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Divieto di somministrare alimenti  ai colombi e agli altri volatili allo stato libero in centro abitato

Data    26/09/2005        prot. Gen n. 126017 AM 7314

 IL COMUNE DI MODENA

Considerato

- che la presenza sul territorio cittadino di un numero elevato di colombi  (Columbia livia var. domestica) determina diverse problematiche ed in particolare rischi di carattere igienico-sanitario, decadimento delle condizioni di pulizia e di igiene del centro cittadino, danni ai monumenti ecc;

- che l'incontrollato intervento dei cittadini nella somministrazione di alimenti ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino ha considerevolmente agevolato l'esplosione demografica di tali animali nell'ambito urbano e che un’alimentazione non controllata e non equilibrata facilita l'insorgenza di malattie, oltre ad essere fonte di richiamo per altri animali quali ratti, scarafaggi ecc.

- che la presenza in centro storico in particolare ma in genere in tutto il centro abitato di immobili non utilizzati, abbandonati o in cattivo stato di manutenzione fornisce ai colombi opportunità di nidificazione agevolando l’esplosione demografica ed incontrollata di tali animali in ambito urbano;

Verificato che il colombo di città è classificato animale domestico, così come da parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica e come da sentenza n. 46 del 16.01.1980 del Pretore di Cremona, e pertanto non soggetto alla normativa posta a tutela della fauna selvatica;

Considerato le sempre più numerose e circostanziate proteste di Enti e cittadini che lamentano i danni e gli inconvenienti sopra citati;

Viste le note prot. 713 del 01.03.1993 e prot. 1919 del 26.03.1993 dei Responsabili del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica ex USL n. 16 di Modena che attestano l'esistenza di possibili pericoli di trasmissione dai colombi all'uomo di malattie infettive e parassitarie;

Ritenuto necessaria e urgente adottare provvedimenti per contenere lo sviluppo  numerico dei colombi in  città;

Visto

-    l’art. 107 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
-    la legge n. 689/81 e successive modificazioni;
-    il Regolamento Comunale di Igiene;
-    l'art. 19 della L.R. n.19 del 4/05/1982;

ORDINA

1.    E’ fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere sul suolo pubblico ai colombi e agli altri volatili presenti allo stato libero in centro abitato.                       
Derogano al precedente comma i punti di alimentazione autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici. In questo caso sarà indispensabile utilizzare sistemi che permettano di rimuovere i residui alimentari dal terreno;

2.     E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della segnalazione effettuata dagli  organi competenti, di installare sugli stessi  dispositivi idonei ad occludere le aperture con l’esterno.                                                      
Tali dispositivi dovranno rispettare le  disposizioni tecniche fornite nella segnalazione, al fine di non influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es.civetta, rondone, pipistrelli).
Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all’interno
piccoli, ed effettuare un’accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

        3.    E’ fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi,  che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il
               cui stoccaggio all’aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti
               di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

INCARICA

 Dell’esecuzione del presente atto la Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie. 

STABILISCE

Che alle violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, vengano applicate le sanzioni amministrative così stabilite:

da 25 a 150€  per il punto 1
da 50 a 300€ per i punti 2 e 3.

INFORMA

Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 ( sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione;

Che  il presente provvedimento sostituisce ed annulla a tutti gli  effetti la precedente ordinanza P.G.  3188 del 4/5/99 ed entra immediatamente in vigore.

 Il Dirigente Responsabile del Servizio Tutela del Patrimonio Naturale  Dott.ssa Giovanna Franzelli

 Modena, li  19/9/2005      

 


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