di carattere penale, vengano applicate le sanzioni amministrative
così stabilite:
da 25 a 150€ per il punto 1
da 50 a 300€ per i punti 2 e 3.
INFORMA
Che avverso al presente atto può
essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
territorialmente competente, entro 60 ( sessanta) giorni dalla sua
compiuta pubblicazione;
Che il presente
provvedimento sostituisce ed annulla a tutti gli effetti la
precedente ordinanza P.G.
3188 del 4/5/99 ed entra immediatamente in vigore.
Il
Dirigente Responsabile del Servizio Tutela del Patrimonio Naturale
Dott.ssa Giovanna Franzelli
Modena,
li 19/9/2005 |